Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 08 giugno 2023, n. 297845/RU

Reingegnerizzazione AIDA – Esportazione e Transito: modalità di avvio del nuovo sistema - Informativa

 

1. Premessa

 

Come noto, sulla base di quanto disposto dal Codice Doganale dell’Unione (CDU (NOTA 1) ) e relative disposizioni attuative (RE (NOTA 2) ), integrative (RD (NOTA 3) ) e transitorie (RDT (NOTA 4) ), ed in linea con quanto previsto dal Work Programme (NOTA 5) e dal MASP-C (NOTA 6), è in corso di attuazione il processo di reingegnerizzazione dei sistemi informatici di esportazione e transito dell’Agenzia al fine di uniformarli alle nuove fasi funzionali (rispettivamente, AES (NOTA 7) fase 1 e NCTS (NOTA 8) fase 5). Il percorso di adeguamento è stato progressivamente condiviso con gli stakeholder interessati (NOTA 9) e i sistemi sono ad oggi a disposizione degli operatori economici in ambiente di addestramento/validazione.

In considerazioni di possibili modifiche al Work Programme e tenendo conto di una probabile deroga di talune scadenze unionali mediante decisione di esecuzione della Commissione, di cui eventualmente si darà prontamente notizia, valutate le informazioni acquisite dagli stakeholder nell’ambito dei tavoli tecnici dedicati nonché da Sogei, è stata condivisa l’opportunità di un avvio “controllato” con rilascio graduale delle funzionalità limitatamente alle operazioni di esportazione (AES fase 1) secondo un piano che sarà messo a punto e condiviso subito dopo la prima fase di avvio.

Pertanto, con la presente si forniscono le prime istruzioni operative per la fase di avvio del nuovo sistema di esportazione che verrà esteso in ambiente di esercizio/produzione a partire dal giorno 08 giugno 2023. Con successivi provvedimenti sarà fornita comunicazione in merito alla disponibilità di ulteriori funzionalità nonché del rilascio del nuovo sistema di transito (NCTS fase 5).

Si evidenza che, come indicato nell’Informativa prot. 117651/RU del 01 marzo 2023, l’adesione a questo nuovo sistema è facoltativa per gli operatori economici fino al 06 settembre 2023, salvo modifiche al Work Programme. Durante tale periodo transitorio gli operatori economici hanno la possibilità di inviare le dichiarazioni doganali utilizzando i nuovi tracciati, limitatamente ai casi descritti al paragrafo 2, o il messaggio ET. Al termine del periodo transitorio, gli operatori economici devono inviare le dichiarazioni doganali di esportazione e transito esclusivamente attraverso i nuovi tracciati.

 

2. Il servizio di esportazione

 

Dal giorno 08 giugno 2023 gli operatori economici possono aderire, in ambiente esercizio/produzione, alle nuove fasi funzionali dei servizi di esportazione.

In questa prima fase di avvio “controllato” è possibile presentare una dichiarazione doganale utilizzando i nuovi tracciati:

- B1: Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione;

- B2: Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento passivo;

- B4: Dichiarazione per la spedizione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali;

limitatamente alle seguenti coppie di regime richiesto-precedente:

- 10 00 - Tracciato B1, B4;

- 11 00 - Tracciato B1;

- 21 00 - Tracciato B2;

- 22 00 - Tracciato B2.

I servizi messi a disposizione consentono l’invio di un messaggio per la presentazione di una dichiarazione doganale nonché di rettifica o annullamento della stessa, nella sola modalità system-to-system.

Si specifica che per il Data-Element <AdditionalDeclarationType> è ammesso il solo valore “A” (dichiarazione normale in dogana, ai sensi dell'articolo 162 del CDU). La dichiarazione può essere inviata in modalità “parcellizzata” (in più step, attraverso invii progressivi e parziali) ovvero in modalità “completa” (invio di tutti i dati in un'unica soluzione). Di conseguenza, in questa prima fase non è possibile presentare una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci ai sensi dell'articolo 171 CDU (tracciato Bx con <AdditionalDeclarationType> valorizzato a “D” + tracciato C2).

Il nuovo sistema, in maniera analoga al precedente, contempla la gestione:

- delle partite di custodia temporanea (da indicare nel Data-Group <PreviousDocument> nella forma “MRN-ITEM”) e di partite franche (PF);

- dei certificati P2;

- dei titoli Agrex;

- delle autorizzazioni per l’utilizzo del regime di perfezionamento passivo (OPO);

- delle interazioni con il nuovo sistema di Presentazione Merci e Importazione.

È invece esclusa, in questa prima fase di avvio “controllato”, la possibilità di gestire tramite il nuovo sistema:

- Certificati EUR1/ATR/EURMED/EUR1 Full Digital;

- Esportazioni di prodotti sottoposti ad accise;

- Esportazioni con l’indicazione di autorizzazioni Customs Decisions diverse da OPO;

- Rettifiche con cambio di modalità di pagamento;

- Tributi non facenti parte della code list CL098 (es. nazionali, portuali …);

- Esportazione abbinata a transito, in quanto non più previste nel sistema reingegnerizzato;

- Esportazione seguita da transito, fino al rilascio del nuovo sistema di transito (NCTS fase 5);

- Esportazione di prodotti che prevedono una restituzione daziaria;

- L’interazione tra le nuove dichiarazioni doganali di esportazione e le dichiarazioni presentate con i messaggi non reingegnerizzati (es. IM, ET …).

Per le dichiarazioni doganali di esportazione indirizzate dal circuito doganale di controllo a CD, CS o VM è prevista la gestione del fascicolo elettronico mediante l’apposito servizio di Gestione documenti già in uso in ambito importazione.

Si evidenzia che sul sito istituzionale di ADM, nella sezione dedicata (NOTA 10), sono state pubblicate le informazioni riguardanti il nuovo sistema di esportazione, nonché indicazioni utili per la gestione di specifiche operatività o modalità dichiarative (ad es. operazioni “a groupage”, cointestate, etc.) anche per mezzo di apposite FAQ (NOTA 11).

Si consiglia fortemente di inviare prima il flusso in ambiente di addestramento e poi lo stesso in ambiente di esercizio/produzione.

 

3. Modalità di accesso ai servizi

 

Restano valide le modalità di accesso ai servizi indicate con informativa prot. n. 370606/RU del 09 agosto 2022, cui si rimanda per ogni dettaglio.

 

4. Documento di accompagnamento all’esportazione (DAE)

 

Il DAE in formato PDF può essere prelevato dagli operatori economici tramite il servizio “Gestione Documenti” come indicato nel manuale utente “Servizio Acquisizione Informazioni Interoperabilità - Gestione Documenti – Dichiarazioni Doganali” pubblicato sul portale ADM.

 

5. Messaggio Ivisto (IE599)

 

Il messaggio IVISTO (IE599), contenente l’esito dell’operazione di esportazione, può essere prelevato dagli operatori economici interrogando il servizio “ExportService” con operazione “richiestaIvisto” come indicato nel manuale operativo “Servizio Acquisizione Informazioni Interoperabilità - Dogane Export” pubblicato sul portale ADM.

 

6. Applicazioni in uso agli uffici doganali

 

Gli Uffici doganali gestiscono le nuove dichiarazioni di esportazione per mezzo delle funzioni di consultazione, validazione di rettifica/annullamento o rettifica da ufficio e annullamento disponibili in AIDA alla linea di lavoro “Dogane 2.0 -> Operazioni doganali 2.0”.

Gli Uffici doganali continuano a gestire i movimenti in ambito AES utilizzando l’attuale linea di lavoro “Dogane -> A.E.S.” fino al termine del periodo transitorio citato in premessa.

Le attività di controllo delle dichiarazioni selezionate dal CDC (NOTA 12) a CD/CS/VM sono svolte mediante l’applicazione disponibile in AIDA alla linea di lavoro “Dogane 2.0 -> Controlli 2.0”.

Nulla cambia per quanto attiene ai profili di accesso a tali applicazioni, al fine di garantire la continuità operativa del personale già abilitato.

 

7. Richieste di assistenza

 

Le richieste di assistenza inerenti il nuovo sistema di esportazione devono essere indirizzate all’indirizzo email assistenza_esportazione@sogei.it.

Le Direzioni Territoriali avranno cura di segnalare alla Scrivente eventuali criticità derivanti dall’avvio del sistema reingegnerizzato di esportazione.

L’ambiente di addestramento/validazione resta a disposizione degli operatori economici e degli Uffici doganali per l’effettuazione di test.

Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto riportato nell’informativa prot. n. 370606/RU del 09 agosto 2022.

 

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Note:

(1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice Doganale dell’Unione - CDU.

(2) Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione.

(3) Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione.

(4) Regolamento Delegato (UE) 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.

(5) Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione del 13 dicembre 2019 che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione.

(6) Multi-Annual Strategic Plan - Customs.

(7) Automated Export System - AES.

(8) New Computerised Transit System - NCTS.

(9) Cfr. Informativa prot. n. 370606/RU del 09/08/2022, Avviso del 21/02/2022, Informativa prot. n. 561756 del 12/12/2022

(10) https://www.adm.gov.it/portale/dichiarazioni-export

(11) https://www.adm.gov.it/portale/faq-domande-e-risposte

(12) Circuito Doganale di Controllo.