Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 marzo 2020, n. 6701

Tributi - ICI - Riscossione - Iscrizione a ruolo formata dalla concessionaria delegata dal comune alla riscossione dei tributi locali - Legittimità

 

Fatti di causa

 

C.M., in qualità di legale rappresentante dell’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia, ricorre per la cassazione della sentenza n. 2977/20/16 depositata in data 16.5.2016 con la quale la CTR del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza della CTP di Roma che, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione proposta avverso l’intimazione di pagamento riguardante la cartella esattoriale sul rilievo che con sentenza n. 16671/63/14 era stato respinto il ricorso relativo alla cartella di pagamento, ossia l’atto presupposto dell’intimazione.

Il ricorso è affidato tre motivi.

Il COMUNE DI VELLETRI, la V.S. s.p.a. (già A.S.V.) e EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE non si sono costituiti in giudizio.

 

Ragioni della decisione

 

Il ricorrente, con il primo motivo (indicato come "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.), evidenzia sia l’illegittimità dell’assunto della CTP (che aveva respinto il ricorso avverso l’intimazione per essere stata respinta l’opposizione alla cartella esattoriale) in quanto non esisteva, relativamente alla cartella di pagamento "una decisione dell’Autorità giudiziaria con valore di giudicato", sia la violazione dell’art. 68 del D.Lgs. 546/1992 per aver ritenuto la CTR non applicabile all’ICI la riscossione frazionata lite pendente.

Evidenziava, inoltre, a giustifica del suo assunto secondo cui l’Agente della Riscossione non avrebbe potuto far luogo all’intimazione di pagamento in assenza di una sentenza definitiva il fatto che con sentenza 798/35/16 depositata il 17.2.2016, in accoglimento del suo appello, la CTR di Roma aveva annullata la cartella di pagamento in questione.

Il motivo è infondato e va, conseguentemente, respinto.

In tema di contenzioso tributario la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992 riguardante il pagamento dei tributi in pendenza di processo, facendo riferimento ai soli "casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo", non si applica all’ICI in quanto per tale tributo non opera l’istituto della riscossione frazionata previsto dall’art. 15 del DPR n. 602 del 1973, poi abrogato dall’art. 37 del D.Lgs. n. 46 del 1999, sicché è legittima l’emissione della cartella di pagamento per l’intero anche nel corso del giudizio d’impugnazione del relativo avviso di accertamento (Cass. 19015/2015: 15473/2010).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il fatto che l’iscrizione a ruolo l'abbia fatta V.S., società delegata alla riscossione dei Tributi locali e non il Comune di Velletri, unico legittimato quale ente impositore e che detta società delegata abbia a sua volta delegato EQUITALIA alla riscossione del tributo. Con il terzo motivo, infine, viene censurata la decisione della CTR per non aver motivato (o motivato male) sulle predette questioni.

Orbene, pur a voler prescidere da evidenti profili di inammissibilità dovuti a mescolanza e/o sovrapposizione di motivi, ne va dichiarata l’infondatezza.

Ed infatti, va premesso che, per consolidato orientamento di questa Corte, qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi (ritenendo ciò "più conveniente sotto il profilo economico o funzionale") il servizio non solo di riscossione delle imposte locali, ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest’ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune; ed all’attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgono tali materie (Cass. nn. 12773/18, 11514/18, 25305/2017 ed altre). Quanto, in particolare, alla censura di cui al terzo motivo, va evidenziato come si sia lamentato un omesso esame di un fatto decisivo, senza però indicare quale sarebbe stato tale fatto.

Il ricorso va, in defintiva respinto.

Nulla per le spese attesa la mancata costituzione del COMUNE DI VELLETRI.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.