Illegittimo il licenziamento del dipendente malato che lavora a casa

La Corte di Cassazione con sentenza n. 27333 del 17/11/2017 ha affermato che il comportamento del dipendente che presti attività lavorativa durante il periodo di assenza per malattia può costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove esso integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.

Il caso di specie riguarda il ricorso presentato da un lavoratore licenziato per aver svolto, durante un periodo di assenza per malattia, attività lavorativa corrispondente a quella eseguita quale dipendente (lavori di meccanica) in un proprio locale attiguo alla propria abitazione. In Appello è stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore e disposta la reintegrazione dello stesso.
La decisione della Corte territoriale è dipesa dall’aver ritenuto il limitato impegno lavorativo del dipendente insuscettibile di influire in senso pregiudizievole sul decorso della malattia sofferta e sulle necessità terapeutiche.
Ancora è stato rigettato il ricorso presentato dalla Società datoriale in Cassazione, asserendo che il comportamento del dipendente che presti attività lavorativa durante il periodo di assenza per malattia può costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove esso integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, configurabile allorché il comportamento medesimo sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando una sua fraudolenta simulazione o quando, valutato in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell'infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione ed il rientro in servizio del lavoratore, con violazione dell'obbligazione preparatoria e strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto.