Professionisti: versamento contributo integrativo e iscrizione alla gestione separata

Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possono conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima solo al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata Inps, in quanto la ratio delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell’obbligo di iscrizione, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Corte di Cassazione, sentenza n. 26469/2019).

Nella specie, una Corte d’appello territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato un professionista non tenuto all'iscrizione alla gestione separata Inps in relazione all'attività libero-professionale svolta in concomitanza con l'attività di lavoro dipendente per la quale risultava iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria. Avverso tale pronuncia, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura.
In particolare, l’Istituto di previdenza, ha censurato la sentenza per aver affermato l'insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del pagamento della contribuzione in capo agli ingegneri ed architetti che svolgono attività di lavoro subordinato (in forza della quale godano di tutela previdenziale presso Inps ex Inpdap) e contestualmente attività di lavoro autonomo professionale per la quale non sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza degli ingegneri ed architetti - INARCASSA, senza considerare che, l’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, deve trovare applicazione nella fattispecie, essendo presenti i presupposti richiesti, ovvero: esercizio di attività professionale soggetta all'iscrizione all'albo; assenza di obbligo di iscrizione alla cassa professionale, per effetto del divieto posto dall’art. 7 dello Statuto in ragione del concomitante esercizio dell'attività dipendente con diversa copertura assicurativa.
Dunque, la questione principale, oggetto del ricorso, concerne l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’Inps degli ingegneri e degli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, e che non possono iscriversi ad INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.
Il suddetto motivo di ricorso è fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima solo al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’Inps, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'articolo 2, comma 26, cit., induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica.