Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 settembre 2016, n. 17532

Inps - Indennità di accompagnamento - Diritto - Accertamento

 

Svolgimento del processo

 

Il Tribunale di Pistoia con sentenza del 24.10.2008 (nr. 488) accoglieva il ricorso proposto da G.R. in data 3.4.2008 nei confronti dell'INPS per l'accertamento del suo diritto a percepire la indennità di accompagnamento.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 23.3/8.4.2010, dichiarava inammissibile I'appello dell'INPS.

La Corte territoriale rilevava l'intervenuto decorso del termine breve di impugnazione, in quanto la sentenza di primo grado era stata notificata presso il difensore costituito nel primo grado in data 18 novembre 2008 e l'appello era stato depositato in data 6 marzo 2009.

Avverso la sentenza ricorre l'INPS, articolando un unico motivo.

Resistono con controricorso B.M. e B.D., nella qualità di eredi di G.R.

 

Motivi della decisione

 

Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denunzia - ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cpc - violazione e falsa applicazione dell'articolo 10 comma 6 DL 203/2005, in relazione agli articoli 417, 285 e 170 cpc.

L'Ente espone di essersi costituito nel giudizio di primo grado con un proprio funzionario e di avere eletto domicilio presso la sede INPS di Pistoia; la ricorrente aveva notificato la sentenza di primo grado "all’INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona de! legale rappresentante p.t., presso la sede INPS di Pistoia sita in Viale Adua 123 " come dalla relativa relata.

Deduce che ai sensi dell'articolo 10 co. 6 DL 203/05 e succ. mod. il dipendente costituito per difendere l'INPS nel giudizio di primo grado assume la qualità di rappresentante processuale e, quindi, di unico soggetto legittimato a ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti , in essi compresa, ai sensi degli articoli 170 e 285 cpc, la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine breve di impugnazione.

La notifica, pertanto, avrebbe dovuta essere effettuata al funzionario costituito e non genericamente all'INPS.

La sentenza erroneamente aveva affermato che la notifica era stata fatta presso il difensore costituito; dalla relata di notifica risultava che la notifica era stata fatta all'Ente e non al difensore sicché essa non era idonea a far decorrere il termine breve.

Il ritenere valida la notifica effettuata genericamente presso l'Istituto- senza la indicazione del funzionario costituito nel primo grado- costitutiva violazione dei principi costituzionali del diritto di difesa e di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché pregiudicava la più agevole gestione del contenzioso in materia assistenziale.

Il ricorso è fondato .

Questa Corte ha già affermato (Cass., sez. lavoro sentenza 22.2.2008 nr. 4690; nr. 2528/2009), in riferimento alla disposizione processuale (art. 417 bis cpc) relativa alla difesa delle pubbliche amministrazioni da parte di propri funzionari nelle controversie di lavoro dei dipendenti, che la previsione processuale contempla una ipotesi di difesa diretta (e non già di delega del patrocinio da parte della avvocatura dello Stato) sicché devono trovare applicazione i principi già consolidati in tema di difesa diretta delle amministrazioni ai sensi dell'articolo 3 RD 1611/1933 nonché in relazione ai giudizi di opposizione a sanzione amministrativa (articolo 23 legge 689/1981) ed ai giudizi davanti alle commissioni tributarie (articolo 38 D.Lvo 546/1992).

La notifica della sentenza va pertanto effettuata alla stessa autorità amministrativa, nelle forme previste dagli articoli 170 e 285 cpc - (e non presso l'ufficio della avvocatura dello Stato territorialmente competente secondo le previsioni dell'articolo 11 RD 1611/1933).

In particolare la norma dell'articolo 417 bis cpc, che attribuisce alla amministrazione la facoltà di avvalersi dei propri dipendenti nel giudizio di primo grado, va interpretata nel senso che essa attribuisce al funzionario tutte le capacità connesse alla qualità di difensore, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione, ancorché tale notifica si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del grado. La valida notifica della sentenza al difensore presuppone, infatti, solo che questi sia stato costituito nel giudizio, senza che abbia rilievo alcuno la estensione dei suoi poteri ai gradi successivi.

"In sostanza la qualità di esclusivo destinatario della notifica della sentenza (con pacifica parallela inidoneità,ai fini del decorso del termine breve, della notifica fatta alla parte personalmente: v, per tutte, Cass. 22 novembre 2003, n. 17790) rappresenta un effetto legale tipico dei poteri attribuiti dalla legge al difensore, nell'ambito dei giudizio cui la sentenza si riferisce" (Cass. sent. nr. 4690/2008 citata).

Nella materia della assistenza obbligatoria la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. lav. nr. 12730/2013) è pervenuta ad analoghe conclusioni in riferimento alla disciplina dell'articolo 42 co.1 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, norma applicabile in epoca anteriore al trasferimento all'INPS delle competenze in tema di invalidità civile (a tenore della quale "gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento ai lavoro devono essere notificati anche al Ministero dell'economia e delle finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, sia presso le competenti direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'economia e delle finanze è litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 102 c.p.c. e può essere difeso, oltre che dall'avvocatura dello Stato, da propri funzionari, ovvero, in base ad apposite convenzioni stipulate con l’INPS e con l'INAIL, ...da avvocati dipendenti da questi enti").

Da tale fattispecie questa Corte ha ritenuto che ove nel giudizio di primo grado la difesa del Ministero sia stata assunta da un funzionario dello stesso ovvero, in base ad eventuale convenzione, da un avvocato dell'lNPS, è a questi che, a norma degli artt. 170, 285 e 330 c.p.c. vanno notificati sia la sentenza che l’atto di appello.

In definitiva, dalla giurisprudenza citata può ricavarsi il seguente principio di diritto: "nel caso in cui la P.A. sia autorizzata a difendersi "personalmente" o attraverso propri dipendenti, la notifica della sentenza, come quella della successiva impugnazione - (quest'ultima con esclusione del caso in cui la difesa personale o con propri dipendenti sia limitata al giudizio di primo grado) - vanno effettuate nei confronti dell'Amministrazione personalmente o dei funzionari che l'hanno difesa".

Il suddetto principio deve applicarsi alla fattispecie di causa, pur nella diversità della norma di riferimento, costituita dall'articolo 10, co. 6 DL 203/2005 (applicabile ratione temporis alle controversie in materia di invalidità civile).

La suddetta norma, nella formulazione vigente in relazione ai fatti di causa, prevedeva la rappresentanza e difesa dell'lNPS da parte di propri dipendenti limitatamente al giudizio di primo grado.

La parte controricorrente sostiene che la disposizione dell'articolo 10 co 6 DL 203/2005 conterrebbe una diversa disciplina sul punto in quanto prevede che la notifica degli atti introduttivi del giudizio, delle sentenze e di ogni provvedimento reso in giudizio vada effettuata presso le sedi provinciali dell'lNPS.

Tale argomento non è persuasivo giacché la disposizione si riferisce unicamente al luogo in cui deve essere effettuata la notificazione e non al soggetto destinatario della notificazione, che deve essere individuato nel difensore costituito, in applicazione del principio sopra esposto; nel testo normativo infatti non è espressa - nè è implicitamente rinvenibile - alcuna deroga alle disposizioni generali di rito degli articoli 170 e 285 cpc. Deve pertanto concludersi nel senso che nei giudizi in materia di invalidità civile la notifica della sentenza di primo grado all'INPS va effettuata al funzionario costituito in giudizio per l'ente.

Da tale conclusione discende l'ulteriore corollario della inidoneità della notifica eseguita direttamente all'INPS presso la sede provinciale - e non al difensore costituito - a far decorrere il termine breve di impugnazione; la sola identità del luogo della notifica, in assenza del riferimento nominativo al difensore costituito, non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, unico qualificato a vagliare la opportunità di proporre impugnazione .

Questa Corte ha già chiarito, nell' interpretare l'articolo 326 co. 1 cpc., che la norma ricollega il termine breve di impugnazione non già alla conoscenza della sentenza ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione iella sentenza effettuata nelle forme tipiche previste dagli articoli 285 e 170 cpc. ovvero al difensore costituito; la notificazione eseguita alla controparte personalmente realizza pertanto una forma di notificazione diversa da quella dettata dalle predette disposizioni ed inidonea a far decorrere il termine di impugnazione (ex plurimis: Cass. Sez. lav. nr.10026/2010; Cass sez. I nr. 9843/2014; sez. IlI nr. 9431/2012, nr. 4698/2014, nr. 8144/2014).

La sentenza deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Firenze in diversa composizione, affinchè provveda ad un nuovo esame degli atti di causa, attenendosi al principio di diritto qui esposto.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia- anche per le spese- alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.