Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 settembre 2016, n. 17529
Lavoro - Contratto a progetto - Nullità - Genericità del progetto - Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - Accertamento
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 1.2.13, G. M. B. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la R. s.p.a., assumendo di aver prestato attività lavorativa per conto di parte convenuta, in forza di più contratti di lavoro a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa, senza soluzione di continuità dal 20.11.06 al 28.8.12, presso la sede sita in Sassari, svolgendo mansioni di recupero crediti e osservando un orario di lavoro dalle 9 alle 15 dal lunedì al sabato con un'ora di pausa pranzo.
Deduceva la nullità dei contratti, per genericità del progetto e in considerazione della reale natura subordinata del rapporto, e chiedeva, pertanto, previo accertamento della invalidità dei contratti a progetto, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con la condanna dì parte convenuta al ripristino del rapporto di lavoro nel posto precedentemente occupato con le medesime mansioni e qualifica, oltre alla condanna al pagamento delle differenze retributive dalla data di stipula del primo contratto alla emananda sentenza, da determinarsi tramite c.t.u., oltre al versamento dei contributi previdenziali, come specificato nel conteggio allegato al ricorso e notificato alla controparte.
La R. s.p.a. eccepiva, in via preliminare, la nullità del ricorso per genericità della domanda e l'inammissibilità della stessa per intervenuta transazione tra le parti, non più soggetta ad impugnazione per decadenza dal temine semestrale; nel merito contestava la fondatezza del ricorso chiedendone l'integrale rigetto.
La causa veniva decisa con sentenza non definitiva n. 621/13, con cui il Tribunale dichiarava l’illegittimità del primo contratto a progetto del 20.11.06 e dichiarava la sussistenza tra le parti, dalla data indicata, di un contratto a tempo indeterminato, disponendo per il prosieguo per la quantificazione del credito della lavoratrice.
Osservava il primo giudice che il contratto stipulato tra le parti non poteva ritenersi conforme a legge in ragione del fatto che il programma concordato stabiliva a carico della lavoratrice prestazioni (rintraccio dei debitori, sollecito pagamento, concessioni di dilazioni) del tutto coincidenti con l'ordinaria attività di recupero crediti della società, senza che fosse individuato un effettivo e concreto progetto.
Avverso tale sentenza proponeva appello la R. s.p.a.; resisteva l'appellata che proponeva appello incidentale in ordine alle domande non accolte.
Con sentenza depositata il 29 settembre 2014, la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, respingeva il gravame, ritenendo insussistente lo specifico progetto che contraddistingue la prestazione autonoma invocata dalla società; che la certificazione dei contratti non impediva di accertarne una diversa natura; che la transazione dei 23.12.11 non conteneva alcun riconoscimento della natura autonoma del rapporto e che comunque era stata impugnata nel termine semestrale di cui all'art. 2113 c.c. (posto che, essendo il rapporto da considerarsi di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab origine, 20.11.06, doveva considerarsi che il termine semestrale decorreva non già dal 23.12.11, bensì dalla cessazione dell'ultimo contratto, stipulato il 24.1.12 e cessato il 28.8.12).
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società R., affidato a tre motivi.
Resiste la B. con controricorso, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e seguenti del d.lgs n. 276/03, vigente al momento del rapporto, circa la natura autonoma del rapporto e l'efficacia della certificazione del progetto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che il progetto può consistere in qualsiasi attività, anche ordinaria, connessa all'attività principale o accessoria dell'impresa, che risulti ben identificabile sulla base di un risultato, che a sua volta può configurarsi come finale o parziale, come nel caso di specie, in cui l'attività della lavoratrice non coincideva interamente con l'(ordinaria) attività aziendale, ma solo nel disbrigo di pratiche ben individuate e secondo un modus operandi rimesso alla volontà e capacità del collaboratore. L'oggetto della collaborazione era dunque un opus (ed un risultato) consensualmente definito e predeterminato (anche nel tempo) che non consentiva modifiche successive unilaterali da parte del datore di lavoro committente, rendendo così, ad esempio, impossibile il potere di conformazione, mentre era compatibile con esso il coordinamento con le esigenze organizzative aziendali (attraverso, ad es., i "team leader"). Lamenta inoltre che l'attività demandata alla collaboratrice era solo una parte delle attività svolte dall'azienda, che "persegue altri fini oltre quello del recupero del credito". Lamenta infine e nella sostanza che la corte di merito non valutò adeguatamente tali circostanze di fatto, non dando ingresso, peraltro, alle istanze istruttorie formulate dalla società.
La società si duole inoltre della insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata in ordine alla avvenuta certificazione (di cui agli artt. 75 e segg. d.lgs n. 276/03) dei contratti in questione, che attestò la conformità degli stessi alla tipologia prevista dagli artt. 61 e segg. d.lgs n. 276/03. Lamenta che tale certificazione non venne mai impugnata dalla lavoratrice (ai sensi dell'art. 80 d.lgs n. 276/03), con la conseguenza che la qualificazione del contratto non era più soggetta a contestazione, in assenza di allegazioni e prova inerenti l'erroneità della certificazione stessa, emergenti dal ricorso giurisdizionale proposto.
1.1. Il motivo presenta profili di inammissibilità, ed è per il resto infondato. Deve in primo luogo rimarcarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, ex aliis: Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394. Nella specie è evidente che la ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque un vizio motivo da valutare alla stregua del novellato art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., che lo circoscrive all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. sez. un. 22 aprile 2014, n. 19881), riducendo al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez.un. 7 aprile 2014, n. 8053.
La sentenza impugnata ha ampiamente esaminato i fatti controversi ed accertato che lo stesso progetto allegato ai contratti di lavoro tra le parti ("contribuire in modo tangibile alla definizione della posizione debitoria dei singoli soggetti proposti dalle imprese mandanti, attraverso la proposizione di strategie di sollecito e di recupero compatibili con le indicazioni delle imprese mandanti - e dunque dei clienti della società - e con le vigenti normative in materia, effettuando un'analisi dei crediti scaduti, il relativo rintraccio dei debitori, il sollecito telefonico e l'aggiornamento delle informazioni in possesso"), coincideva con lo svolgimento dell’ordinaria attività aziendale (avente per oggetto sociale l'attività di recupero crediti per conto di terzi committenti, e dunque nella ricerca del contatto con il debitore, nel concordare con lo stesso le modalità di pagamento anche dilazionato, nell'invio di solleciti di pagamento), svolta via telefono ed informatica presso la sede dell'azienda ed utilizzando le relative postazioni telefoniche e telematiche. La sentenza impugnata ha anche motivatamente escluso che il progetto in questione potesse considerarsi una porzione od autonoma fase dell'attività aziendale, non valendo ad integrare la necessaria specificità del progetto una mera ripartizione interna della committenza.
Per il resto si osserva che pur non applicandosi, ratione temporis, alla fattispecie in esame l'art. 1, comma 24, legge n. 92/12 (a mente del quale l’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), risulta comunque corretta la statuizione della corte di merito, basata sulla considerazione che il progetto di cui al contratto disciplinato dagli artt.61 e segg. d.lgs n. 276/03, non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nello svolgimento dell'attività ordinariamente espletata dall'azienda, con le conseguenze di cui all'art. 69 d.lgs. n. 276/03. In tal senso, da ultimo e tra le tante, Cass. 25.6.13 n. 15922, secondo cui a tale conclusione è possibile giungere anche sulla base del solo testo contrattuale (e senza dunque svolgere altra attività istruttoria, come nella specie), considerato che il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall'art. 61 del d. Igs. n. 276/03, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione.
1.2- Quanto alla certificazione, deve considerarsi che l'art. 80 del d.lgs n. 276/03 stabilisce che "nei confronti dell'atto di certificazione, le parti... possono proporre ricorso presso l'autorità giudiziaria di cui all'art. 413 c.p.c., per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.."; "l'accertamento giurisdizionale della erroneità della qualificazione ha effetto sin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale..".
La corte distrettuale ha interpretato il ricorso (quaestio facti, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, Cass. sez.un. 25.2.11 n. 4617), ritenendo che esso contenesse una valida impugnativa di tale certificazione, sicché, anche sotto tale profilo, la censura si rivela inammissibile alla luce del novellato n. 5 dell'art. 360, comma, c.p.c.
2. - Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2113 c.c., circa l'effetto estintivo della transazione sui diritti acquisiti antecedentemente al 23.12.11 e sue conseguenze (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che tale transazione (con cui, a suo avviso, la collaboratrice aveva rinunciato a qualsivoglia pretesa sia sulla natura del rapporto, sia sulle eventuali differenze retributive), non poteva considerarsi tempestivamente impugnata con il ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato 14 mesi dopo la stipula detratto, dovendosi comunque considerare il tempo intercorso dalla cessazione del rapporto (contratto a progetto) del 31.12.11 e l'inizio di quello successivo (24.1.12), tasso temporale che interrompeva il rapporto, determinando l'inizio del termine semestrale per l'impugnazione. Deduce in sostanza che ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine di impugnazione posto dall'art. 2113 cod. civ., nelle ipotesi in cui l’atto abdicativo, collocandosi fra la cessazione di un rapporto e l'inizio di altro diverso (rapporto) e concernendo diritti scaturenti dal primo, assume un rilievo autonomo rispetto al successivo rapporto, dovrebbe aversi riguardo, anche nel caso in cui questo si svolga fra le medesime parti del precedente, alla data della cessazione del primo o a quella, eventualmente posteriore, della rinuncia stessa, non rilevando in contrario neanche la circostanza che l'atto suddetto sia stato posto in essere a finì dì novazione del rapporto originario (Cass. n. 696/1992).
Evidenzia che la transazione in questione, peraltro avente ad oggetto, almeno in parte, diritti futuri e dunque non concretante un atto dismissivo o transattivo bensì novativo, realizzava una risoluzione consensuale del rapporto, essendosi ivi prevista la data di cessazione dello stesso (31.12.2011), sicché la collaboratrice non aveva comunque alcun diritto al ripristino del rapporto di lavoro.
2.1 - Il motivo presenta profili di inammissibilità e risulta per il resto infondato. Deve infatti considerarsi che la questione della risoluzione consensuale del rapporto risulta nuova, non emergendo affatto dalla sentenza impugnata, né la società ricorrente chiarisce in quale sede processuale, in che termini e quando la questione sarebbe stata proposta nel giudizio di merito. Parimenti, quanto al contenuto della transazione, la società ricorrente finisce per censurare l'interpretazione dell'atto fornita dal giudice di merito, interpretazione che coinvolge un apprezzamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e logica (Cass. sez.un. 25.2.11 n. 4617; Cass. n. 22893/08) e dunque un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale (Cass. 27.10.15 n. 21874), ora limitato, in base al nuovo testo del comma 1, n. 5 dell'art. 360 c.p.c. al solo omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Cass. sez. un. 22 settembre 2014 n. 19881).
Quanto alla tempestività dell'impugnazione della transazione, può comunque rilevarsi che la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che, essendo l'intero rapporto di lavoro intercorso tra le parti da considerarsi di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab origine (20.11.06), e non potendosi stipulare un rapporto di lavoro a tempo determinato ove sia in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, il termine semestrale decorreva non già dall'atto di transazione del 23.12.11, bensì dalla cessazione dell'ultimo contratto, stipulato il 24.1.12 e cessato il 28.8.12, non potendo dunque trovare applicazione il principio di cui alla citata sentenza n. 696/1992 di questa Corte, emessa in fattispecie di diversi e distinti (anche soggettivamente) rapporti di lavoro, ove l'atto transattivo, posto in essere tra l’un rapporto ed il successivo, acquista autonomo rilievo.
3. - Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all'inquadramento "del livello lavorativo".
Lamenta che la lavoratrice non aveva svolto alcuna richiesta in ordine all'inquadramento eventualmente spettantele, mentre la sentenza impugnata attribuì alla stessa il 4°livello di cui al c.c.n.l. del comparto commercio, senza alcun supporto probatorio e senza considerare il ridotto grado di autonomia caratterizzante le mansioni espletate.
Il motivo è inammissibile, sia per non essere stato prodotto, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., il c.c.n.l. in questione, sia per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente chiarito le mansioni svolte dalla lavoratrice e le ragioni per cui, a suo avviso e diversamente da quanto accertato dalla sentenza impugnata sul punto, esse non potevano rientrare nel detto 4°livello. Quanto all'assenza di domanda attorea sul punto, deve parimenti rimarcarsi che la società ricorrente, a fronte del riconoscimento del 4°livello di cui al c.c.n.l. sia da parte del Tribunale che della Corte di merito, non chiarisce, producendo ad esempio il ricorso introduttivo del giudizio, perché tale domanda non sarebbe stata proposta.
4. - Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.100,00 per esborsi, €.5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.