Redditometro: solo il contribuente può provare che il reddito presunto non esiste

In caso di accertamento sintetico, il giudice non può annullare la pretesa impositiva e quindi privare gli indicatori di capacità contributiva del valore presuntivo, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Corte di cassazione - ordinanza n. 29761/2019).

A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione intervenuta in merito ad un avviso di accertamento ex art. 38, D.P.R. n. 600/1973 con cui l’ufficio dell’Amministrazione Finanziaria determinava presuntivamente un maggior reddito imponibile sulla base di alcuni parametri di spesa rilevanti: acquisto di un’autovettura pagata a rate e canone di locazione per casa di abitazione.
Riguardo al caso di specie, la giurisprudenza ha più volte chiarito i confini della prova contraria in materia, disponendo che il cit. art. 38 onera il contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, la cui entità e la cui durata nel possesso devono risultare da idonea documentazione.
È richiesto quindi qualcosa in più della mera disponibilità di ulteriori redditi o del semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, il contribuente è onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere.
Detta prova può essere offerta con qualsiasi elemento idoneo a fornire adeguata certezza circa la natura non reddituale dell'elemento preso in considerazione e può essere tra l’altro fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente idonei a dimostrare l'entità e la durata del possesso dei redditi in esame.

L'accertamento effettuato con metodo sintetico dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva così come predeterminati ex lege. Infatti, i fattori-indice fondano una presunzione di capacità contributiva legale ai sensi dell'art. 2728 c.c., imponendo di ritenere conseguente al fatto di tale disponibilità l'esistenza di una "capacità contributiva", sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova del contribuente in ordine alla provenienza non reddituale.
Ne consegue che, relativamente al caso di specie, è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori (acquisto autovettura e canone di locazione), restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.