Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 26 gennaio 2023, n. 169

Organismi di investimento collettivo del risparmio esteri - Regime di esenzione da ritenuta

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La Società Istante è costituita secondo la legge del Granducato di Lussemburgo in forma di société à responsabilité limitée ed ivi fiscalmente residente.

L'Istante rappresenta che, in data 10 luglio 2020, ha acquistato il 49,02 per cento delle quote di un Fondo immobiliare italiano.

Il Fondo immobiliare, che si qualifica come fondo di investimento alternativo riservato, è stato istituito il 30 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 14 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 (rubricato ''Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani'').

L'Istante è partecipata, direttamente ed esclusivamente, in misura paritaria, da due fondi di investimento di diritto coreano, istituiti in forma di real estate investment trusts, di seguito, congiuntamente, i ''Fondi Alfa''.

I Fondi Alfa detengono la partecipazione diretta al capitale sociale dell'Istante, ininterrottamente, dalla data del 2 luglio 2020 (precedente rispetto alla data di acquisto delle quote del Fondo immobiliare).

I Fondi Alfa sono fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, riservati ad investitori professionali, registrati presso l'Autorità per la supervisione e vigilanza sulle società, i mercati, i servizi di investimento e finanziari ed il credito in Corea (Financial Supervisory Service FSS).

I Fondi Alfa sono stati istituiti e sono gestiti da una asset management company,società di gestione di fondi comuni di investimento residente ai fini fiscali in Corea, costituita ed autorizzata dalla FSS, ai sensi del Capital Markets Act coreano (CMA).

Ciò posto, l'Istante chiede se ai proventi derivanti dalla partecipazione al Fondo immobiliare italiano possa applicarsi il regime di esenzione da ritenuta ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.

Al riguardo, l'Istante sottolinea che detta esenzione spetta anche ai veicoli societari residenti in un Paese che assicura un adeguato scambio di informazioni con l'Italia (c.d. Paesi white list) interamente partecipati da soggetti che si qualificano come ''OICR esteri'', anch'essi stabiliti in un Paese white list, gestiti da una società di gestione soggetta a supervisione nel Paese di costituzione.

L'Istante chiede, pertanto, di confermare che:

i Fondi Alfa si qualifichino come OICR esteri e, conseguentemente, che gli stessi soddisfino il requisito soggettivo previsto per l'applicazione dell'esenzione da ritenuta sui proventi corrisposti dal Fondo immobiliare;

i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta al Fondo immobiliare non debbano essere assoggettati a ritenuta ai sensi del citato articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 351 del 2001.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'Istante ritiene che i Fondi Alfa si qualifichino come OICR esteri e che, pertanto, gli stessi soddisfino il requisito soggettivo previsto per l'applicazione dell'esenzione da ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione indiretta al Fondo immobiliare, di cui al citato articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351 del 2001.

 

Parere dell'Agenzia delle Entrate

 

Per quanto riguarda la tassazione dei proventi derivanti la partecipazione in fondi immobiliari, l'articolo 7, comma 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 prevede che «La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato».

Al fine dell'individuazione dei Paesi in cui i suddetti fondi pensione e OICR devono essere istituiti, l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (che ha abrogato l'articolo 168bis del Tuir) prevede che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 168bis del Tuir, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Si deve, pertanto, fare riferimento all'elenco dei Paesi e territori contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni (cd. white list).

Come chiarito nella prassi, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione, per fondi pensione e OICR esteri si intende quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso (cfr. circolare 15 febbraio 2012, n. 2/E e circolare 9 marzo 2011, n. 11/E). Per quanto concerne la vigilanza è stato più volte chiarito che la stessa può riferirsi sia al fondo o all'organismo sia alla società di gestione del fondo stesso e che deve essere attestata da apposita certificazione rilasciata dalle autorità competenti straniere. Pertanto, l'esenzione è applicabile a quegli organismi di diritto estero che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, presentino le stesse finalità di investimento dei fondi pensione e degli OICR italiani.

Come chiarito nella risoluzione 27 giugno 2017, n. 78/E, l'articolo 1, comma 1, lettera j), del testo unico di finanza approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), definisce il fondo comune di investimento «l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore».

La successiva lettera k) definisce l'organismo di investimento collettivo del risparmio «l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata».

Tali definizioni pongono in evidenza, quali caratteristiche imprescindibili, la funzione economica dell'OICR, ossia la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l'autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all'influenza dei partecipanti (cfr. circolare n. 2/E del 2012).

Riguardo al requisito della pluralità degli investitori un fondo, per essere tale, necessita di una pluralità di sottoscrittori, a meno che l'unico detentore non rappresenti una pluralità di interessi così da raffigurare una gestione collettiva (cfr. risoluzione 4 ottobre 2005, n. 137/E).

L'elemento dell'autonomia è riferito al rapporto che intercorre tra partecipanti al fondo e soggetto gestore e costituisce il principio in base al quale i partecipanti non possono disporre di poteri diretti connessi alla gestione del fondo e delle attività in portafoglio dello stesso.

Quanto alla politica di investimento, essa è parte essenziale e imprescindibile del regolamento del fondo ed è, quindi, necessariamente predeterminata alla esecuzione degli investimenti stessi.

Nella citata circolare n. 2/E del 2012 è stato chiarito che il regime di esenzione di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351 del 2001 può trovare applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche nel caso in cui l'investimento sia effettuato da veicoli di natura societaria interamente posseduti da fondi pensione ed OICR vigilati, nonché da fondi sovrani, a condizione che tali veicoli siano residenti o stabiliti Paesi white list.

Nel caso in esame, le quote del Fondo immobiliare sono detenute da un veicolo di natura societaria residente in Lussemburgo (Paese white list) che è interamente partecipato (sin dalla data di acquisto delle quote del Fondo immobiliare) dai Fondi Alfa, istituiti in Corea.

Tali Fondi, secondo quanto rappresentato dall'Istante, sono riservati ad investitori professionali, registrati presso la FSS e gestiti da una società di gestione di fondi comuni di investimento, residente ai fini fiscali nella Repubblica di Corea (Paese white list), costituita ed autorizzata dalla medesima Autorità di vigilanza.

Pertanto, nel presupposto che nella normativa vigente nella Repubblica di Corea tali fondi costituiscano organismi di investimento collettivo del risparmio, si ritiene che i Fondi Alfa possano essere considerati ''organismi di investimento collettivo del risparmio esteri'' stabiliti in Paesi white list.

Conseguentemente, al ricorrere delle condizioni suesposte, ai proventi derivanti dalla partecipazione al Fondo immobiliare da parte dell'Istante si rende applicabile il regime di esenzione da ritenuta di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 351 del 2001.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.