Legislazione - MINISTERO GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 30 dicembre 2022

Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari - Anno 2022

 

Art. 1

Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio

 

1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'art. 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è determinato, per l'anno 2022, nel limite di euro 8.991.818,00, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, comprensivo degli importi necessari alle esigenze di cui all'art. 2.

2. Ai sensi del comma 3 del predetto art. 22, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore del competente capitolo di gestione dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

 

Art. 2

Misure relative agli aventi diritto per il tirocinio svolto nell'anno 2021

 

1. La Direzione generale dei magistrati provvede alla definizione delle eventuali posizioni degli aventi diritto per l'assegnazione delle borse di studio relative al tirocinio svolto nel corso dell'anno 2021 presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

 

Art. 3

Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio per i tirocini formativi dell'anno 2022

 

1. Le borse di studio sono attribuite ai soggetti che ne fanno richiesta secondo le indicazioni e i requisiti dettagliati in apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.

2. L'accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria, formata, a norma dell'art. 4, in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

 

Art. 4

Importo e durata

 

1. L'importo della borsa di studio è determinato in euro quattrocento mensili. La borsa di studio è attribuita sulla base di graduatoria predisposta su base nazionale.

2. La graduatoria verrà predisposta sulla base delle domande di borsa di studio presentate ai sensi della circolare della Direzione generale dei magistrati di cui all'art. 3 comma 1, ed in seguito a validazione delle stesse da parte della Corte di cassazione, delle Corti di appello della Procura generale presso la Corte di cassazione e delle Procure generali presso le Corti di appello, nonché del Segretario generale della giustizia amministrativa - validazione che avverrà entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Ai fini della formazione della graduatoria si terrà conto del valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. In caso di pari valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno preferiti gli aspiranti borsisti di più giovane età.

3. Entro i quaranta giorni successivi alla scadenza del termine per la validazione delle domande, ai sensi del comma precedente, verrà predisposta una graduatoria nell'ambito delle domande presentate e validate. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sarà destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'art. 1, comma 1.

Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi del comma 1.

4. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 1, sono attribuite le borse di studio per l’attività svolta nell'anno 2022.

5. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di ciascun tirocinante a favore del quale è erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli Uffici giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalità che saranno indicate nella circolare della Direzione generale dei magistrati di cui all'art. 3, comma 1. Il magistrato formatore, ai fini della revoca del beneficio, di cui al periodo precedente, comunica immediatamente al capo dell'ufficio ogni fatto specifico che denoti il mancato assolvimento dei compiti formativi da parte del tirocinante.

 

Art. 5

Trattamento dei dati personali

 

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, per le finalità di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore dell'Ufficio II.

 

Art. 6

Clausola di invarianza

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 7

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 marzo 2023, n. 65.