Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 luglio 2022, n. 21773

Licenziamento per giusta causa - Attività lavorativa durante il congedo straordinario - Relazione investigativa - Prova

 

Rilevato che

 

1. La Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo proposto da M. P., confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata l’impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato da H. C. s.p.a. il 5.8.2016 per avere la predetta lavorato presso il negozio Bottega S., di cui era titolare il compagno L. T., durante il periodo di congedo straordinario concessole, ai sensi dell'art. 42, comma 5, d.lgs. 151 del 2001, dall'1.3.2015 all'1.9.2016, per assistere la figlia portatrice di handicap in situazione di gravità.

2. La Corte territoriale ha premesso che la società H. C. s.p.a aveva disposto il pedinamento, tramite agenzia investigativa, del proprio dipendente L. T. (compagno della P.); il T. era stato sorpreso a lavorare presso il negozio "Bottega S." di cui era titolare, durante un periodo di assenza per malattia; il responsabile dell'azienda, ricevuta la relazione investigativa, aveva riconosciuto nelle fotografie la signora P. intenta a coadiuvare il T. presso lo stesso negozio; era stato quindi disposto un supplemento di attività investigativa con riferimento alla dipendente P., all’epoca assente dal lavoro per congedo straordinario al fine di assistere la figlia disabile; la relazione investigativa aveva fatto emergere la presenza della predetta nel negozio nelle date e negli orari specificamente indicati in atti.

3. La Corte d’appello, richiamata la sentenza delle S.U. n. 642 del 2015, ha motivato il rigetto dei motivi di reclamo "sulla falsariga della dettagliata memoria difensiva della reclamata [...], condivisa e recepita" che ha quasi integralmente trascritto.

4. Avverso tale sentenza M. P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. H. C. s.p.a. ha resistito con controricorso.

5. È stata depositata memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ. nell’interesse della lavoratrice.

 

Considerato che

 

6. Col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, in relazione agli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., essendo apparente e sostanzialmente inesistente la motivazione con cui la Corte d'appello ha rigettato il reclamo senza nulla osservare circa le specifiche censure mosse e omettendo un proprio iter argomentativo.

7. Il motivo non può trovare accoglimento in base ai principi enunciati da questa Corte e richiamati nella pronuncia d’appello, che escludono la nullità della sentenza la cui motivazione sia espressa attraverso il richiamo al contenuto degli atti di parte, che viene in tal modo a costituire una modalità, sia pure non originale ma di per sé non invalida, di esposizione delle ragioni della decisione (v. Cass. SU n. 642 del 2015; Cass. n. 22562 del 2016).

8. Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 116 cod. proc. civ., per errata e/o contraddittoria individuazione dell'oggetto dell'onere probatorio in merito alla giusta causa di licenziamento, onere che la sentenza impugnata ha ritenuto essere stato assolto dal datore di lavoro.

9. Si sostiene che la sentenza d'appello abbia individuato la condotta contestata alla dipendente e integrante giusta causa di recesso nell’avere la stessa svolto attività lavorativa presso il negozio Bottega S. durante il periodo di fruizione del congedo straordinario e che "il mancato accudimento della figlia disabile e quindi l'abusiva fruizione del beneficio" costituissero "circostanza sottesa" a tale contestazione e "manifesta alla luce dei fatti come accertati in causa sub specie di svolgimento da parte della lavoratrice in maniera assolutamente prevalente, anche oltre l'orario di custodia della disabile presso apposita struttura assistenziale, di attività incompatibile con l'assistenza che giustifica la fruizione del congedo".

10. Si addebita alla sentenza l'omesso esame dell'ordinanza di archiviazione pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, nel procedimento per il reato di truffa, ove è scritto che "la natura lavorativa dell'attività svolta dalla P. parallelamente a quella di assistenza non è elemento ostativo all'archiviazione del procedimento penale instaurato a carico di quest'ultima in quanto la P. non si è mai posta nelle condizioni di non poter prestare assistenza alla figlia disabile".

11. Il motivo è inammissibile in quanto denuncia l’omesso esame non di un fatto, inteso in senso storico, bensì del decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari, che rappresenta un documento da valutare, unitamente agli altri elementi di prova, e che non ha pertanto carattere decisivo ai fini dell’esito della controversia, come invece richiesto ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (v. Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014).

12. Neppure è configurabile la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. che può porsi solo ove si alleghi che il giudice di merito abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova invece soggetti a valutazione (v. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014).

Nessuna di queste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esame ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova. La condotta contestata e costituente giusta causa di recesso è costituita dallo svolgimento dell’attività di lavoro presso la Bottega S. durante il periodo d i congedostraordinario e sottende, logicamente e legittimamente, l’utilizzo del congedo per fini diversi da quelli per cui è concesso.

13. Con il terzo motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 116 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione e concernenti lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo di congedo parentale in luogo dell'assistenza in favore della figlia disabile.

14. La Corte di merito avrebbe recepito s enza il necessario apprezzamento critico le relazioni investigative, le foto e i filmati alle stesse allegati, nonché le dichiarazioni rese dagli investigatori escussi come testimoni, senza neppure rilevare le contraddizioni in cui questi ultimi sarebbero incorsi.

15. Il motivo è inammissibile atteso che i giudici di merito non hanno considerato gli elementi suddetti come facenti piena prova, ma hanno valutato gli stessi in maniera integrata e critica ed hanno ritenuto che fossero complessivamente idonei a dimostrare la condotta contestata.

16. Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2730 e 2731 cod. civ., 116 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che il contenuto della lettera di giustificazioni della lavoratrice rappresentasse dichiarazione ammissiva dei fatti contestati.

17. Si osserva come il contenuto della lettera di giustificazioni ("la mia assistita, infatti, si è limitata, nel periodo indicato, ad aiutare il suo compagno, titolare dell'attività in questione, a titolo puramente gratuito, non avendo mai percepito per tale aiuto un compenso") non avesse valore ammissivo dell’addebito e che la lettera neanche era stata sottoscritta dalla lavoratrice, ma solo dal difensore. La stessa società datrice di lavoro, nella lettera di licenziamento, aveva preso atto di come la lavoratrice, nel fornire giustificazioni, avesse negato la sussistenza dei fatti a lei contestati.

18. Il motivo non può trovare accoglimento. La sentenza impugnata ha tratto dal contenuto della lettera di giustificazioni elementi indiziari che ha valutato unitariamente agli altri dati probatori acquisiti, sicché nessuna violazione delle disposizioni denunciate è configurabile.

19. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.

20. Le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

21. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.