Tirocinio di Inclusione Sociale (TIS): trattamento fiscale dell'indennità

Se le somme erogate al tirocinante non sono corrisposte a titolo unicamente assistenziale, ma principalmente allo scopo di favorire l'addestramento professionale e l'eventuale inserimento del soggetto svantaggiato nel mondo lavorativo, le stesse sono configurabili nella sostanza come un tirocinio formativo e non potranno beneficiare del regime di esenzione. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 12 febbraio 2020, n. 51).

 

I sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'applicazione dell'esenzione tributaria dipende, quindi, dalla sussistenza contestuale di due requisiti:
- uno di carattere soggettivo, ovvero che l'erogazione deve essere effettuata solo dallo Stato o da altri enti pubblici (inclusi i Comuni);
- l'altro di carattere oggettivo, attinente la natura assistenziale del sussidio erogato.
Ai fini dell'esenzione fiscale, tali somme devono essere corrisposte a soggetti che versano in stato di bisogno e devono essere volte a perseguire finalità fondate sulla solidarietà collettiva.
L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto esenti una serie di prestazioni economiche in denaro che presentano tutte le caratteristiche proprie degli interventi di assistenza sociale. In particolare, a titolo esemplificativo, sono state considerate esenti: le pensioni di invalidità e gli assegni mensili corrisposti dallo Stato ai mutilati ed invalidi civili, gli assegni corrisposti ai sordomuti, le pensioni sociali.
L’esenzione non riguarda qualsiasi erogazione motivata da scopi di solidarietà verso gruppi sociali più deboli, ma è circoscritta ai sovvenzionamenti che, in base alla normativa statale e regionale in materia di beneficenza e assistenza pubblica, sono specificatamente previsti, a prescindere dalle qualifiche professionali, a favore di cittadini che in concreto risultino essere in stato di indigenza oppure a favore di categorie di cittadini portatrici di particolari situazioni di bisogno, come anziani, inabili, minori, portatori di handicap, etc.
L'esenzione di cui trattasi spetta, dunque, in tutti quei casi in cui risulta evidente che il sussidio economico erogato è essenzialmente destinato a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia dei soggetti coinvolti; resta, invece, escluso il beneficio in relazione a percorsi finalizzati ad un eventuale effettivo inserimento lavorativo.
Nella risposta in oggetto, la fattispecie rappresentata da un Comune in qualità di sostituto di imposta esaminata dall’Amministrazione finanziaria, riguarda l'individuazione del trattamento fiscale da applicare all'indennità erogata al Tirocinante per la partecipazione ad un Tirocinio di Inclusione Sociale.
Nel caso di specie, il requisito soggettivo per il riconoscimento dell'esenzione fiscale risulta integrato; in relazione al requisito oggettivo, invece, sarà cura dell'Istante individuare, per ogni specifico progetto personalizzato, l'appropriato trattamento fiscale del beneficio economico in discussione, esenzione o imponibilità, in funzione della prevalenza della finalità assistenziale o formativa del percorso che ne presuppone l'erogazione.
Ne consegue che se le somme erogate, pur avendo valenza di sussidio a favore di soggetti in condizione di svantaggio sociale e a rischio esclusione, non sono corrisposte a titolo unicamente assistenziale, ossia per finalità fondate solamente sulla solidarietà collettiva, bensì sono erogate principalmente allo scopo di favorire l'addestramento professionale e l'eventuale inserimento del soggetto svantaggiato nel mondo lavorativo, le stesse sono configurabili nella sostanza come un tirocinio formativo. In tale caso l'indennità non potrà beneficiare del regime di esenzione, ma sarà assoggettato a tassazione quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.