Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 26 gennaio 2023, n. 167

Perdita del requisito di PMI innovativa - Piano di stock option

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La Società Istante ha come oggetto sociale la produzione e la manutenzione di programmi per elaboratori (software) e di elaboratori elettronici ed apparecchiature connesse (hardware), nonché l'esercizio di consulenze nel campo dell'informatica.

Nell'anno 2017, la Società è stata iscritta nella sezione speciale ''PMI innovative'' del Registro delle Imprese.

Le relative azioni sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Nel corso del 2020, l'assemblea dei soci ha approvato i seguenti piani di incentivazione aventi caratteristiche simili:

il ''Piano di Stock Option 20202023'' destinato ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai collaboratori, ai consulenti e ai dipendenti della Società e delle sue società controllate (di seguito, Piano SO);

il ''Piano di Stock Grant 20202023'' destinato esclusivamente ai dipendenti della Società (di seguito, Piano SG).

Il Piano SO prevede l'attribuzione a titolo gratuito ai beneficiari di n. 1.800.000stock option, ciascuna delle quali attribuisce il diritto di sottoscrivere un'azione ordinaria della Società, riveniente dall'aumento di capitale sociale deliberato in data 29 giugno 2020.

Il Piano SG prevede l'attribuzione a titolo gratuito ai beneficiari di n. 3.200.000 diritti di ricevere a titolo gratuito un'azione ordinaria della Società, riveniente dall'aumento di capitale sociale deliberato in data 29 giugno 2020.

Ai sensi dell'articolo 5 dei regolamenti dei rispettivi piani di incentivazione, le stock option e i diritti sono attribuiti ai beneficiari a titolo gratuito e non sono trasferibili.

Il numero di stock option e diritti da attribuire a ciascuno dei beneficiari è stabilito dal Consiglio di amministrazione sulla base di diversi parametri, quali ad esempio il ruolo, le competenze professionali e la strategicità della risorsa.

Sia le stock option che i diritti sono attribuiti in quattro tranche come di seguito riportato:

una prima tranche, successivamente all'approvazione del rispettivo piano ed entro 90 giorni dalla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 da parte dell'assemblea della Società;

una seconda tranche, entro 90 giorni dalla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 da parte dell'assemblea della Società;

una terza tranche, entro 90 giorni dalla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 da parte dell'assemblea della Società;

una quarta tranche, entro 90 giorni dalla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 da parte dell'assemblea della Società.

Sulla base di quanto previsto dai rispettivi regolamenti, le stock option e i diritti si intendono attribuiti a ciascun beneficiario, con efficacia dal giorno della data di accettazione, cioè dalla data di invio alla Società della copia della lettera di attribuzione delle stock option e dei diritti e dei rispettivi regolamenti alla stessa allegati debitamente sottoscritti dal beneficiario.

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del Piano SO, la maturazione delle stock option è condizionata al verificarsi di determinate condizioni (obiettivi di continuità, di performance e/o personali), che è comunicata dalla Società al singolo beneficiario mediante l'invio di un'apposita ''lettera di avveramento''.

Al verificarsi delle condizioni di maturazione delle stock option ed entro il periodo di esercizio di ciascuna delle quattro tranche, il beneficiario che intenda esercitare le stock option maturate deve comunicare alla Società, mediante un'apposita ''lettera di esercizio'':

(i) il numero di stock option maturate che intende esercitare;

(ii) la conferma del pagamento del prezzo di sottoscrizione delle azioni derivanti dall'esercizio delle stock option;

(iii) gli estremi identificativi del conto deposito sul quale saranno trasferite le azioni della Società.

Entro 15 giorni dal ricevimento della ''lettera di esercizio'', previa verifica della ricezione del corrispettivo per la sottoscrizione delle azioni, la Società metterà a disposizione di ciascun beneficiario le azioni sottoscritte.

Per quanto concerne il Piano SG, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, successivamente all'attribuzione dei diritti, l'assegnazione delle azioni è condizionata al verificarsi di determinate condizioni di maturazione (obiettivi di continuità, di performance e/o personali), il cui verificarsi è comunicato dalla Società al singolo beneficiario mediante l'invio di un'apposita ''lettera di assegnazione''.

Al verificarsi delle condizioni di maturazione dei diritti ed entro il periodo di accettazione di ciascuna tranche, il beneficiario che intenda effettivamente ricevere le azioni deve darne comunicazione alla Società, mediante un'apposita ''lettera di accettazione'', con indicazione degli estremi identificativi del conto deposito sul quale le azioni dovranno essere accreditate.

Ciò premesso, nell'istanza viene evidenziato che, a partire dal 1° gennaio 2022, la Società non soddisfa più i requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 e, pertanto, a decorrere da tale data, non si qualifica più quale ''PMI innovativa'', in quanto il numero dei dipendenti è stato superiore a n. 250 per due esercizi consecutivi.

Per quanto riguarda il Piano SO, la Società ha attribuito e i beneficiari hanno accettato le stock option relative alla prima e alla seconda tranche prima che la stessa perdesse lo status di PMI innovativa. I beneficiari intendono esercitare le stock option relative alla seconda tranche nel corso dell'anno 2022.

Per quanto concerne il Piano SG, la Società ha attribuito ai beneficiari i diritti relativi alla prima e della seconda tranche prima che perdesse lo status di PMI innovativa. I beneficiari intendono accettare le azioni relative alla seconda tranche nel corso dell'anno 2022. In considerazione di quanto sopra rappresentato, l'Istante chiede se i redditi eventualmente derivanti dall'esercizio delle opzioni relative alla seconda tranche da parte dei beneficiari del Piano SO e delle azioni relative alla seconda tranche da parte dei beneficiari del Piano SG, a partire dall'inizio del periodo d'imposta 2022, possano beneficiare dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, sebbene la Società non abbia più i requisiti per essere qualificata quale PMI innovativa.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'Istante ritiene che ai fini dell'applicabilità dell'esenzione rilevi che le opzioni e i diritti siano attribuiti ai beneficiari al momento in cui la Società si qualifica quale PMI innovativa, a prescindere dal fatto che tale qualifica sussista o mento al momento dell'effettiva assegnazione delle azioni.

In particolare, l'Istante ritiene che l'esenzione possa trovare applicazione con riferimento a:

i redditi derivanti dall'esercizio delle stock option relative alla seconda tranche del Piano SO, che avverrà a partire dall'inizio del periodo d'imposta 2022, e i redditi derivanti dall'assegnazione delle azioni derivanti dai diritti relativi alla seconda tranche del Piano SG, che avverrà a partire dall'inizio del periodo d'imposta 2022.

 

Parere dell'Agenzia delle Entrate

 

L'articolo 49 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), definisce redditi di lavoro dipendente quelli che «derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri».

Ai fini della determinazione di tali redditi, l'articolo 51 stabilisce che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

Sulla base di quest'ultima disposizione costituiscono redditi di lavoro dipendente anche i compensi in natura, tra i quali rientra il ''valore normale'' delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani o esteri determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir.

Circa l'individuazione del momento rilevante ai fini impositivi in presenza di un diritto di opzione che non sia liberamente cedibile a terzi (cd. stock option), in diversi documenti di prassi, è stato precisato che questo è costituito dal momento di esercizio di tale diritto, indipendentemente dalla data di emissione o di consegna dei titoli stessi o delle annotazioni contabili successive.

In particolare, nella risoluzione 12 dicembre 2007, n. 366/E, al fine di determinare il momento nel quale far assumere rilevanza fiscale all'esercizio del diritto d'opzione posto in essere dal lavoratore dipendente e stabilire quale sia il momento in cui le azioni possono considerarsi entrate nella disponibilità del dipendente, è stato precisato che tale momento deve essere individuato in quello in cui il dipendente acquisisce il diritto partecipativo e non in quello in cui riceve materialmente il titolo azionario.

In tale documento di prassi, con riferimento al significato del termine ''assegnazione di azioni'', è stato infatti ribadito che il trasferimento della proprietà dei titoli azionari e dei diritti in essi incorporati si perfeziona con il semplice consenso del soggetto titolare del diritto di opzione, riconducibile alla dichiarazione di esercizio del diritto di opzione medesimo.

Deve essere rilevato, in tale contesto, che il regime di tassazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilato derivanti dall'esercizio di stock option o dall'assegnazione di azioni, è stato derogato dalle disposizioni agevolative contenute nel citato articolo 27 del decreto legge n. 179 del 2012 (''Remunerazione con strumenti finanziari della startup innovativa e dell'incubatore certificato''), attraverso il quale è stato disposto che «il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle startup innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla startup innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla startup innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la startup innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione».

Va altresì rilevato che il comma 9, dell'articolo 4 del decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 3, contenente disposizioni in materia delle piccole e medie imprese innovative, ha operato un espresso rinvio al citato articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012; pertanto, tale regime di esenzione trova applicazione anche con riferimento ai redditi di lavoro derivanti dall'esercizio di stock option e dall'assegnazione di azioni relativi a piani di incentivazione implementati da PMI innovative.

Nella circolare 11 giugno 2014, n. 16/E sono stati forniti chiarimenti con riferimento alle agevolazioni fiscali in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati, anche con particolare riguardo alle conseguenze derivanti dal venir meno dei requisiti previsti per essere considerati startup innovative e la conseguente cessazione di applicazione del regime di assegnazione di strumenti. finanziari e diritti di opzione con regime fiscale incentivato.

In tale documento di prassi è stato chiarito che la cessazione della possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con il regime fiscale incentivato (per decorso dei termini o perdita dei requisiti per le startup innovative, per perdita dei requisiti per gli incubatori certificati), non comporti di per sé il venir meno della possibilità di applicare il regime fiscale di favore a quelli già assegnati.

In altri termini, gli strumenti finanziari e i diritti di opzione già assegnati alla data di cessazione dell'applicazione delle disposizioni sulle startup innovative continueranno a beneficiare del regime fiscale di favore, anche nell'ipotesi in cui siano assegnati diritti di opzione il cui periodo di ''vesting'' per l'esercizio del diritto sia successivo a detta data.

Sia pur con esplicito riferimento alle attività svolte alle startup e agli incubatori, viene in sostanza affermato che l'assegnazione è il momento in cui deve essere valutata la sussistenza dei requisiti per essere considerate startup innovative ai fini dell'applicazione della relativa esenzione.

Deve essere rilevato, a tale proposito, che l'estensione del regime di esenzione fiscale e contributiva del reddito di lavoro dipendente derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari (o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari) alle PMI innovative è stato introdotto dal decreto legge n. 3 del 2015, mutuando dal decreto legge n. 179 del 2012 la medesima ratio di favorire la nascita e lo sviluppo di attività a forte contenuto di innovazione tecnologica.

Con riferimento all'applicazione del regime di esenzione fiscale e contributiva del reddito di lavoro dipendente derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari (o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari) nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di strumenti finanziari emessi dalle start up innovative e/o dagli incubatori certificati, come previsto dal citato decreto legge n. 179 del 2012, con il principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 4 è stato precisato che tale provvedimento legislativo trae origine innanzitutto dalla volontà del legislatore di favorire «la nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative», fornendo alle «start up innovative e agli incubatori certificati il necessario strumento per favorire la fidelizzazione e l'incentivazione del management» (cfr. relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, A.S. 3533).

Nel medesimo principio di diritto è stato, inoltre, affermato che «La medesima filosofia ispira l'estensione disposta dal decreto legge n. 3 del 2015 alle PMI innovative (di alcune) delle misure agevolative già riconosciute alle start up innovative, alle quali sono applicabili, mutatis mutandi, gli stessi principi».

Con riferimento alla questione prospettata dall'Istante circa la possibilità di poter applicare la disposizione agevolativa alla seconda tranche dei piani di incentivazione dalla stessa predisposti, si ritiene che, sulla base di quanto sopra rappresentato, i chiarimenti forniti con riferimento ai piani di incentivazione implementati da start-up innovative possano trovare applicazione anche con riferimento a quelli implementati da PMI innovative e che ai fini dell'applicabilità dell'esenzione rilevi la circostanza che le opzioni e i diritti siano attribuiti ai beneficiari dalla Società al momento in cui quest'ultima si qualifica quale PMI innovativa, a prescindere dal fatto che tale qualifica sussista o meno al momento dell'esercizio dell'opzione o dell'accettazione delle azioni da parte dei beneficiari.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.