Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 08 giugno 2023, n. 13

Delegato alla gestione e addetto alla vendita dei prodotti di cui all’art. 62-quater commi 1-bis, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

 

Come noto, l’art. 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise), come modificato dall’articolo 1, comma 1124, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che “Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.”.

In attuazione del citato disposto normativo, la Determinazione Direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923, ha stabilito le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione di cui al comma 1-bis del citato articolo 62-quater. Con specifico riferimento al profilo soggettivo della legittimazione alla vendita di siffatti prodotti (e senza soluzione di continuità con la previgente disciplina), è stata ulteriormente dettagliata, in tale sede, la figura del delegato alla gestione.

Alla luce di una valutazione complessiva circa l’operatività della Determinazione Direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923, si è ravvisata la necessità di emanare apposito provvedimento con cui è stata introdotta, per i soggetti autorizzati alla vendita dei liquidi contenenti o meno nicotina (di seguito “p.l.i.”), la possibilità di nominare, oltre al delegato alla gestione, uno o più addetti alla vendita.

Tale scelta risponde ad un duplice ordine di finalità:

- assicurare che la materiale attività di vendita di p.l.i., in ragione della tipologia di tali prodotti, avvenga sotto il controllo di soggetti individuati dal titolare, qualificati e noti all’Agenzia;

- adottare una disciplina il più possibile coerente con quella già esistente in materia di rivendite che purtuttavia tenga conto del diverso titolo che consente la vendita dei prodotti in parola, trattandosi in questo caso di autorizzazione e non di concessione.

 

1. L’ADDETTO ALLA VENDITA DI P.L.I. CON FACOLTÀ DI SOSTITUZIONE DURANTE LE TEMPORANEE ASSENZE

 

a. Nomina e requisiti soggettivi

Fermo restando quanto appresso si preciserà circa la possibilità di nominare più delegati alla gestione, di seguito si procede all’analisi della nuova figura soggettiva in esame, dettagliandone i requisiti soggettivi e definendone i contenuti.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Determinazione del 29 marzo 2021, prot. n. 92923, il titolare dell’autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione (o legale rappresentante, ove trattasi di società) provvede alla nomina di uno o più addetti alla vendita, con facoltà di sostituzione del titolare e/o del delegato, se nominato, durante le temporanee assenze di questi. Ed invero, in siffatte evenienze, occorre che la gestione del punto vendita sia assicurata da un soggetto qualificato e censito da ADM (l’addetto con facoltà di sostituzione). Trattasi, in altri termini, di potere sostitutivo temporalmente circoscritto e residuale rispetto alle prerogative attribuite al titolare e al delegato (ove nominato).

L’eventuale nomina della figura in argomento, peraltro, non incide sulla titolarità della posizione di controllo, che resta in ogni caso attribuita al titolare e/o delegato ove presente.

Con riferimento al profilo contenutistico, l’addetto è colui che si occupa del servizio di vendita e, durante le temporanee assenze (pausa pranzo, commissioni esterne, ferie, permessi, …) del titolare e/o del delegato ove nominato, ferma restando la posizione di controllo in capo a tali soggetti, può sostituirsi agli stessi allo scopo di assicurare l’osservanza del divieto di vendita dei prodotti in parola ai minori – accertandosi dell’età dell’acquirente ove non manifesta – nonché di rendere disponibili, ai funzionari dell’Agenzia, i registri e i documenti contabili ai fini dello svolgimento dei controlli di competenza. In siffatta ultima prospettiva, viene ulteriormente rafforzata l’effettività della funzione di vigilanza e controllo dell’Agenzia in tale particolare e complesso settore.

Nel caso in cui la vendita venga effettuata in compresenza e in collaborazione con altro personale dipendente non qualificato, sarà cura dell’addetto di cui trattasi assicurare l’osservanza del divieto di vendita dei prodotti in parola ai minori da parte dei predetti collaboratori, quali soggetti non qualificati.

Va da sé che assenze di lungo periodo del titolare e del delegato/dei delegati (come si preciserà in seguito), ove nominati, non sono compatibili con l’effettività della posizione di controllo attribuita a tali soggetti.

Tale funzione di garanzia non può, in ogni caso, essere sopperita, in via continuativa e duratura, dall’addetto alla vendita con facoltà di sostituzione, trattandosi di soggetto “ausiliario” rispetto all’operatività dell’esercizio.

Quanto ai requisiti soggettivi, in considerazione della possibilità, per l’addetto, di sostituire il titolare e/o il delegato durante le temporanee assenze di questi e tenuto conto della delicatezza del settore dei p.l.i. per quanto sinora considerato, è stato previsto che l’addetto debba essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per i rivenditori.

A tal fine, il comma 3 dell’articolo 1  prevede che il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare all’Ufficio territorialmente competente una dichiarazione resa dall’addetto alla vendita con facoltà di sostituzione per le temporanee assenze, da cui risultino le generalità complete dell’addetto medesimo, il comune, la via, il numero civico o la località in cui è ubicato l’esercizio, nonché apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’articolo 1, comma 2, ad esclusione dei numeri 4, 6 e 9 della Determinazione Direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923.

Al comma 4 è stato quindi specificato che chi versi in una delle siffatte situazioni non può svolgere l’incarico di addetto alla vendita con facoltà di sostituzione durante le temporanee assenze, restando salva la facoltà del titolare di nominare un altro soggetto in possesso dei prescritti requisiti.

Con riguardo ai profili procedurali ed amministrativi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Determinazione del 29 marzo 2021, prot. n. 92923, il titolare è tenuto a dare immediata comunicazione della nomina dell’addetto all’atto della richiesta di autorizzazione p.l.i., ovvero successivamente alla stessa, all’Ufficio territorialmente competente, che procederà alla relativa annotazione nel registro di cui all’art. 4, comma 6, della Determinazione Direttoriale di cui al precedente paragrafo, nelle more dell’implementazione di specifica funzionalità all’interno dell’applicazione informatica dedicata ai p.l.i..

 

b. Vendita di p.l.i. da soggetti non “qualificati”: aspetti sanzionatori.

Con l’articolo 2 è stato, inoltre, previsto che, nell'ambito dell’ordinaria attività di controllo, gli Uffici, fermo quanto già previsto dall’articolo 5 della Determinazione Direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923, dovranno altresì accertare che all’interno dell’esercizio autorizzato siano presenti il titolare ovvero il delegato alla gestione di cui all’art. 3 della citata Determinazione o l’addetto alla vendita con facoltà di sostituzione, ove nominati.

In tal senso, si è inteso fissare il principio secondo cui la vendita di tali peculiari prodotti può essere effettuata esclusivamente in presenza di soggetti individuati dal titolare, in possesso di precisi requisiti soggettivi e comunicati all’Ufficio e che, ove non siano essi stessi ad espletare il servizio materiale di vendita, siano comunque in grado di assicurare in concreto che i dipendenti/collaboratori osservino gli obblighi normativamente previsti.

Qualora, in sede di controllo, si riscontri che all’interno dell’esercizio non sia presente almeno uno dei predetti soggetti (titolare/delegato alla gestione/addetto alla vendita con facoltà di sostituzione), i funzionari incaricati dispongono, previa contestazione, la sospensione dell’attività di vendita di prodotti liquidi da inalazione fino a un massimo di giorni quindici. In caso di recidiva, la sospensione si protrae per un massimo di trenta giorni.

 

c. Responsabilità per l’operato del delegato alla gestione e dell’addetto alla vendita con facoltà di sostituzione del titolare

Coerentemente ai principi sinora esposti, l’articolo 3 specifica infine che, laddove sia nominato il delegato o, unitamente a questo, anche l’addetto alla vendita con facoltà di sostituzione durante le temporanee assenze, tale circostanza non ha effetti sul piano della responsabilità poiché dell’operato di tali soggetti risponderà comunque il titolare dell’autorizzazione.

Chiariti i significativi aspetti legati alla figura dell’addetto come sopra qualificato, si coglie, altresì, l’occasione per fornire alcune precisazioni in merito alla figura del delegato alla gestione, specie con riferimento alla possibilità di nomina di una pluralità di soggetti delegati alla gestione.

 

2. IL DELEGATO ALLA GESTIONE

 

A tale proposito, è utile far riferimento al citato comma 5-bis dell’articolo 62-quater, del D.Lgs. n. 504/1995, e ss.mm., il quale prevede che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla vendita e all’approvvigionamento di p.l.i., deve esser osservato, tra gli altri, il criterio della “effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori”.

Già il decreto direttoriale del 16 marzo 2018 prot. n. 47885, recando le disposizioni attuative del citato comma 5-bis, aveva conseguentemente tradotto il citato principio di effettività, tra l’altro prevedendo, all’articolo 3, lettera b), il delegato alla gestione dell’esercizio.

Tale previsione è stata ribadita e meglio precisata dalla sopra citata Determinazione Direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923/RU, che ha disposto:

- all’art. 2, comma 2, lettera b), che l’istante indichi “le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione”;

- all’art. 3, che “nei casi in cui sussista una molteplicità di punti vendita intestati al medesimo titolare ovvero nel caso di unico punto vendita laddove il titolare si avvalga stabilmente di un terzo soggetto per attività inerenti alla vendita di pli, è fatto obbligo di nominare un delegato alla gestione per ciascun punto vendita”. Tale figura deve essere in possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti per il titolare e specificati nell’art. 1 della Determinazione in parola in analogia a quelli previsti per i rivenditori di generi di monopolio.

L’individuazione del delegato alla gestione, quale titolare della posizione di controllo, trova la sua ragione d’essere nella natura degli interessi tutelati, in primis il divieto di vendita ai minori e la tutela della salute pubblica; la effettiva salvaguardia di tali interessi richiede e impone una sorveglianza concreta e costante da parte del personale addetto alla vendita tenuto alla verifica della maggiore età dell’acquirente, richiedendo all’atto dell’acquisto l’esibizione di un documento di identità (tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta). Di qui l’obbligatorietà di tale figura anche alla luce della tipologia dei prodotti oggetto di vendita.

Ne discende che, nei casi in cui il titolare dell’autorizzazione non sia in grado di garantire una gestione diretta, l’attenuazione dell’elemento personalistico della gestione rischierebbe di determinare uno scollamento tra titolarità dell’esercizio e gestione delle attività ivi svolte.

Si è ritenuto infatti che la figura del delegato alla gestione potesse rappresentare il punto di equilibrio tra l’insindacabile autonomia dell’imprenditore nella scelta del modello organizzativo più appropriato e una parcellizzazione degli obblighi di legge in capo ad una pluralità di soggetti.

La comunicazione del nominativo del delegato alla gestione consente, inoltre, al competente Ufficio territoriale di conoscere ex ante il soggetto presente presso il punto vendita e, quindi, assicurare una più efficace ed incisiva azione sotto il profilo dei molteplici controlli a cui sono sottoposti i soggetti autorizzati alla vendita di p.l.i. ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 5-bis, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. È di tutta evidenza, infatti, che i controlli – anche in ordine all’accertamento del requisito della prevalenza di cui all’articolo 3, numero 4, del decreto direttoriale prot. n. 47885 – nonché le verifiche di natura contabile richiedono la presenza del titolare della ditta/società ovvero, in mancanza, di apposito soggetto qualificato (delegato alla gestione).

 

3. FACOLTÀ DI NOMINA DI PIÙ DELEGATI

 

Posto, pertanto, che, in tutti i casi in cui il titolare dell’autorizzazione non intenda o non possa occuparsi direttamente dell’attività inerente alla vendita di p.l.i., è fatto obbligo, per quest’ultimo, di nominare (almeno) un delegato per esercizio, preme aggiungere un’ulteriore considerazione.

Infatti, qualora, in ragione delle dimensioni aziendali, del modello organizzativo adottato, dell’estensione dell’orario di apertura del punto vendita, la nomina di un unico delegato non sia sufficiente a garantire la gestione diretta dell’attività e quindi l’effettività dei controlli di cui si è detto, il titolare, nell’ambito della propria autonomia imprenditoriale, può sempre nominare più delegati per punto vendita, come del resto previsto espressamente dall’articolo 2, comma 2, lettera b), della Determinazione Direttoriale del 2021.

Si specifica al riguardo che la nomina del secondo/più delegati rappresenta una facoltà per il titolare - imprenditore, che potrà esercitare sia all’atto della presentazione dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione alla vendita di p.l.i. sia in un momento successivo.

In ogni caso, ciascun delegato dovrà possedere i requisiti soggettivi richiesti dall’art. 3 della Determinazione 92923 del 2021 ed il relativo nominativo dovrà essere annotato sull’autorizzazione e sul registro/applicazione informatica, non appena tale funzione verrà sviluppata.

In conclusione, nell’ottica di presidiare efficacemente la tutela di primari interessi anche in contesti aziendali articolati e complessi e di garantire il rispetto della disciplina giuslavoristica in tema di orario di lavoro e di assenze del personale, il titolare dell’autorizzazione è dunque facoltizzato alla nomina di uno o più delegati (anche per un singolo punto vendita), fermo restando che, solo in caso di temporanee assenze di tali soggetti, deve essere comunque garantita la presenza dell’addetto con potere di sostituzione.