L'iper-ammortamento diventa credito d'imposta 4.0

Nell’ambito del "Piano d’impresa 4.0", continuano gli incentivi fiscali per gli investimenti, ma dal 1° gennaio 2020 non sono più sotto forma di maggiorazione dell’ammortamento (iper-ammortamento e super-ammortamento), ma come credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento (art. 1, co. 184 a 197 della Legge di Bilancio 2020)

Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, vengono rinnovati gli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, ma in luogo dell’iper e super ammortamento è riconosciuto un credito d’imposta.
In particolare, alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta in misura diversa in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili:
- per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di 10 milioni di euro (per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni);
- per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;
- per gli investimenti aventi ad oggetto beni diversi da quelli precedenti, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo determinato secondo le norme generali di valutazione del TUIR (art. 110, co. 1, lett. b), del TUIR), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni).

Ai fini dell’agevolazione gli investimenti devono riguardare beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa. Sono esclusi, in ogni caso:
- i mezzi di trasporto per i quali è prevista la deducibilità limitata;
- i beni con un coefficiente di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5 per cento;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. Nel caso di investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 il credito d’imposta è fruibile in 3 quote annuali di pari importo.

Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta "impresa 4.0" devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, secondo modalità e termini che saranno definiti con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico. Il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale.