Legislazione - AGENZIA DELLE DOGANE - Determinazione 07 giugno 2023, n. 297136/RU

Delegato alla gestione e addetto alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione

 

Articolo 1

Addetto alla vendita con facoltà di sostituzione durante le temporanee assenze

 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 della Determinazione Direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923, il titolare dell’autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione provvede alla nomina di uno o più addetti alla vendita con facoltà di sostituzione del titolare o del delegato se nominato, durante le temporanee assenze di questi.

2. Il titolare dell’autorizzazione effettua la nomina inviando apposita comunicazione via pec o raccomandata a/r all’Ufficio territorialmente competente e indicando le generalità complete dell’addetto, il comune, la via, il numero civico o la località in cui è ubicato l’esercizio. L’Ufficio procede alla relativa annotazione sull’apposita applicazione informatica. Nelle more dell’implementazione di tale funzionalità, l’annotazione è effettuata sul registro di cui all’articolo 4, comma 6, della Determinazione Direttoriale di cui al comma 1.

3. Alla stessa, a pena di irricevibilità, è allegata la dichiarazione resa dall’addetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione dei numeri 4, 6 e 9, della Determinazione Direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923, nonché copia di valido documento di identità del dichiarante.

4. Non può svolgere l’incarico di addetto ai sensi del comma 1 chi versi in una delle condizioni di cui al precedente comma 3.

5. Durante le temporanee assenze del titolare e del delegato alla gestione, l’addetto assicura che l’attività di vendita di p.l.i., svolta personalmente o in collaborazione con altro personale dipendente, avvenga nel rispetto degli obblighi di legge, in particolare in materia di divieto di vendita ai minori, con accertamento dell’età dell’acquirente ove non manifesta, rendendo altresì disponibili, ai funzionari dell’Agenzia, i registri e i documenti contabili ai fini dello svolgimento dei controlli di competenza.

 

Articolo 2

Sanzioni

 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 della Determinazione Direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923, gli Uffici dei monopoli, qualora, nell'ambito dell’ordinaria attività di controllo, riscontrino che all’interno dell’esercizio non sia presente il titolare, ovvero il delegato alla gestione di cui all’art. 3 della citata Determinazione o l’addetto di cui al precedente articolo 1, ove nominati, dispongono, previa contestazione, la sospensione dell’attività di vendita dei prodotti liquidi da inalazione fino a un massimo di giorni quindici.

2. In caso di recidiva, dispongono, previa contestazione, la sospensione dell’attività di vendita dei prodotti da inalazione fino a un massimo di giorni trenta.

 

Articolo 3

Disposizioni finali

 

1. Il titolare dell’autorizzazione risponde in ogni caso dell’operato dei soggetti delegati alla gestione di cui all’art. 3 della Determinazione Direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923 nonché degli addetti alla vendita con facoltà di sostituzione durante le temporanee assenze di cui all’articolo 1 della presente Determinazione.

2. La presente Determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione.