Prassi - INPS - Circolare 06 ottobre 2016, n. 187

Riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Legge n. 160 del 7 agosto 2016, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016. Sospensione dell’ulteriore incremento quantificato dal Decreto n. 357 del Ministero dei Trasporti del 29 ottobre 2015.

Istruzioni contabili

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alla modalità di applicazione dell’articolo 13-ter del decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016 - introdotto dalla legge di conversione n. 160 del 7 agosto 2016 - che ha sospeso, per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, l’applicazione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili stabilito ai sensi dell’articolo 13, comma 23, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

 

1. Nuova definizione della misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri da settembre 2016

Come reso noto dall’Istituto con circolare n. 39 del 23 febbraio 2016, con decreto interministeriale n. 357 del 29 ottobre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata fissata la nuova ulteriore misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili (di cui all’articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003), destinata a finanziare l’onere derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 21 dell’articolo 13 del decreto legge n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

In particolare, il decreto interministeriale n. 357 del 29 ottobre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha stabilito che la nuova ulteriore misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili da destinare all’Inps, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, e successive modificazioni, è pari a euro 2,50 per l’anno 2016, a euro 2,42 per l’anno 2017 e a euro 2,34 per l’anno 2018.

L’articolo 13-ter del Decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016, introdotto dalla legge di conversione n. 160 del 7 agosto 2016, ha sospeso, per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, l’applicazione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilito ai sensi dell’articolo 13, comma 23, del citato decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145.

Per gli imbarchi relativi al periodo da settembre a dicembre 2016, in conseguenza della entrata in vigore della nuova normativa, le società di gestione aeroportuale sono tenute a riversare all’Inps gli importi riscossi a titolo di incremento dell’addizionale passeggeri pari a 3 euro a passeggero per le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 6-quater del decreto legge n. 7/2005 e pari a 2 euro per le disposizioni di cui al comma 75 dell’articolo 4 della legge n. 92/2012.

 

2. Istruzioni Uniemens

Le società di gestione aeroportuale esporranno quali importi a debito le somme relative ad imbarchi relativi al periodo da settembre 2016 utilizzando il codice M402 già in uso, che assumerà il nuovo significato di "Incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri per il versamento delle somme a debito relative ad imbarchi da luglio 2013 a dicembre 2015 e da settembre 2016 (D.L. 7/2005 e L. 92/2012)".

In particolare valorizzeranno nell’elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> il codice causale "M402"; indicheranno nell’elemento <SommaADebito> l’importo da versare. Si tratta di tutte le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile, e relative ad imbarchi del periodo da settembre 2016, e che corrispondono a 5 euro dovuti per ogni imbarco.

Per completezza si riepilogano le modalità di denuncia degli importi relativi a periodi pregressi.

Le somme riscosse con riferimento ad imbarchi anteriori al 1° gennaio 2016 continueranno ad  essere esposte con le modalità già indicate nella circolare n. 112/2013. In particolare, per le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile - con riferimento ad imbarchi passeggeri dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2015 verrà valorizzato il codice causale "M402" (tali somme corrispondono a 5 euro dovuti per ogni imbarco); per le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile - relative ad imbarchi anteriori al 1° luglio 2013 - verrà valorizzato il codice causale "M403" (tali somme corrispondono a 3 euro dovuti per ogni imbarco).

Le somme riscosse con riferimento ad imbarchi afferenti il periodo da gennaio ad agosto 2016 continueranno ad essere esposte con le modalità già indicate nella circolare n. 39/2016 (codice causale "M405"); tali importi corrispondono a 7,5 euro dovuti per ogni imbarco.

Si rammenta che sulle somme riscosse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012), le società di gestione aeroportuale hanno diritto a trattenere una somma pari allo 0,25 per cento del gettito, per le spese di riscossione e comunicazione.

Rimane fermo l’aumento disposto dal decreto interministeriale n. 357 del 29 ottobre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pari a euro 2,42 per l’anno 2017 e a euro 2,34 per l’anno 2018. Ai fini della denuncia di tali somme sul modello Uniemens verranno fornite successive istruzioni.

Infine, si rende noto che il comma 5 dell’articolo 13 ter, del decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016, introdotto dalla legge n. 160 del 7 agosto 2016, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un nuovo incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri di cui all’articolo 6-quater, comma 2, del Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, pari a 0,32 euro. Il gettito addizionale derivante dal predetto incremento è destinato a finanziare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

 

3. Istruzioni contabili

Per effetto della sospensione dell’applicazione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, operata dall’art. 13-ter, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in relazione al periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, si confermano le istruzioni contabili fornite in materia, da ultimo, nella circolare n. 39 del 23/02/2016, nel penultimo capoverso del paragrafo 3.

Pertanto, la procedura informatica di ripartizione contabile dei DM, come in precedenza, imputerà le somme riscosse dalle società di gestione di servizi aeroportuali, valorizzate nel flusso UNIEMENS con il codice causale esistente "M402" (corrispondenti a 5 euro per ogni imbarco), ai conti in uso GVR24111 e GAU24111, secondo le percentuali di rispettiva competenza, nell’ambito del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, come ridenominato e adeguato alle disposizioni degli articoli da 26 a 40, del decreto legislativo n. 148/2015, ai sensi del D.I. n. 95269/2016, nonché della Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GIAS).