Licenziamento collettivo illegittimo, la tutela applicabile in caso di violazione procedurale

27 nov In materia di licenziamento collettivo illegittimo, va applicata la tutela indennitaria nel caso di vizi formali della procedura, mentre la tutela reintegratoria è riservata alle fattispecie in cui i vizi procedurali abbiano in concreto determinato la violazione dei criteri di scelta; in particolare, con riferimento alla comunicazione di apertura della procedura, occorre verificare se l'errata determinazione dell'ambito della platea dei lavoratori si sia risolta in una conseguente errata comparazione dei lavoratori alla stregua dei criteri di scelta, sindacali o legali (Corte di Cassazione, sentenza 26 novembre 2019, n. 30865)

Una Corte d'appello territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro subordinato di un soggetto con l’ex datore di lavoro e condannato quest’ultimo al pagamento di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a interessi al tasso legale, dalla data del licenziamento, sul capitale rivalutato. Secondo la Corte, il licenziamento ex L. n. 223/1991 intimato al lavoratore, avvenuto pacificamente senza comparazione con altri lavoratori e per essere questi titolare di funzione aziendale complessa e di professionalità infungibile, era risultato affetto esclusivamente da violazione procedurale rappresentata dall'inoltro tardivo (oltre il termine di 7 giorni) della comunicazione ex art. 4, co. 9, L. n. 223/1991. Di conseguenza, non aveva trovato applicazione la tutela reintegratoria, ma la sola tutela indennitaria, contenuta nel limite di 12 mensilità, in ragione della tenuità della violazione procedurale riscontrata ed in assenza di elementi a sostegno di una diversa determinazione.
Ricorre così in Cassazione il lavoratore, lamentando violazione e falsa applicazione della legge (art. 5, commi 1 e 3, L. n. 223/1991) e mancata applicazione del regime di tutela reintegratoria (art. 18, co. 4, L. n. 300/1970), per non aver la Corte di merito considerato che la limitazione della platea dei lavoratori da licenziare, rappresentasse una deroga al generale criterio rappresentato dalla necessità di considerare l'intero complesso aziendale.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato. La Corte territoriale, infatti, pur affermando un criterio di individuazione dell'articolazione aziendale nell'ambito della quale delimitare la scelta del personale in esubero, che si discosta parzialmente dall'orientamento consolidato (di legittimità oltre che di merito), ha comunque verificato che la mansione del lavoratore era incompatibile, in quanto infungibile, con l'attività dei dipendenti di tutti gli altri reparti. Pertanto, la comparazione con i lavoratori di tutto il complesso aziendale non avrebbe modificato la graduatoria del personale in esubero e non avrebbe, quindi, consentito di evitare il licenziamento di questo lavoratore. Quanto poi al regime di tutela applicabile, la "mera" violazione della procedura, quale vizio formale, comporta la tutela indennitaria (Corte di Cassazione, sentenza n. 12095/2016; Corte di Cassazione, sentenza n. 2587/2018). Soltanto laddove il vizio formale ridondi in un vizio sostanziale sui criteri di scelta, deve essere applicata la tutela reintegratoria. In tal senso, ad esempio, la mancata indicazione, nella comunicazione di apertura, delle regole sulla base delle quali devono operare i criteri legali in concorso tra loro, tale da impedire la verifica del corretto uso del potere datoriale (Corte di Cassazione, sentenza n. 19010/2018), ovvero l'indicazione della scelta del personale da effettuarsi su tutto il complesso aziendale, con successiva concentrazione della scelta solamente su singoli reparti (Corte di Cassazione. sentenza n. 22718/2018).
In definitiva, in materia di licenziamento collettivo illegittimo, va applicata la tutela indennitaria nel caso di vizi formali della procedura, mentre la tutela reintegratoria è riservata alle fattispecie in cui i vizi procedurali abbiano in concreto determinato la violazione dei criteri di scelta; in particolare, con riferimento alla comunicazione di apertura della procedura, occorre verificare se l'errata determinazione dell'ambito della platea dei lavoratori si sia risolta in una conseguente errata comparazione dei lavoratori alla stregua dei criteri di scelta, sindacali o legali. Invero, la regolarità delle comunicazioni di apertura e di chiusura della procedura di licenziamento collettivo ha valore determinante non in quanto fine a sé stessa, ma perché funzionale alla garanzia occupazionale nei confronti dei lavoratori.