POSTEL S.p.A.: congedi parentali e ferie solidali

Siglati il 15/11/2019, tra POSTEL S.p.A. e la SLC CGIL, la SLP-CISL, la UILposte, la FNC UGL Comunicazioni, la FAILP CISAL, la CONFSAL Comunicazioni, gli accordi su ferie solidali e congedi parentali.

Congedo parentale

Le Parti intendono, in via sperimentale, per sei mesi, a partire dall’1/2/2020 (con l’integrazione dei sistemi amministrativi del personale Postel nei corrispondenti sistemi di Poste Italiane), consentire la fruizione su base oraria del congedo parentale.
Il congedo parentale su base oraria può essere fruito dal personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con contratto a termine, ivi incluso il contratto di apprendistato, occupato a tempo pieno o a tempo parziale. Al riguardo si specifica che:
a) per il personale a tempo pieno con attività lavorativa articolata su 5 giorni, la durata giornaliera si ritiene convenzionalmente pari a 8 ore;
b) per il personale a tempo pieno con attività lavorativa articolata su 6 giorni, la durata giornaliera si ritiene convenzionalmente pari a 6 ore e 40 minuti;
c) per il personale part-time con riduzione della prestazione lavorativa su base giornaliera (Ex orizzontale), la durata giornaliera si determina con riferimento all'orario medio giornaliero del mese precedente a quello di fruizione, prendendo in considerazione esclusivamente le, settimane intere comprese nel medesimo periodo;
d) per il personale part-time con riduzione della prestazione lavorativa su base settimanale, mensile e/o annua, ivi incluso quello con contestuale riduzione della prestazione lavorativa su base giornaliera (Ex verticale ed ex misto), la durata giornaliera si determina con riferimento all'orario medio giornaliero della settimana di fruizione del congedo.
Per il personale con durata giornaliera convenzionale pari a 8 ore, il congedo parentale su base oraria può essere fruito oltre che per giornata intera, per frazioni orarie pari alla metà della durata della propria giornata lavorativa o per frazioni di giornate lavorative pari ad un quarto.
Per il personale con durata giornaliera convenzionale pari a 6 ore e 40 minuti, il congedo parentale su base oraria potrà invece essere fruito oltre che per giornata intera, anche per frazione oraria da 2 ore ad un massimo di 3 ore.
Per i lavoratori che abbiano orari giornalieri diversificati, il beneficio dovrà essere fruito nella misura e nei limiti di cui sopra, a prescindere dal giorno della settimana in cui si colloca l'assenza stessa.
La fruizione del congedo ad ore dovrà essere puntuale per ciascuna frazione oraria, con una tolleranza massima giornaliera di 5 minuti in entrata o in uscita.
Fermo restando quanto appena indicato in tema di tolleranza, in caso di fruizione per un periodo non coincidente con la frazione richiesta, l'assenza dovrà essere coperta con altro titolo a carico del lavoratore, secondo le modalità in uso.
In corrispondenza con la chiusura mensile, la somma delle frazioni orarie di congedi parentale richieste dovrà in ogni caso corrispondere ad una o più giornate intere.
Il lavoratore non potrà fruire di più frazioni di congedo parentale ad ore nella medesima giornata lavorativa, né consecutivamente né disgiuntamente. In ogni caso, il congedo parentale ad ore dovrà essere collocato all'inizio o alla fine della prestazione lavorativa giornaliera.
Nei giorni in cui il genitore fruisce del congedo parentale ad ore, non è ammessa la cumulabilità con i riposi ed i permessi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001.

Ferie solidali

Le Parti convengono, in attuazione delle disposizioni legislative e contrattuali di cui in premessa, di istituire in via sperimentale un "Fondo delle Ferie solidali" a decorrere dall’1/2/2020 e fino al 31/12/2020, secondo le modalità indicate nella presente intesa.
I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano già fruito di tutte le giornate di ferie, permessi per festività soppresse e PIR, spettanti nell'anno di riferimento e negli anni precedenti, potranno richiedere la cessione in proprio favore di giorni di "Ferie solidali".
Tale richiesta potrà essere presentata dai dipendenti rientranti almeno in una delle seguenti casistiche:
a) abbiano necessità di prestare assistenza al/ai figlio/i minorenne/i le cui particolari condizioni di salute -certificate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia- richiedano la necessità di cure continue e costanti;
b) siano residenti/domiciliati, ovvero impiegati, presso i comuni colpiti da calamità naturali per i quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza.
I lavoratori interessati potranno formulare la richiesta fino ad un massimo di due volte l'anno, rispettivamente nei mesi di febbraio e di giugno; ciascuna richiesta potrà riguardare un massimo di 15 giorni di "Ferie solidali".
I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato potranno destinare al Fondo delle Ferie solidali, in modo volontario e a titolo gratuito, al massimo 5 giorni di ferie/ex festività maturate e non godute riferiti all'anno in cui si realizza la "donazione"; in caso di residui ferie riconducibili ai casi eccezionali di cui al comma XIII dell'articolo 36 CCNL vigente, i lavoratori potranno destinare al Fondo delle Ferie solidali fino ad un massimo di 2 giorni ulteriori per ciascun anno cui si riferiscano i residui medesimi.
Le ferie e/o le festività soppresse "cedute" resteranno nella disponibilità del lavoratore cedente sino al momento dell'accoglimento della proposta di cessione e permarranno nella disponibilità del lavoratore cessionario fino a quando persistano le condizioni alla base della richiesta, ferma restando la fruizione delle stesse entro il 31/12/2020; nel caso in cui venissero meno le suddette condizioni, le ferie cedute e non fruite rientreranno nel Fondo.