Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 13 maggio 2020

Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2020

 

Art. 1

Termini per la presentazione della domanda unica e di alcune misure di sviluppo rurale

 

1. Per l'anno 2020, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica è fissato al 15 giugno 2020.

2. Per l'anno 2020, le modifiche alla domanda unica, apportate ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno 2020.

3. Per l'anno 2020, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono posticipare, fino al 15 giugno 2020, il termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4. Per la presentazione delle domande oltre il termine di cui ai commi 1 e 2, sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 640/2014.

 

Allegato

Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252

 

Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2020.

Data la situazione di crisi determinatesi anche nelle aziende agricole sull'intero territorio nazionale a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, che hanno ulteriormente aggravato le difficoltà degli agricoltori a recarsi nei competenti uffici per la presentazione delle domande di ammissione agli aiuti comunitari e nazionali, si è ritenuto di recepire, per l'anno 2020, la facoltà concessa dalla Commissione UE agli Stati membri di posticipare, per l'anno 2020, i termini per la presentazione e per la modifica della domanda unica, consentendo, nel contempo, alle Autorità di gestione di posticipare i termini per la presentazione delle domande di pagamento relative a talune misure di sviluppo rurale.

 

Oneri eliminati:

- denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

 

Oneri introdotti:

- denominazione dell'onere: il presente provvedimento non aggiunge oneri.

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 4 giugno 2020, n. 141.