Invio del Modello Unico, è provato solo con la ricevuta del fisco

L’attestazione sostitutiva del professionista non è sufficiente a provare la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi. È necessaria la ricevuta rilasciata dall’amministrazione finanziaria (Corte di cassazione - sentenza n. 11236/2015).

A stabilirlo è la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 11236 del 29 maggio 2015 si è espressa sulla possibilità di provare l’invio telematico del Modello Unico all’Agenzia delle Entrate sulla scorta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’intermediario incaricato, contenente l’impegno a trasmettere la suddetta dichiarazione.
A norma dell’art. 3, D.P.R. n. 322/1998, relativo alla modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni, la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi tramite professionista incaricato, è costituita solo e soltanto dalla comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta ricezione, non avendo quindi valore probatorio l’impegno dell’intermediario alla trasmissione della stessa, né la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal professionista in cui dichiara che, pur essendo stato regolarmente trasmesso il Modello Unico, non è in grado di produrre, poiché non reperibile, l’apposita attestazione di avvenuto ricevimento dell’Agenzia delle Entrate.

Detto questo, ciò che rileva ai fini della prova dell’invio della dichiarazione, è la ricevuta rilasciata dall’amministrazione finanziaria che, non soltanto dimostra l’avvenuta consegna da parte del contribuente, ma è necessaria anche a verificare la tempestività di tale consegna, al fine di assicurare il controllo sul regolare adempimento degli obblighi di presentazione della dichiarazione, pur sempre gravanti sul contribuente.
Di fatto, la rilevanza dei compiti svolti dall’intermediario nei confronti del Fisco non esclude la natura privatistica del rapporto tra il suddetto intermediario ed il contribuente, e non comporta, ad ogni modo, la estromissione del soggetto passivo da ogni obbligo legato al rapporto fiscale.