Come cambiano le detrazioni delle spese veterinarie dal 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha apportato importanti novità in materia di oneri detraibili, elevando, riguardo esclusivamente alle spese veterinarie, l’importo massimo detraibile (art. 1, co. 361, L. n. 160/2019).

A decorrere dal 1° gennaio 2020, le spese veterinarie per le categorie di animali individuate con il decreto del Ministero delle Finanze del 6 giugno 2001, n. 289 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia e pratica sportiva, con esclusione di quelli da allevamento, riproduzione, destinati al consumo alimentare), ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. c -bis) del TUIR, modificato dall’art. 1, co. 361, L. n. 160/12019, sono detraibili dall’imposta lorda calcolata ai fini IRPEF nella misura del 19% fino all’importo di euro 500,00 limitatamente alla parte che eccede euro 129,11. Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.
La possibilità di portare in detrazione tali esborsi è limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite. In particolare, ne sono escluse le spese per mangimi speciali e per antiparassitari perché tali prodotti non sono classificati come farmaci veterinari da parte del Ministero della Salute. In occasione dell’inserimento delle spese veterinarie nella precompilata, non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino "parlante".

Inoltre, sempre a fronte delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020, da quest’anno, la detrazione è riconosciuta a condizione che l’onere sia sostenuto con pagamenti tracciati (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento). Sempre dal 2020, la detrazione spetta:
- per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

La detrazione non spetta invece se il reddito complessivo supera i 240.000 euro. Ai fini del computo, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.