Trattamento fiscale dei compensi spettanti ai giudici tributari

Ai compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie erogati in periodi d'imposta successivi a quello di maturazione, con periodicità costante, tale da considerarsi fisiologica, risultano applicabili le ordinarie modalità di tassazione (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 13 novembre 2019, n. 483)

I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie (CUT) sono qualificati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, sono determinati con le medesime regole applicabili ai redditi di lavoro dipendente.
Questi ultimi redditi, come noto, sono costituiti da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, compresi quelli corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello di riferimento (c.d. principio di "cassa allargato").
I compensi corrisposti dopo il 12 gennaio sono, invece, imputati all'anno stesso in cui sono percepiti (c.d. principio di "cassa").
Con riferimento alle modalità di tassazione di tali redditi, è prevista l'applicazione della tassazione separata al verificarsi di specifiche condizioni. È applicabile la tassazione separata nel caso di erogazione di "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità".
In particolare, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:
a) quelle di "carattere giuridico" che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
b) quelle consistenti in "oggettive situazioni di fatto", che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.
L'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.
Qualora ricorra una delle cause giuridiche non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se detto ritardo possa essere considerato "fisiologico"rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. La predetta indagine va, invece, sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto.
Ciò considerato, con la sentenza n. 142 del 28 maggio 2014, la Corte Costituzionale non è intervenuta sui sopra richiamati principi in tema di tassazione separata ma ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 39 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 - convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - nella parte in cui disponeva che "i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
In altri termini, tale disposizione stabiliva che tali compensi erano soggetti alla tassazione ordinaria anche se corrisposti dopo il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Nella citata sentenza, la Corte Costituzionale, nel rimuovere la disposizione dall'ordinamento ha confermato i principi che ispirano la tassazione separata sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati.
Alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, in linea con i principi generali in materia di tassazione separata e con i documenti di prassi, si ritiene che qualora i compensi siano erogati in periodi d'imposta successivi a quello di maturazione, con periodicità costante, tale da considerarsi fisiologica, agli stessi risultano applicabili le ordinarie modalità di tassazione.
In altri termini, i compensi maturati in precedenti periodi di imposta ed erogati nei tempi ordinariamente necessari per l'espletamento della procedura di liquidazione -tempi che determinerebbero l'erogazione delle somme ad intervalli regolari - devono essere assoggettati a tassazione ordinaria.
In tal caso, infatti, l'applicazione della tassazione, secondo le ordinarie aliquote per scaglioni, non altera la capacità contributiva dei percettori, in quanto il reddito annuale risulterà costante, nonostante la componente variabile sia maturata in anni precedenti a quello di erogazione.
Resta fermo, che qualora nel medesimo periodo d'imposta siano erogati,eccezionalmente, emolumenti arretrati relativi a più anni, in quanto, ad esempio, la semplificazione delle procedure ha comportato una accelerazione dei pagamenti, si può assumere, che il maggior ritardo nella erogazione delle somme relative agli anni più risalenti sia dovuto a cause non fisiologiche, tali da giustificare l'assoggettamento delle stesse alla tassazione separata.
Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria si ritiene che sia la liquidazione dei Compensi variabili, relativi al periodo d'imposta 2018, erogati nel 2019, che quella dei Compensi CUT, relativi ai periodi di imposta 2015 e 2016, erogati rispettivamente nel 2017 e 2018, avviene ad intervalli regolari ovvero nei tempi ordinariamente necessari per l'espletamento delle relative procedure di liquidazione. Pertanto, salvo verifiche di fatto non esperibili in sede di interpello, si ritiene che detti emolumenti siano da assoggettare al regime della tassazione ordinaria.
Diversamente, in relazione ai Compensi CUT relativi al periodo d'imposta 2014 erogati nel 2017, è corretta l'applicazione del regime della tassazione separata, in quanto il ritardo appare imputabile a cause non fisiologiche.