Eco/Sisma bonus: pronti i codici tributo per recuperare lo sconto

L’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni nn. 94/E e 96/E del 20 novembre 2019 ha ridenominato e istituito nuovi codici tributo relativi ai crediti ceduti corrispondenti alle detrazioni d’imposta riconosciuti per gli interventi antisismici e di efficienza energetica.

L’art. 10 del D.L. n. 34/2019, conv. con modif. dalla L. n. 58/2019 ha apportato alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ECOBONUS) e di riduzione del rischio sismico (c.d. SISMABONUS).
In particolare, è consentito ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
Il fornitore recupera lo sconto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo; in alternativa, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
In tal senso, per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
- "6908" denominato "ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.";
- "6909" denominato "SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.".

Inoltre, gli acquirenti delle unità immobiliari beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all’art. 16, co. 1-septies, D.L. n. 63/2013 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI), possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
Le quote annuali dei suddetti crediti possono essere utilizzate in compensazione dal cessionario, tramite modello F24, indicando i seguenti codici tributo istituiti con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018, come di seguito ridenominati:
- "6890" denominato "ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto - art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 – art. 10, comma 3-bis, del D.L. n. 34 del 2019";
- "6891" denominato "SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto - art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013".

Nell’F24, i suddetti codici tributo devono essere indicati nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati".
Riguardo l’anno di riferimento, deve essere riportato quello in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato "AAAA".
La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.