Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 marzo 2024, n. 7364

Lavoro - CCNL UNEBA e CCNL Multiservizi - Richiamo alla contrattazione collettiva operato dalle clausole del capitolato speciale di appalto - Violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro - Errore di diritto - Accoglimento

 

Fatti di causa

 

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 1461/2022, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha respinto la domanda proposta dal lavoratore in epigrafe indicato diretta ad ottenere - sul presupposto di avere prestato attività lavorativa presso il presidio ospedaliero C. con mansioni di ausiliario socio-sanitario specializzato avendo lavorato per varie ditte aggiudicatarie dell’appalto e di essere stato assunto da P. spa il 17.7.2013 - la condanna della menzionata società e dell’Azienda Ospedaliera, all’applicazione integrale al rapporto di lavoro instaurato, dalla suddetta decorrenza, del CCNL UNEBA, con orario a tempo pieno per 164 ore mensili ed inquadramento nel livello 4s, con salvaguardia delle condizioni economiche già acquisite presso la precedente impresa aggiudicatrice dell’appalto, ivi compresa l’anzianità di servizio e gli scatti di anzianità maturati, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della loro decisione, hanno rilevato che: a) il lavoratore, che faceva parte del gruppo di quelli il cui contratto di lavoro conteneva l’indicazione CCNL Multiservizi in attuazione dell’accordo collettivo aziendale del 9.7.2013 stipulato prima della assunzione, aveva manifestato la volontà di confluire nel CCNL UNEBA con dichiarazione conosciuta dalla società in data 17.4.2014, che aveva applicato tale contratto dal successivo mese di maggio, di talché il periodo in contestazione era quello dalla data di assunzione fino al mese di aprile 2014; b) l’art. 2070 cc non operava nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, con la conseguenza che il contratto collettivo di categoria andava individuato sulla base del tipo di attività svolta dal datore di lavoro e non in ragione delle mansioni in concreto svolte da ciascun lavoratore; c) la clausola sociale contenuta nel contratto di appalto non individuava un determinato tipo di contratto collettivo e la P. spa non gestiva strutture rientranti nella sfera di applicazione del CCNL UNEBA né era iscritta alle organizzazioni datoriali stipulanti il predetto contratto collettivo; d) secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, in materia di appalti pubblici, la scelta del contratto collettivo da applicare rientrava nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il solo limite che esso risulti coerente con l’oggetto del contratto e, avendo riguardo all’art. 2 del capitolato speciale del contratto di appalto, l’unica attività demandata al personale della P. spa che comportava la previsione nello svolgimento delle mansioni di un contatto fisico con i pazienti dell’Ospedale, sotto il controllo del personale infermieristico, era quella relativa ad atti di accudimento semplice al paziente (pulizia personale e cambio biancheria) mentre tutte le altre attività nulla avevano a che fare con il contratto collettivo UNEBA; e) il contratto collettivo Multiservizi applicato appariva, invece, pienamente coerente con l’oggetto del contratto, comprendendo i servizi ausiliari in materia sanitaria; f) non erano ravvisabili le violazioni di cui all’art. 36 St. lav., dell’art. 10 co. 7 e dell’art. 9 del Capitolato speciale del contratto di appalto né dell’art. 74 lett. b) del CCNL UNEBA; g) in virtù degli accordi sindacali del luglio e del settembre 2013, il lavoratore aveva mantenuto il profilo professionale posseduto, tenendo conto dell’anzianità pregressa e con il riconoscimento, oltre ad un assegno ad personam, di una retribuzione oraria superiore a quella goduta presso la precedente società T.; h) non avendo il lavoratore prodotto le buste paga relative ai periodi svolti alle dipendenze della T. e della cooperativa S. (che non applicava il CCNL UNEBA), non vi erano elementi per ritenere integrata la violazione dell’art. 36 Cost; i) la regolamentazione delle spese di lite seguiva la soccombenza, per entrambi i gradi, con liquidazione in favore sia della società che della Azienda Ospedaliera.

3. Avverso la sentenza di secondo grado il lavoratore in epigrafe indicato ha proposto ricorso per cassazione indicato affidato a quattro motivi cui hanno resistito con controricorso la P. spa e l’Azienda Ospedaliera per l’emergenza C..

4. Le parti hanno depositato memorie.

 

Ragioni della decisione

 

5. I motivi dedotti dal ricorrente possono essere così sintetizzati.

6. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc con violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”; la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 2 e n. 4 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc “per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc.

Si deduce che erroneamente il periodo in contestazione era stato limitato a quello decorrente dalla data di assunzione (17 luglio 2013) al maggio del 2014 (data in cui era stato applicato il CCNL UNEBA) in quanto era stata dedotta anche la mancata applicazione dei minimi contrattuali previsti da quel contratto per cui la pretesa avrebbe dovuto essere valutata fino al maggio 2015.

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del CCNL UNEBA 8.5.2013, art. 74, 42, 43 e art. 48 e 78 “Appalti – Cambi Gestione” e Allegato 2 “Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente CCNL nelle istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL” - in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc. Egli sostiene, sul presupposto di quanto prevedono gli artt. 74, 42, 43 e 78 del CCNL UNEBA, che la Corte territoriale ha erroneamente interpretato la suddetta normativa in quanto sia la T., che aveva cessato la sua attività nel 2010, sia la cooperativa S. si erano impegnate e avevano applicato il CCNL UNEBA per cui, relativamente alla sua posizione, non si trattava di prima applicazione del suddetto CCNL né di prima nuova assunzione, per cui errata era la statuizione di avere riconosciuto al gestore di un pubblico servizio la possibilità di derogare al trattamento economico previsto dal CCNL esplicitamente applicato al rapporto di lavoro.

8. Con il terzo motivo si contesta la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc; la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc “per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”; la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 2 e 4 cpc e  art. 1419 cc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, “per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro” nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc.

Si rappresenta che erroneamente la Corte distrettuale ha affermato la insussistenza dell’obbligo di applicare il CCNL UNEBA, non ravvisando le violazioni degli artt. 36 St. lav., degli artt. 9 e 10 del Capitolato speciale del contratto di appalto, quando, invece, proprio nell’accordo sindacale aziendale del 29.7.2013 era stato pattuito che tutti i contratti individuali sottoscritti dai lavoratori avrebbero dovuto essere rivisti alla luce del CCNL UNEBA che doveva essere applicato e, inoltre, la clausola dell’Addendum all’Accordo di Prefettura del 6.8.2013 intercorso solo con alcune sigle sindacali, ove era stata pattuita la determinazione della retribuzione oraria di euro 8,14, avrebbe dovuto essere oggetto di apposita rinuncia che invece non vi era stata, da parte dei lavoratori interessati, rispetto a quanto in precedenza stabilito, tanto è che poi la vertenza si concluse con l’accordo del 16.7.2014 ove venne formalmente riconosciuta la retribuzione spettante in base al CCNL UNEBA vigente così come confermato anche con il successivo Accordo Sindacale di DTL del 25.2.2015. Tutte le suddette circostanze, secondo parte ricorrente, sono state ignorate dalla Corte di appello.

9. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 legge n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori) in relazione all’art. 360 n. 3 cpc “per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”; la violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 cc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc “per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc. Egli obietta che la clausola sociale rivendicata dal lavoratore, ai fini della individuazione del CCNL da applicare nel periodo in contestazione, era quella desumibile dall’art. 10 e dall’art. 9 del Capitolato speciale di appalto, così come già ritenuto dal Tribunale (la cui decisione non avrebbe potuto essere oggetto di gravame incidentale da parte di esso lavoratore che era stato totalmente vittorioso in primo grado), dalle cui disposizioni si evinceva appunto che l’impresa aggiudicataria dell’appalto doveva assicurare il rispetto integrale del CCNL vigente per il personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari (nella fattispecie quello UNEBA) e che le attività oggetto dell’appalto rientravano nelle declaratoria dell’oggetto del CCNL UNEBA per cui era a questo contratto collettivo che la lex specialis del Capitolato faceva riferimento per i lavoratori che dovevano transitare alle dipendenze della nuova impresa: circostanze, queste, la cui valutazione era stata omessa dai giudici di seconde cure. Il dipendente aggiunge che è da considerare improprio anche il riferimento, operato dai giudici di seconde cure, all’art. 36 della Cost. essendo, invece, stata invocata l’applicazione dell’art. 36 della legge n. 300 del 1970.

10. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc “per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”, per avere erroneamente la Corte distrettuale, disattendendo la statuizione del Tribunale in materia, condannato esso soccombente al pagamento delle spese di lite anche del primo grado di giudizio in favore dell’Azienda Ospedaliera C. che era rimasta ivi contumace.

11. I primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono fondati.

12. La problematica di fondo, ad essi sottesa, è infatti quella finalizzata all’accertamento del diritto del lavoratore all’applicazione integrale del CCNL UNEBA al suo contratto di lavoro stipulato con la P. spa il 17.7.2013, in luogo del CCNL per il personale di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi applicato dalla società datrice di lavoro, per il periodo precedente e successivo al periodo di paga di maggio 2014.

13. In particolare, la questione fondamentale, risolta dai giudici di merito di primo e secondo grado in modo difforme e che viene sottoposta a questa Corte, è quella di verificare se il richiamo alla contrattazione collettiva, operato dalle clausole del capitolato speciale di appalto, sia da correlare all’oggetto del CCNL cd. Multiservizi ovvero a quello del CCNL UNEBA.

14. Prima di analizzare in concreto le disposizioni rilevanti ai fini della soluzione del suddetto problema, è’ opportuno precisare che, per orientamento costante di questa Corte a partire da Cass. n. 6335 del 2014, la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto sicché, anch'essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all'errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato e quindi il relativo discostamento da parte del giudice di merito (fra le tante: n. 19507/2014; n. 20554/201 e, di recente n. 3883/2024).

15. Peraltro, è stato anche affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella complessa ricostruzione del significato dell’atto negoziale, che deve essere effettuata attribuendo preminente rilievo al canone interpretativo della comune intenzione delle parti, di cui all'art. 1363 cod. civ. (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022).

16. Orbene, nella specie, i dati da cui partire sono rappresentati, in primo luogo, dagli articoli 9 e 10 del capitolato speciale di appalto che costituisce, unitamente al bando di gara e al disciplinare di gara, la lex specialis per le parti e la fonte dei rispettivi obblighi contrattuali.

17. L’art. 9 stabilisce: “L’impresa aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell’occupazione conseguenti a cambi di gestione come previsti nei relativi CCNL”.

18. L’art. 10 prevede: “L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare il servizio con personale qualificato, nel rispetto integrale del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari e degli accordi territoriali stipulati nell’ambito del suddetto contratto”.

19. La natura di tali disposizioni è quella di essere “clausole sociali” di fonte contrattuale, analogamente all’art. 36 St. lav. di fonte legale, finalizzate a garantire sia la tutela dei livelli occupazionali, sia gli standards minimi di trattamento economico-normativo nei casi di avvicendamento tra imprese nella esecuzione di un appalto.

20. Premesso che la clausola di cui all’art. 10 menzionato non riguarda esclusivamente l’obbligo dell’appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di categoria e di zona, ma individua, sia pure senza specificarlo, un determinato contratto collettivo da rispettare integralmente, il problema, come si è detto, è quello di accertare a quale di questi contratti collettivi le Parti abbiano voluto fare riferimento con l’inciso “personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari”.

21. La Corte territoriale, su tale punto, ha ritenuto corretto individuare come contratto collettivo menzionato nell’art. 10 in quello denominato “CCNL Servizi Integrati/Multiservizi”, nel cui oggetto figurano “i servizi ausiliari in area sanitaria” (si riporta l’art. 1 del CCNL: <nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: – servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.); – servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.); – servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.); – servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.); – servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.); – servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);

– servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.); – servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.) – servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.); – servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.); – servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati; – servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.; – servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l’ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili; – servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.; – servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.>).

22. Se, però si ha riguardo all’oggetto del capitolato speciale di appalto nella sua integrità (<Art. 1: “servizio ausiliario di supporto presso i reparti e le strutture della medesima azienda per una durata di anni 5. In particolare, il servizio oggetto del presente appalto si prefigge la gestione dei servizi ausiliari socio-sanitari ed economali, ivi compresi i servizi di pulizia delle aree comuni”; Art. 2: “Il servizio oggetto dell’appalto prevede le prestazioni appresso elencate…. Attività di pulizia e sanificazione ambientale... - collaborazione con l’infermiere professionale per atti di accudimento semplice al paziente…. -trasporto dei pazienti in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento anche sulle ambulanze; - trasporto del materiale biologico… - rifacimento del letto non occupato…- preparazione dell’ambiente per il pasto e aiuto nella distribuzione dello stesso…. -aiuto all’infermiere nel cambio di biancheria al paziente nelle operazioni fisiologiche...>), il procedimento di sussunzione operato dalla Corte distrettuale non appare condivisibile, perché riduttivo, sia sotto un profilo soggettivo che oggettivo.

23. Con riguardo al primo aspetto, deve osservarsi che la disposizione del capitolato di appalto è molto selettiva in ordine all’identificazione del personale (dipendente da imprese esercenti servizi sociosanitari) per cui il riferimento è ad una categoria di lavoratori ben delineata da profili professionali specifici e per alcuni versi specialistici, difficilmente comparabile con quello regolato dal CCNL Multiservizi che abbraccia senza dubbio categorie più ampie di lavoratori.

24. Per quanto concerne il secondo aspetto, va rilevato che l’oggetto del capitolato di appalto è maggiormente aderente all’ambito applicativo del CCNL UNEBA (servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.); servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati; servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo - assistenziali, Comunità alloggio, Gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per persone con disabilità comunque denominati (Istituti assistenziali, Centri per la riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Centri socio-educativi, Comunità alloggio, residenze sanitarie assistenziali, assistenza domiciliare, Centri diurni disabili, Residenze sanitarie disabili, ecc.); servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (Case di riposo, Residence, Case-albergo, Centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per anziani non autosufficienti, comunque denominati (Case protette, Residenze sanitarie assistenziali, Centri diurni integrati, Assistenza domiciliare integrata, ecc.); attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati) in quanto le attività professionali che si richiedevano agli operatori erano corrispondenti a quelle contemplate nel suddetto contratto collettivo e comportavano una assistenza ed un contatto diretto, da parte dei lavoratori, sia pure mediato dalla presenza del personale infermieristico, con il paziente che non può certo rientrare nell’oggetto estremamente generico del CCNL Servizi Integrati/Multiservizi.

25. Ciò acclarato, ne consegue che l’obbligo del rispetto integrale per la P. spa del CCNL UNEBA derivava dall’art. 10 del capitolato speciale di appalto che prevedeva una obbligazione a favore di un terzo, desumibile dalla interpretazione della clausola contrattuale: impegno assunto dalla impresa subentrante con la sottoscrizione del capitolato stesso.

26. Tale elemento contrattuale era chiaramente determinabile, per quanto sopra detto, avendo riguardo ai canoni di correttezza e buona fede che devono presiedere anche la fase dell’esecuzione del contratto (per tutte Cass. n. 22819/2010).

27. E la circostanza che, anche in primo grado, fosse stata affermata la mancata precisa individuazione del contratto collettivo da applicare nel capitolato speciale di appalto e la relativa statuizione non era stata impugnata dal lavoratore, non era certo preclusiva ad un esame della stessa in grado di appello in quanto, avendo poi il Tribunale ritenuto corretti sia il riferimento che la applicazione del CCNL UNEBA, il lavoratore stesso, sul punto, non poteva essere considerato soccombente perché totalmente vittorioso in primo grado e, pertanto, non aveva alcun interesse ad impugnare la pronuncia con il gravame incidentale.

28. Per concludere, infine, va precisato che la suddetta individuazione del contratto collettivo da applicare nel cambio appalto in quello UNEBA (e non in quello Servizi integrati/Multiservizi), attraverso il capitolato speciale di appalto, trova un riscontro in due circostanza di fatto: a) al ricorrente, con esclusione della parentesi lavorativa svolta con la Cooperativa Seriana, era stato applicato in precedenza il CCNL UNEBA, come risulta dalla certificazione della T. attestante l’anzianità e l’inquadramento nel livello 4S del suddetto CCNL; b) successivamente all’Accordo Sindacale del 16.7.2014, proprio dalla P. spa è stata indicata nelle buste paga del ricorrente l’applicazione del CCNL UNEBA (mansioni di Ausiliario Socio sanitario specializzato) anche se poi non attuato per il calcolo della retribuzione: ciò rende fondata anche la censura di cui al primo motivo circa la delimitazione del thema decidendum, operata dalla Corte territoriale, dalla data di assunzione del luglio 2013 all’aprile del 2014 sull’erroneo presupposto della sopravvenuta applicazione integrale del CCNL UNEBA.

29. I primi quattro motivi vanno pertanto, accolti restando assorbita la trattazione del quinto concernente le statuizioni sulle spese di lite.

30. Dell'impugnata sentenza s'impone, pertanto, la cassazione in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'Appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione di quanto in motivazione specificato.

31. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione.