Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 settembre 2017, n. 22378

Rivalutazione dei contributi per esposizione all'amianto - Periodo del servizio militare - Interruzione del corso decennale di esposizione all'amianto - Sussiste

 

Rilevato

 

che B.L. chiedeva al giudice del lavoro del Tribunale di Bologna la rivalutazione dei contributi per esposizione all'amianto e che il giudice adito, all'esito della consulenza d'ufficio, accoglieva la domanda per il periodo 13.04.82 - 31.12.92;

che proposto appello dall'INPS, la Corte d'appello di Bologna (sentenza 30.07.12), rinnovata la consulenza, rigettava l'impugnazione, pur prendendo atto che l'assicurato era stato assente dal lavoro per servizio militare nel periodo 25.06.84 - 4.06.85 (il che avrebbe ridotto l'esposizione a meno di un decennio), in quanto rilevava che tale circostanza era stata dedotta tardivamente solo in secondo grado; che propone ricorso l'INPS con due motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso il B., il quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

 

Considerato

 

che è infondata l'eccezione preliminare con la quale il controricorrente deduce l'inammissibilità del presente ricorso sostenendo che le censure mosse alla sentenza della Corte d'appello di Bologna impugnata dalla controparte configurerebbero un'ipotesi di revocazione e non motivi di legittimità; che il controricorrente tenta impropriamente di ricondurre l'ipotesi prospettata di errore revocatorio alla circostanza per la quale il giudice del gravame non si sarebbe avveduto della presenza in atti della richiesta di aggiornamento dell'estratto conto dal quale risultava il periodo del servizio militare interruttivo del corso decennale di esposizione all'amianto; che in tal modo il B. trascura di considerare che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., consiste in una svista su dati di fatto produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione;

che di conseguenza non può essere dedotta come errore revocatorio della Corte la valutazione di merito da questa espressa, come nella fattispecie, in ordine alla inammissibilità, per ritenuta tardività, della produzione del suddetto documento, il cui contenuto risulta essere stato appreso dal giudicante;

che col primo motivo, dedotto per violazione degli artt. 194, 416 e 437 cod. proc. civ., l'Inps lamenta che la Corte d'appello non ha tenuto conto che la documentazione concernente il servizio militare era stata prodotta tempestivamente, in quanto risultante dalla stessa domanda amministrativa, inserita nel fascicolo di primo grado; che tale circostanza, secondo il ricorrente, era stata, inoltre, acclarata dal consulente, incaricato di compiere "ogni opportuno accertamento" e di esaminare "atti e documenti";

che col secondo motivo, dedotto per vizio di motivazione, l'Inps assume che l'appello avrebbe dovuto essere parzialmente accolto e la prima sentenza non avrebbe dovuto essere in toto confermata, in quanto il consulente d'ufficio aveva concluso per una esposizione 13.4.82 - 31.5.92, mentre il Tribunale aveva riconosciuto il periodo 13.2.82 - 31.12.92;

che entrambi i motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati;

che, invero, l'Inps ha riprodotto nel presente ricorso la copia della domanda amministrativa, allegata al fascicolo di primo grado dello stesso istituto, contrassegnata dal numero d'ordine 2 e depositata in quel giudizio, con la quale il B., nel richiedere l'aggiornamento dell'estratto conto in data 19.12.2001, indicava espressamente il periodo di servizio militare svolto dal 25.6.1984 al 4.6.1985, per cui ha ragione la difesa dell'ente a dolersi della erroneità della rilevata intempestività di tale documento da parte della Corte di merito; che sottraendo tale periodo di tempo, di cui non poteva non tenersi conto, da quello di dieci anni ed un mese circa (13.4.82 - 31.5.92) di esposizione all'amianto, come accertato dal consulente d'ufficio di secondo grado rispetto alla diversa durata di dieci anni ed otto mesi circa (13.4.82 - 31.12.92) acclarata dal perito di prime cure, risulta, in ogni caso, un arco temporale di esposizione inferiore a quello decennale prescritto dalla legge per il riconoscimento del beneficio di rivalutazione contributiva di cui trattasi; che, pertanto, il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata; che non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito col rigetto della domanda;

che le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito possono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità della questione contraddistinta dal fatto che solo per effetto del periodo di sospensione del servizio militare il B. non è riuscito a maturare il periodo di esposizione qualificata all'amianto necessario per l'accesso al beneficio invocato;

che, invece, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del controricorrente e vanno poste a suo carico;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Dichiara compensate le spese dei giudizi di merito e condanna il controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 2200,00, di cui € 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.