Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 03 giugno 2020, n. 64

Indicazioni in merito al riavvio dei procedimenti disciplinari dopo la sospensione ai sensi di quanto disposto dai D.L. n. 18 e 23 del 2020

 

Gentili Presidenti, con riferimento al riavvio dei procedimenti disciplinari - i cui termini sono rimasti sospesi fino al 15 maggio 2020, in ottemperanza a quanto disposto dai D.L. n. 18 e 23 del 2020 - nonché con riguardo alle modalità di svolgimento delle sedute dei Consigli di Disciplina Territoriali, tenuto conto del persistere della situazione di emergenza sanitaria cagionata dal COVID 19 dichiarata fino al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri datata 31 Gennaio 2020 e pubblicata nella G.U. del 1° febbraio 2020, si indicano le seguenti possibili soluzioni che potranno essere utilizzate dai Consigli di Disciplina territoriali per lo svolgimento delle sedute disciplinari:

a) riunioni in presenza dei componenti e delle persone da audire nella sede del Consiglio;

b) riunioni in videoconferenza con collegamento da remoto.

A) Con riferimento alla prima modalità - tutti in presenza nella sede del Consiglio come previsto dal Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale - si precisa che il D.L. n. 33 del 16.05.2020 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) all’art. 1, comma 10, stabilisce che "Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro": si ritiene che alla luce della suddetta norma il Consiglio/Collegio di Disciplina, se dotato di struttura adeguata, potrebbe riunirsi in presenza di tutti i componenti del Consiglio/Collegio e convocare ed audire le persone previste nel Regolamento nel rispetto di tutte le misure di sicurezza normativamente prescritte, quali il distanziamento sociale sopra indicato, l’uso dei dispositivi di sicurezza personale, nonché la preventiva ed idonea sanificazione dell’ambiente in cui si svolgerà la seduta e l’adozione dei protocolli Inail.

B) La seconda modalità - che prevede riunioni in video conferenza- garantisce senz’altro maggiore sicurezza dal punto di vista sanitario e consente che la partecipazione a distanza dalla sede del Consiglio di Disciplina.

La partecipazione a distanza alle riunioni dei Consigli di Disciplina territoriali presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e che permettano la percezione diretta, contemporanea, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l’identificazione degli stessi e permettendo loro la discussione e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

a) visionare gli atti della riunione;

b) intervenire nella discussione;

c) scambiare documenti;

d) votare;

e) approvare il verbale.

La seduta telematica deve prevedere l’audizione di tutti i soggetti interessati (mediante la audizione, quando previsto, del soggetto incolpato e/o del suo difensore, nonché del soggetto esponente laddove la sua audizione si renda necessaria per il Consiglio/Collegio) ed il rispetto del principio del contraddittorio.

La convocazione per lo svolgimento delle sedute per le quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata a tutti i componenti dell’organo, nonché all’incolpato e/o al suo difensore ed all’esponente se necessaria la sua audizione, secondo le modalità indicate nel Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale;

La convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza) di cui il componente o il terzo interessato garantisca di fare uso esclusivo e protetto.

Alle convocazioni, effettuate nei termini previsti nel Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la seduta.

Per la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per la seduta ordinaria.

Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale, nel quale devono essere riportati: a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta; b) il registro con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate; c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo e della sua valida costituzione; d) la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno; e) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo relativa all’avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all’ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri; f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza; g) il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario con firma digitale.