Legislazione - LEGGE 15 marzo 2024, n. 36

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

 

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

 

Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge è volta alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini della presente legge, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;

b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;

c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

 

Capo II

SOSTEGNO ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI NELL'AGRICOLTURA

 

Art. 3

Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura

 

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati:

a) all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;

b) all'acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;

c) all'ampliamento dell'unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;

d) all'acquisto di complessi aziendali già operativi.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Art. 4

Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura

 

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma 1 non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola, che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia e che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o a enti di nuova costituzione rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Agli adempimenti europei, nonchè a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, a 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 2,05 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,18 milioni di euro per l'anno 2026, a 4,31 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,45 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,59 milioni di euro per l'anno 2029 e a 5,69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

Art. 5

Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici

 

1. In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A - Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

 

Art. 6

Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione

 

1. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti il riordino dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta è usufruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle spese ammissibili al beneficio e alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli adempimenti europei, nonchè a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

Capo III

MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA DEI GIOVANI NEL SETTORE AGRICOLO E IL RICAMBIO GENERAZIONALE

 

Art. 7

Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della presente legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Art. 8

Prelazione di più confinanti

 

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, del diritto di riscatto di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel caso di più soggetti confinanti, sono preferiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con priorità, tra di essi, nell'ordine, per quelli di cui alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera c), e, a parità di condizioni, il soggetto che è in possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e della pertinente normativa nazionale di attuazione.

2. L'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è abrogato.

 

Art. 9

Servizi di sostituzione

 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile, a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

 

Capo IV

ATTIVITÀ DI ANALISI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO

 

Art. 10

Costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura

 

1. Al fine di favorire sinergie amministrative nel campo dell'imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra le iniziative statali e regionali, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. All'ONILGA sono attribuite le seguenti competenze:

a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale;

b) analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e della sua evoluzione;

c) raccolta, elaborazione e analisi delle procedure amministrative adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo, al fine di individuare proposte di riforma dell'ordinamento giuridico aventi lo scopo di diminuire i tempi e la complessità delle procedure amministrative vigenti;

d) analisi degli interventi compiuti dalle amministrazioni statali e regionali nonchè dall'Unione europea, al fine di individuare le opportunità per l'imprenditoria e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nell'agricoltura;

e) collegamento con le fonti di informazione e divulgazione nonchè con il settore della ricerca e della sperimentazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell'imprenditoria agricola giovanile;

f) consulenza e supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;

g) promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile, anche mediante lo svolgimento delle funzioni consultive e di supporto di cui alla lettera f);

h) promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea;

i) stimolo e supporto all'azione del Governo, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro giovanile nell'agricoltura nell'ambito della programmazione della politica agricola comune;

l) sostegno per l'organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali;

m) costituzione di un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, per la richiesta e lo scambio di informazioni con i competenti organismi regionali e dell'Unione europea in materia di lavoro giovanile nell'agricoltura;

n) supporto per la partecipazione delle imprese agricole condotte da giovani agricoltori a fiere di settore nazionali e internazionali;

o) realizzazione, nel proprio sito internet istituzionale, di un portale telematico, costantemente aggiornato, nel quale sono raccolte le normative vigenti in materia di imprenditoria agricola e sono forniti percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, gli avvisi concernenti la pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo e i consigli utili per la soluzione di problemi concernenti le procedure amministrative, nonchè la pubblicazione di tutti i bandi statali, regionali e dell'Unione europea riguardanti la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo in Italia;

p) monitoraggio sull'attuazione delle misure di intervento di cui alla presente legge e verifica dell'efficacia delle stesse, anche al fine di proporre modifiche o integrazioni;

q) con l'obiettivo di accrescere l'interesse dei giovani verso il settore agricolo, realizzazione di campagne informativo-promozionali orientate a stimolare la diffusione di temi di carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese e a valorizzare la cultura agricola;

r) promozione di convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e centri e istituti di formazione professionale per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori;

s) promozione di servizi di affiancamento e tutoraggio aziendale, a favore dei giovani, realizzati da altri imprenditori agricoli con idonei requisiti e competenze.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede al funzionamento dell'ONILGA e agli adempimenti conseguenti alle attività di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione alle attività dell'ONILGA non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Le regioni possono individuare una specifica struttura di collegamento con l'ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni di cui al comma 1.

 

Capo V

ULTERIORI MISURE IN FAVORE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE NELL'AGRICOLTURA E DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 11

Vendita diretta

 

1. Nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

 

Art. 12

Clausola di salvaguardia

 

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Art. 13

Disposizioni finanziarie

 

1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6 e 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 26 marzo 2024, n. 72.