Prassi - INPS - Circolare 08 giugno 2023, n. 53

Decreto-Legge 1° giugno 2023, n. 61 - Disposizioni in materia di sostegno al reddito per datori di lavoro e lavoratori colpiti dall’eccezionale evento meteorologico che ha interessato in particolare la Regione Emilia-Romagna - Istruzioni operative e contabili - Variazioni al piano dei conti

 

SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i contenuti del nuovo “ammortizzatore unico” introdotto dal decreto–legge n. 61/2023 a sostegno di imprese e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e si forniscono indicazioni per accedere alla nuova misura di sostegno al reddito.

 

INDICE

Premessa

1. Destinatari dell’ammortizzatore unico previsto dal decreto–legge n. 61/2023

2. Caratteristiche e regolamentazione dell’ammortizzatore unico

3. Natura, durata e misura dell’ammortizzatore unico

4. Risorse finanziarie e modalità di pagamento

5. Termini e modalità di invio delle domande

6. Contribuzione figurativa

7. Istruzioni contabili

 

Premessa

 

Nella Gazzetta Ufficiale. n. 127 del 1° giugno 2023 è stato pubblicato il decreto–legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (Allegato n. 1).

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, contiene, tra l’altro, un nutrito pacchetto di aiuti in favore di aziende e lavoratori colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, numerosi territori della regione Emilia Romagna. Al riguardo, l’allegato n. 1 al decreto-legge n. 61/2023 contiene l’elenco dei Comuni colpiti dall’eccezionale evento atmosferico (Allegato n. 2).

Tra le misure previste in materia di lavoro, l’articolo 7 del menzionato decreto-legge introduce un nuovo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale “unico”, a tutela sia dei datori di lavoro - costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali - sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza del medesimo evento alluvionale.

Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano i contenuti della disposizione introdotta dal citato articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023 e si forniscono le istruzioni per richiedere la nuova misura di sostegno.

 

1. Destinatari dell’ammortizzatore unico previsto dal decreto–legge n. 61/2023

 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 del decreto–legge n. 61/2023 sono destinatari dell’ “ammortizzatore unico” i seguenti soggetti:

lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni contenuti nell’allegato n. 1 al medesimo decreto–legge n. 61/2023 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa;

lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato n. 1 al decreto–legge n. 61/2023.

La medesima misura di sostegno è, altresì, prevista in favore dei seguenti lavoratori agricoli:

- lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023;

- lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni;

lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;

lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell’Allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi la lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Riguardo alla condizione impeditiva di recarsi al lavoro, l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023 prevede che la stessa sia collegata:

a) a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;

b) alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;

c) alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;

d) alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;

e) alle condizioni di salute di familiari conviventi;

f) ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.

In ordine alla documentazione a supporto delle richieste di accesso alla nuova misura di sostegno, si precisa che relativamente alla condizione di cui alla lettera a), i datori di lavoro, in sede di compilazione della domanda (si veda il successivo paragrafo 5), indicheranno l’esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo (es. decreto di stato di calamità;

- ordinanza prefettizia o comunale) riferito alla situazione emergenziale.

In merito alle condizioni di cui alle lettere da b) a f), i datori di lavoro indicheranno di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione invocata.

Le suddette documentazioni dovranno essere custodite dai datori di lavoro - secondo quanto previsto rispettivamente dall’articolo 6, c. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 e dall’articolo 5, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 – anche ai fini delle attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni.

 

2. Caratteristiche e regolamentazione dell’ammortizzatore unico

 

La nuova misura di sostegno introdotta dall’articolo 7 del decreto–legge n. 61/2023, erogata direttamente dall’Istituto ai lavoratori dipendenti del settore privato in possesso dei requisiti illustrati al precedente paragrafo 1) per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, si qualifica come un nuovo “ammortizzatore sociale unico”, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, differente dai vari trattamenti oggi esistenti (Cassa integrazione ordinaria; Assegno di integrazione salariale; Cassa integrazione speciale operai agricoli) e si affianca a questi ultimi ai fini di gestire in modo adeguato e più snello la situazione emergenziale di cui trattasi.

Si evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dell’articolo 7, comma 7, del decreto–legge n. 61/2023, il nuovo ammortizzatore unico è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all’articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Detta incompatibilità comporta che non potranno fruire del nuovo ammortizzatore sociale unico i lavoratori che, per i medesimi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari soprarichiamati.

Per effetto di quanto precede, ai fini della gestione delle richieste di accesso alla nuova misura di sostegno da parte di datori di lavoro appartenenti ai settori dell’Artigianato e della Somministrazione, tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex art. 27 del D.lgs n. 148/2015 (NOTA 1), l’Istituto riterrà che la proposizione dell’istanza da parte dei suddetti datori di lavoro equivalga ad implicita dichiarazione di non aver fatto richiesta, per i medesimi periodi e per gli stessi lavoratori, dell’Assegno di integrazione salariale a carico dei predetti Fondi di solidarietà.

I datori di lavoro che, avendo già inoltrato domanda di Cassa integrazione ordinaria, Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articolo 26 del D.lgs. n. 148/2015 nonché di Cassa integrazione speciale agricola (CISOA), volessero optare per la nuova misura di sostegno di cui all’articolo 7 del decreto–legge n. 61/2023, con riferimento ai medesimi periodi e agli stessi lavoratori, potranno richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale competente, l’annullamento dell’originaria istanza; successivamente, i medesimi datori di lavoro dovranno presentare domanda per accedere alla nuova misura di sostegno di cui trattasi. Le strutture territoriali, a loro volta, dovranno provvedere con la massima tempestività all’annullamento della domanda originaria, onde evitare possibili conflitti di compatibilità tra le diverse misure, per effetto di quanto disposto dal citato articolo 7, comma 7 del decreto-legge in parola.

Con riferimento agli aspetti afferenti alla regolamentazione, ai fini della richiesta del nuovo ammortizzatore unico, i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale, ferma restando la facoltà di inviare una informativa sindacale - anche dopo l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa - alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, o in assenza di queste, alle rappresentanze territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferita alle cause di sospensione dell’attività lavorativa, alla durata prevedibile del periodo per cui è richiesto il nuovo ammortizzatore unico. I periodi di utilizzo dell’ammortizzatore unico non incidono, altresì, ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti previste rispettivamente dagli articoli 4, 12 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

In caso di ricorso all’ammortizzatore unico, i datori di lavoro non sono, inoltre, obbligati al versamento del contributo addizionale secondo le differenti misure e i diversi criteri previsti dal medesimo decreto legislativo n. 148/15.

 

3. Natura, durata e misura dell’ammortizzatore unico

 

L’articolo 7 del più volte menzionato decreto–legge n. 61/2023 prevede, nell’ottica della massima tutela reddituale dei lavoratori colpiti dall’emergenza alluvionale e della più completa semplificazione procedurale, che la misura di sostegno spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato, per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, sia di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Si ricorda che, a seguito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), a far tempo dal 1° gennaio 2022, il massimale del trattamento di integrazione salariale è stato unificato e che lo stesso è indipendente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. In conseguenza dell’indicizzazione prevista dal sesto comma dell’articolo 3 del D.lgs. n. 148/2015, per l’anno 2023, il trattamento massimo è fissato in misura pari a €.1.321,53 (NOTA 2).

Riguardo alla durata della misura di sostegno, l’articolo 7 del decreto–legge n. 61/2023 prevede una modulazione differenziata in relazione alle diverse casistiche.

Più dettagliatamente:

- ai lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato n. 1 al decreto–legge n. 61/2023 – impossibilitati a prestare attività lavorativa, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 90;

- ai lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato n. 1 al decreto – legge n. 61/2023, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 15;

- ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa in uno dei Comuni alluvionati previsti nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023, la misura di sostegno è concessa, per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 90;

- ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei comuni alluvionati medesimi, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15;

- ai lavoratori agricoli che, alla data del 1 maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro in essere, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato 1 del decreto soprarichiamato, ovvero residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, la misura di sostegno è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino ad un massimo di 90. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;

- ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei Comuni alluvionati medesimi, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Ai sensi di quanto previsto dal quinto comma dell’articolo 7 del decreto–legge n. 61/2023, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, la misura di sostegno di cui trattasi, per le giornate di sospensione delle attività lavorativa, è equiparata a lavoro ai fini della maturazione del diritto delle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle stesse.

 

4. Risorse finanziarie e modalità di pagamento

 

In relazione a quanto disposto dall’articolo 7, comma 9, del decreto–legge n. 61/2023, le misure di sostegno dal medesimo articolo disciplinate sono concesse nel limite massimo complessivo di spesa di 620 milioni di euro per l’anno 2023.

Le predette integrazioni al reddito sono erogate esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’Istituto in favore dei lavoratori dipendenti destinatari.

La regolamentazione riguardo ai termini e alle modalità di presentazione delle domande, nonché alle attività di monitoraggio sul rispetto del tetto di spesa sono affidate all’Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati, riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo massimo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori.

 

5. Termini e modalità di invio delle domande

 

Come anticipato al precedente paragrafo 4, l’articolo 7, comma 9 del decreto-legge n. 61/2023  affida all’Istituto la disciplina in ordine alla modalità di gestione delle richieste di accesso al nuovo ammortizzatore unico.

Al riguardo, giova premettere che la norma prevede che la domanda finalizzata alla concessione della misura di sostegno di cui trattasi sia proposta in ogni caso dal datore di lavoro, sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori – residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a prestare attività lavorativa presso datori di lavoro ubicati in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato n. 1 al decreto-legge n. 61/2023 ovvero impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei medesimi territori.

In merito ai termini di presentazione delle domande, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro - che possono trovarsi in condizioni di grave disagio - e dei lavoratori - che hanno necessità di ricevere un pagamento tempestivo - si prevede che le istanze siano presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

Il suddetto termine non riveste carattere decadenziale, tuttavia, al fine di consentire all’Istituto la più tempestiva erogazione della nuova misura di sostegno dei lavoratori, è opportuno che i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati inoltrino le domande con ogni possibile urgenza.

Riguardo alle modalità di compilazione della domanda, i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, ai fini della richiesta dell’ammortizzatore unico, dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura, finalizzati a consentire all’Istituto di erogare la misura di sostegno.

Il file, compilato secondo il tracciato e le regole contenuti nell’Allegato n. 3 alla presente circolare, dovrà essere trasmesso all’Istituto tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS - Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

Il predetto file .csv potrà essere trasmesso a partire dalla data del 15 giugno 2023.

Il file trasmesso, dopo essere stato acquisito nei sistemi dell’Istituto, sarà sottoposto a controlli formali, sintattici e di merito, per verificarne la correttezza, la coerenza e la congruenza dei dati presenti.

Gli esiti dei controlli saranno comunicati al mittente e all’azienda, qualora il mittente sia un intermediario, in modo che i dati forniti nel file che presentino eventuali anomalie, siano immediatamente evidenziati, per consentire una nuova trasmissione delle sole posizioni non risultate corrette. I flussi che, invece, risulteranno corretti saranno acquisiti per la successiva istruttoria automatizzata e conseguente definizione.

 

6. Contribuzione figurativa

 

Nel dettare la disciplina relativa alla nuova misura di sostegno, l’articolo 7 del decreto–legge n.61/2023 ha previsto che la stessa sia correlata da contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico.

Considerato che detta misura di sostegno assume la natura di “ammortizzatore unico”, che si affianca a quelli attualmente esistenti, la contribuzione figurativa di cui trattasi sarà accreditata secondo le regole dettate in materia di integrazioni salariali dall’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

 

7. Istruzioni contabili

 

Per rilevare le disposizioni normative introdotte dal citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, che prevede, all’articolo 7, il riconoscimento dell’integrazione al reddito in argomento a favore dei lavoratori subordinati per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali, si istituiscono, nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU), i seguenti conti:

- GAU30288 – per rilevare l’integrazione al reddito corrisposta direttamente a favore dei lavoratori subordinati del settore privato e ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa con sede nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui all’art. 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;

- GAU10279 – per rilevare il debito nei confronti dei beneficiari dell’indennità una tantum e dell’integrazione al reddito a favore di varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 - art. 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

L’integrazione al reddito in argomento verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, tramite la procedura dei pagamenti accentrati.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione “3297” – “Somme non riscosse dai beneficiari – Indennità una tantum e integrazione al reddito corrisposte a favore di varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 - art. 7 e 8 del DL 61/2023 - GAU”.

Le procedure gestionali consentiranno la riemissione in pagamento delle somme riaccreditate, perché non riscosse dai beneficiari, contraddistinte dal medesimo codice bilancio “3297”, attribuendo gli importi al nuovo conto GPA10279.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si istituisce il seguente conto:

- GAU24288 – Entrate varie - recupero e/o rentroito dell’integrazione al reddito corrisposta direttamente a favore dei lavoratori subordinati del settore privato e ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa con sede nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui all’art. 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il nuovo codice bilancio “1226” – “Recupero indebiti dell'indennità una tantum e integrazione al reddito per prestazioni corrisposte a varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 - art. 7 e 8 del DL 61/2023 - GAU“.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.

Il codice bilancio “1226”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

Si istituisce, inoltre, il conto GAU32288 per rilevare gli oneri per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’integrazione al reddito, corrisposta a favore dei beneficiari per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in seguito agli eventi alluvionali verificatesi dal 1° maggio 2023 – art. 7 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, da utilizzare in contropartita (sezione Avere) dei conti già in uso della serie *22XXX delle casse pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta, nell’Allegato n. 4, la variazione intervenuta al piano dei conti.

Infine, in relazione al regime fiscale da applicare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, l’indennità in argomento ha la medesima natura reddituale degli emolumenti ordinariamente corrisposti per le prestazioni svolte sulla base del rapporto contrattuale precedentemente in essere. Pertanto, è assoggettata al regime ordinario della tassazione corrente con la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 D.P.R. n. 600/1973. L’Istituto rilascia al contribuente apposita certificazione fiscale (CUS) valida ai fini dichiarativi.

 

 

Allegato 1

(DECRETO-LEGGE 1 giugno 2023, n. 61)

 

Allegato 2

(DECRETO-LEGGE 01 giugno 2023, n. 61 - Allegato 1)

 

Allegato 3 (*)

Omissis

 

Allegato 4

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione I
Codice conto  GAU30288
Denominazione completa  Integrazione al reddito corrisposta direttamente a favore dei lavoratori subordinati del settore privato e ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa con sede nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui all’art. 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.
Denominazione abbreviata INTEGR.REDD.LAV.SUB. E AGR.ALLUV-ART.7 DL61/2023
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Capitolo
3U1205009

 

Tipo variazione I
Codice conto  GAU10279
Denominazione completa  Debiti nei confronti dei beneficiari dell’indennità una tantum e dell’integrazione al reddito a favore di varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 - art. 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61
Denominazione abbreviata DEB.IND.U.T. E INT.REDD.ALLUV-ART.7 E 8 DL 61/2023
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Capitolo 3U1205009

 

Tipo variazione I
Codice conto  GAU24288
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o rentroito dell’integrazione al reddito corrisposta direttamente a favore dei lavoratori subordinati del settore privato e ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa con sede nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui all’art. 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.
Denominazione abbreviata REC/REN INT.REDD.LAV.SUB.AGR.ALLUV.-ART7 DL.61/2023
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. S
Capitolo 3E1309001

 

Tipo variazione I
Codice conto  GAU32288
Denominazione completa Oneri per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’integrazione al reddito corrisposta a favore dei beneficiari per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza – art. 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.INTEGR.REDD.ALLUV-A7 DL61/2023
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Voce di bilancio UTB14001604

 

Tipo variazione I
Codice conto  GPA10279
Denominazione completa  Debito per la riemissione in pagamento, tramite procedura automatizzata, dei riaccrediti dell'indennità una tantum e dell’integrazione al reddito corrisposta a favore di varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 - art. 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61
 Denominazione abbreviata DB.RIEM.RIACC.IND.U.T-INTGR.REDD.ALLUV-A7E8 DL61/23
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio 8U2220099/8E2320099/PNE112013

 

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Note:

(1) Si ricorda che i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi previsti dall’articolo 27 del D.lgs. n. 148/2015 non sono gestioni dell’Inps

(2) L’importo massimo di €.1.321,53, al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge n. 41/1986, si attesta, per l’anno in corso, in misura pari a € 1.244,36.

(*) L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio “48 ore”