Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 settembre 2022, n. 28540

Licenziamento collettivo - Contestualità delle comunicazioni ex art. 4 co. 9, I. 223/91 - Provvedimento intimato in costanza di malattia - Inefficacia

Fatti di causa

 

1. Il tribunale di Bari accoglieva la domanda avanzata da G.N. nei confronti di B.N. s.p.a., diretta alla declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente il 18-22/9/2008, all'esito di procedura di riduzione collettiva di personale, e condannava la società a reintegrarlo nel posto di lavoro oltre al risarcimento dei danni. La decisione si fondava sul rilievo della violazione formale in cui era incorso il datore di lavoro nella procedura di licenziamento collettivo, per avere omesso la comunicazione di cui all'art. 4 c. 9 della I. 223/91 alla Commissione Regionale Permanente territorialmente competente.

2. La Corte di appello di Bari, adita dalla società con appello e dal ricorrente con appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarò inefficace il licenziamento in relazione al periodo 18/9/2008 - 30/11/2009, condannando la società alla corresponsione del trattamento retributivo previsto per il suddetto periodo di malattia, rigettando nel resto la domanda.

3. La Corte, richiamando una sentenza di legittimità emessa in relazione alla stessa procedura in esame (Cass. 12133/2015), rilevò che nel caso di azienda non compresa tra quelle per le quali si applica la Cigs, e quindi tra quelle per le quali si applica l'indennità di mobilità, la Commissione Regionale in questione non svolgeva funzione alcuna, sicché non appariva necessaria la comunicazione mancante. Esaminando le questioni riproposte dal lavoratore, respingeva quelle attinenti al difetto di prova del presupposto causale tra il progetto di ridimensionamento e i provvedimenti di recesso, oggetto di valutazione delle parti sociali nell'accordo sindacale; respingeva le doglianze concernenti l'illegittimità e la discriminatorietà del criterio di licenziamento prescelto, perché legato alla prossimità a trattamento pensionistico e non all'età del personale;

osservava, quanto al rilievo della non contestualità della comunicazione ex art. 4 I. 223 1991 (del 2 ottobre 2008) rispetto al licenziamento (18-22/9/2008), che la questione non era stata sollevata con il ricorso di primo grado ed era stata introdotta nel processo a seguito della documentazione prodotta dalla convenuta;

che, tuttavia, il rilievo era infondato, posto che, in base a una valutazione circa l'attitudine dell'intervallo di tempo a pregiudicare in concreto le opportunità di informazione ed assistenza del lavoratore nell'esercizio del diritto di impugnazione, rilevava che la limitata discrasia temporale era irrilevante ai fini del rispetto degli obblighi informativi; rilevava la inefficacia del licenziamento perché intimato in costanza di malattia comunicata alla banca, osservando che la malattia sospende il rapporto e con esso anche il preavviso di licenziamento, non ostando a ciò, come significativa di acquiescenza, la percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

4. Avverso la decisione di secondo grado G.N. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Ha resistito il B.N., proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi e ricorso incidentale, affidato a tre motivi, illustrati mediante memoria.

5. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha fatto pervenire sue requisitorie.

 

Ragioni della decisione

 

1.Con il primo motivo il ricorrente principale deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 4 c. 9 I. 223/1991 con riguardo all'assenza di contestualità nell'invio delle singole lettere di licenziamento e la comunicazione di cui alla richiamata norma, osservando che la giurisprudenza di legittimità ha inteso il requisito della contestualità nel senso della necessaria contemporaneità dell'invio, la cui mancanza vale ad escludere la sanzione dell'inefficacia del licenziamento.

2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c. 1 nn. 4 e 5 c.p.c. con riferimento alla violazione dell'art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c., motivazione apparente, rilevando che la sentenza non contiene alcuna esplicitazione delle ragioni del rigetto della censura formulata con l'appello riguardo alla denunciata insussistenza del nesso causale tra il progettato ridimensionamento e il recesso comminato dalla Banca.

3. Con i due motivi di ricorso incidentale condizionato, I.S.P. deduce la violazione degli artt. 414, 420, 132 n. 4 c.p.c., 1362 c.c., lamentando che la

Corte territoriale, anche in difetto di motivazione, aveva respinto l'eccezione di novità della questione relativa al difetto di contestualità delle comunicazioni.

4. Con i tre motivi di ricorso incidentale I.S.P. deduce violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 2110, 2118, 1352, 1324 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, rilevando che la Corte d'appello, in difetto di motivazione, nonché trascurando che il certificato medico trasmesso l'ultimo giorno di lavoro, come i successivi, non riferiva di alcuna patologia né di alcuna terapia, aveva ritenuto inefficace il licenziamento per il periodo corrispondente alla malattia del lavoratore ed al periodo di preavviso e ritenuto che l'accettazione da parte del lavoratore dell'indennità sostitutiva del preavviso non comportasse acquiescenza al licenziamento.

5. Il primo motivo del ricorso principale è privo di fondamento. Per un verso, infatti, la decisione della Corte territoriale in punto di valutazione elastica della nozione di contestualità tra le comunicazioni è conforme ai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, dovendosi effettuare in base al criterio dell'attitudine dell'intervallo di tempo tra i due atti a pregiudicare le opportunità di informazione ed assistenza del lavoratore nell'esercizio del suo diritto di impugnazione, per altro verso nelle richiamate decisioni è stato osservato che la valutazione circa il rispetto della contestualità, costituendo una questione di fatto, è sottratta al sindacato di legittimità (ex multis Cass. n. 67 del 04/01/2017).

6. Quanto al secondo motivo, premesso che non assumono rilievo le censure di insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza di merito, essendo il sindacato di legittimità della motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale nei termini indicati da SU 8053/2014, per il resto le doglianze circa le presunte omissioni argomentative si sostanziano in un non consentito sindacato di merito circa le valutazioni compiute dalla Corte territoriale, con conseguente inammissibilità della censura.

7. Il ricorso incidentale espressamente condizionato all'ipotesi di accoglimento del ricorso principale risulterebbe assorbito, essendo condizionato alla pronuncia, da parte di questo Collegio, di una decisione sul ricorso principale (cassazione) diversa da quella adottata con la presente sentenza (rigetto). Va, tuttavia, rilevato che (come chiarito da questa Corte nelle sentenze n. 4787/07, n. 13882/10, n. 3223/17) presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato è l'ammissibilità del ricorso incidentale medesimo; la dichiarazione di assorbimento, infatti, comporta un apprezzamento del merito dell'impugnazione condizionata, il quale, a sua volta, ne implica l'ammissibilità. Pertanto il presente ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile perché l'assunto della novità in appello dell'argomento della non contestualità - su cui si incentrano le censure - è smentito dalla sentenza impugnata (v. p. 9) e questo dimostra che entrambi i motivi sono inammissibilmente diretti a contestare il relativo accertamento di fatto compiuto sul punto dalla Corte d'appello.

8. Quanto al ricorso incidentale autonomo, i rilievi svolti con riferimento al ricorso principale valgono a motivare il rigetto dei primi due motivi, mentre, quanto al terzo, la decisione della Corte territoriale è conforme all'orientamento univoco di questa Corte di legittimità, secondo cui "la mera accettazione del trattamento di fine rapporto non integra un comportamento tacito e idoneo a configurare acquiescenza alla cessazione del rapporto, valendo, per contro, l'impugnativa del licenziamento illegittimo a configurare "ex se" la volontà di prosecuzione e ad escludere una risoluzione tacita" (Cass. n. 3865 del 15/02/2008).

9. L'esito della lite, in ragione della reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e l'incidentale condizionato. Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e del controricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.