Prassi - FONDAZIONE STUDI CDL - Circolare 04 ottobre 2022, n. 13

Fatture elettroniche tra fine del regime transitorio e pagamento dell’imposta di bollo

 

Sommario

1. L'ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2022

1.1. FINE DEL REGIME TRANSITORIO PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA

2. L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE E LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI (D.L N. 73/2022)

3. LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA SULLE FATTURE ELETTRONICHE

4. MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

 

1. L'ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2022

 

L'art. 18, commi 2 e 3, D.L. 30 aprile 2022, n. 36 ha esteso, dal 1° luglio 2022, l'obbligo di fatturazione elettronica a nuove categorie di soggetti titolari di partita IVA, finora esclusi.

L'introduzione di tale obbligo non ha ampliato le ipotesi in cui deve essere emessa fattura, ma solo le modalità di emissione del documento, restando, inoltre, fermi i principi generali che regolano l'emissione della fattura, di cui all'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel dettaglio, il comma 2 del citato art. 18, D.L. n. 36/2022 ha eliminato dall'articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 la parte della norma che esonerava dall'obbligo di fatturazione elettronica:

- i soggetti in "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, decreto-legge n. 98 del 2011;

- i contribuenti in "regime forfetario", di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190 del 2014;

- le associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Pertanto, in seguito alla citata novella tali soggetti sono, a partire dal 1° luglio 2022, obbligati alla trasmissione della fattura in modalità elettronica.

 

1.1. Fine del regime transitorio per l'emissione della fattura in modalità elettronica

Il comma 3 del citato articolo 18 ha previsto l'applicazione della disposizione del comma 2 dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, e a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti. La norma, per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, ha escluso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Nel dettaglio, il comma 2 del citato articolo 6 richiamato prevede che il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

Pertanto, da luglio a settembre 2022, le fatture possono essere emesse entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Dal 1° ottobre 2022, invece, il termine di emissione è quello ordinario di 12 giorni, di cui all'art. 21, comma 4, del citato decreto IVA. Invece, dal 1° gennaio 2024, l'obbligo riguarderà anche coloro che si collocano al di sotto del predetto limite di ricavi o compensi di 25.000 euro.

Oltre alla esclusione prevista per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, fino a 25.000 euro, i titolari di partita Iva che continuano a non dover emettere le fatture in modalità elettronica sono:

- gli operatori del settore sanitario che, per i noti vincoli in materia di privacy posti dal Garante, non possono emettere fattura elettronica per le prestazioni professionali i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (art. 10-bis, D.L. n. 119/2018);

- i piccoli produttori agricoli, in questo caso l'esclusione riguarda l'obbligo di fatturazione in generale (di cui all'art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).

 

2. L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE E LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI (D.L N. 73/2022)

 

L'articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. In tal caso l'Amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

Il comma 1 -bis dell'articolo 17, come poi sostituito dall'articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha rimodulato le scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche rapportandole all'imposta dovuta nel trimestre, e ha fissato a 250 euro gli importi-soglia che consentono di usufruire di modalità agevolate di versamento.

In particolare, la lettera a) del comma 1 -bis nella sua formulazione originaria dispone che, ove l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento possa essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Ove, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento (30 settembre) (lettera b) del comma 1 -bis).

L'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 73/2022 eleva da 250 a 5.000 euro gli importi-soglia che consentono di usufruire di modalità di pagamento agevolate dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Il successivo comma 5 dell'art. 3 prevede l'applicazione della nuova soglia alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, per l'anno 2022 se l'imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre dell'anno non supera 250 euro, è possibile provvedervi entro il termine fissato per versare l'imposta del secondo trimestre; se l'imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l'importo di 250 euro, la stessa può essere pagata entro il termine fissato per versare l'imposta relativa al terzo trimestre.

Ne consegue che, dal 2023:

- se l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera in totale 5mila euro, la stessa potrà essere versata entro il 30 settembre, insieme all'imposta dovuta per il secondo trimestre;

- se l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l'importo di 5.000 euro, il relativo pagamento potrà avvenire entro il 30 novembre, unitamente all'imposta dovuta per il terzo trimestre.

 

3. LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA SULLE FATTURE ELETTRONICHE

 

L'Agenzia delle Entrate, in base a quanto previsto dall'articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019, mette a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato (che deve essere in possesso della delega al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" o della delega al servizio di "Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva"), entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre, i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta (Elenco B).

Pertanto, sono messi a disposizione, all'interno del portale "Fatture e corrispettivi, due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento: l'elenco A (non modificabile) e l'elenco B (modificabile).

 

Elenco A (non modificabile)

Tale elenco contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, utilizzando sia il tracciato della fattura elettronica ordinaria che la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso gli operatori stranieri assoggettati all'imposta di bollo. Va evidenziato che il contenuto del campo "Importo bollo" (codice 2.1.1.6.2) del tracciato record della fattura ordinaria non è rilevante in quanto, indipendentemente dalla valorizzazione di tale campo, per ogni fattura emessa con indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, viene determinato un importo dovuto di 2 euro.

Per quanto riguarda le autofatture con tipo documento "TD20" i dati vengono riportati nel solo elenco A del cessionario/committente. Si tratta delle autofatture contenenti l'assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura.

 

Elenco B (modificabile)

L'elenco contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo, ma che non riportano l'indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

In pratica sono raggruppate le fatture in cui:

 

A

B

C

la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro. A questo fine, vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi "Prezzo totale" (2.2.1.11 ) del file .xml della fattura ordinaria e "Importo" (2.2.2) del file .xml della fattura semplificata.  è stato valorizzato il campo "Natura" con uno dei codici:

- N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva);

- N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva);

- N4 (operazioni esenti Iva).

 non è presente l'indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo. Tale indicazione deve essere infatti riportata per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all'Agenzia delle Entrate, l'operazione deve riportare (riga della fattura) - nel campo 'Tipo dato" (2.2.1.16.1 ) presente nel blocco "Altri dati gestionali" - uno dei seguenti valori:

- "NB1", se si tratta di un documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni;

- "NB2", se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore;

- "NB3", se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto.

 

Esclusioni

1. Fatture elettroniche aventi tipo documento:

- TD16 - integrazione fattura reverse charge interno;

- TD17 - integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero;

- TD18 - integrazione per acquisto di beni intracomunitari;

- TD19 - integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972.

2. Fatture elettroniche nelle quali il campo "Regime fiscale" contiene uno dei seguenti valori:

- RF05 - vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972);

- RF06 - commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972);

- RF07 - editoria (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972);

- RF08 - gestione servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972);

- RF09 - rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972);

- RF10 - intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972);

- RF11 - agenzie viaggi e turismo (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972).

3. Documenti elettronici emessi utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag <CodiceDestinatario> il valore "XXXXXXX".

 

Consultazione e variazione delle fatture soggette all'imposta di bollo

I soggetti Iva possono verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all'imposta di bollo e possono confermare o modificare l'elaborazione proposta dall'Agenzia delle Entrate entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

L'elaborazione dei dati avviene da parte dell'Agenzia delle Entrate per ogni trimestre solare per le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (Sdì) ed elaborate senza scarto. Vengono considerate le fatture in cui è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

 

Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri:

- se nei documenti elettronici emessi è valorizzato con "SI" il campo "Bollo virtuale", questi verranno considerati per il calcolo dell'imposta di bollo da pagare.

 

Fatture elettroniche che configurano i presupposti per l'assoggettamento a bollo:

- se non contengono la relativa indicazione, l'Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse (cedente/prestatore) o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, al cessionario/committente.

 

Attenzione che per l'individuazione del trimestre di riferimento:

a. per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

- la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna" rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;

- la data di messa a disposizione (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.

b. per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni vengono considerate le fatture:

- consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna", è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l'accettazione non rileva);

- consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l'accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna", è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva);

- non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito", è precedente alla fine del trimestre.

II soggetto Iva o il suo intermediario delegato possono effettuare le modifiche all'elenco B:

- in modalità "puntuale", attraverso la procedura web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi", che consente di operare direttamente sulla tabella contenente gli estremi delle fatture presenti nell'elenco B;

- in modalità "massiva", procedendo, nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi", allo scarico (download) di un file con estensione.xml - o più file.xml nel caso di un numero elevato di fatture - contenente gli estremi delle fatture presenti nell'elenco B e al successivo caricamento (upload) del file .xml contenente i dati e le modifiche e/o integrazioni apportate.

L'elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto, ma non dopo aver effettuato il versamento: in questo caso viene inibita la possibilità di ulteriore modifica dell'elenco.

 

4. MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

 

Il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato alternativamente:

a. indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta;

b. versando l'importo dovuto tramite modello F24 da presentarsi in modalità telematica.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche primo trimestre;

- 2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre;

- 2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre;

- 2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre;

- 2425 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni;

- 2426 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

Nel caso di versamento dell'imposta di bollo omesso o carente rispetto all'importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'elenco INI-PEC, nella quale indica l'importo dovuto per:

- l'imposta di bollo;

- la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo;

- gli interessi.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.

Come detto (v. supra) le attuali disposizioni in tema di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedono che il pagamento del tributo sia effettuato, con riferimento alle fatture emesse in ciascun trimestre solare, entro il 31 maggio, 30 settembre e 30 novembre dello stesso anno, nonché, per il quarto trimestre, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

A decorrere dal 2023, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 5.000 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il 30 settembre, unitamente all'imposta dovuta per il secondo trimestre.

Qualora, poi, l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 5.000 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il 30 novembre dello stesso anno, unitamente all'imposta dovuta per il terzo trimestre; invece, per il bollo sulle fatture emesse nel quarto trimestre solare, il versamento può essere effettuato fino all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.

 

 

MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B

DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B

VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO

SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

1° TRIMESTRE 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre (**)
3° TRIMESTRE 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre
4° TRIMESTRE 15 gennaio dell'anno successivo 31 gennaio dell'anno successivo 15 febbraio dell'anno successivo 28 febbraio dell'anno successivo

 

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(*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.