Prassi - MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA - Circolare 19 marzo 2020, n. 8

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

 

Applicazione delle misure previste dal Decreto-Legge del 2020 n.18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

 

Si informa che il Consiglio di Gestione del Fondo (di seguito "Consiglio"), ha deliberato l'adozione delle misure necessarie ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (di seguito "DL Cura Italia").

L'articolo 49 del DL Cura Italia contiene numerose disposizioni riguardanti il funzionamento del Fondo, in particolare prevede:

 

- Comma 1) Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito

Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia;

b)  l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;

Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia, tenendo presente che l'applicazione della norma è subordinata all'adozione di un nuovo metodo di calcolo dell'ESL, posto che gli attuali metodi in vigore possono essere utilizzati solo fino ad un importo massimo garantito pari a 2,5 milioni di euro;

c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia e qualora non sia già applicata la percentuale massima di copertura ai sensi delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo. Il Consiglio ha altresì deliberato che, ai fini della concessione della garanzia del Fondo ai sensi della lettera c), non si tiene conto degli importi garantiti in essere per ciascun soggetto beneficiario finale alla data di entrata in vigore del DL Cura Italia, fermo restando il rispetto dell'importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale di cui alle vigenti Disposizioni Operative del Fondo (così come previsto al precedente punto b). Il Consiglio ha, infine, deliberato che per le garanzie concesse ai sensi della lettera c), non saranno utilizzabili, dato l'innalzamento delle coperture, le risorse delle sezioni speciali istituite ai sensi del decreto interministeriale 26 gennaio 2012.

d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia relative esclusivamente alle operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione dei finanziamenti (rinegoziazione dei finanziamenti e/o consolidamento delle passività a breve termine), già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, che non siano già garantiti dal Fondo, dato che questa fattispecie è l'unica, ai sensi delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, a non essere ammissibile alla garanzia del Fondo;

f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di estensione della garanzia del Fondo, connesse alle sospensioni di cui a tale lettera f), presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia, anche qualora le imprese abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni. Il Consiglio ha altresì deliberato che, alla luce di tale disposto normativo, per questa particolare fattispecie non dovrà più essere utilizzata la procedura ordinaria per le richieste di prolungamento della durata della garanzia per le imprese in difficoltà, la quale resterà valida per tutte le casistiche diverse dalla sospensione, ovvero sui piani di rientro e rimodulazioni dei piani esistenti;

g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia. Il Consiglio ha altresì deliberato che, al solo fine della definizione della misura degli accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio previsti dall'art. 11 del decreto di Riforma del 6 marzo 2017, i soggetti richiedenti dovranno comunque trasmettere, anche attraverso l'acquisizione automatica degli stessi dalle banche dati pubbliche o private, i dati relativi al modulo andamentale del modello di valutazione del Fondo di cui alla parte IX, lettera A delle vigenti Disposizioni Operative e le informazioni relative agli eventi pregiudizievoli.

h) Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;

Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia;

i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia e, in particolare, consentire, in deroga a quanto previsto al paragrafo C.4, Parte II, delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, l'acquisizione di garanzie reali, assicurative ovvero bancarie senza alcuna limitazione riferita al loro valore;

j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia;

k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1 ° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;

Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia;

m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto per tutti gli adempimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del DL Cura Italia e per quelli originatisi a partire dalla predetta data.

 

- Comma 4) Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo III del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176;

Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia;

 

- Comma 5) All'articolo 111, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000,00". Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni;

Il Consiglio ha preso atto del contenuto specificando che per la piena applicazione della norma è necessario l'adeguamento del D.M. 17 ottobre 2014, n.176.