Giurisprudenza - TRIBUNALE DI ROMA - Sentenza 09 settembre 2021, n. 3636

DURC negativo - Efficacia retroattiva per i periodi precedenti all’accertamento di irregolarità contributiva - Illegittimità

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

 

1. Il Consorzio F.M. fra Cooperative E Soc. Coop. a r.l. ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 397 20190003157751000 e n. 39720190018716045000 mediante i quali l’INPS, a seguito della formazione di DURC negativo, ha intimato la ripetizione di tutti benefici normativi e contributivi concessegli nei mesi tra l’ aprile 2016 e il luglio 2018.

2. Il rilascio di DURC negativo nel 2018 da parte di INPS è scaturito dal mancato pagamento da parte del Consorzio F.M., "della aliquota contributiva dello 0,8%, relativa al trattamento speciale per la disoccupazione dei dipendenti del settore edile ex lege 427 del 1975 riguardo ai periodi 05/2015, 06/2015, 10/2015 e 11/2015", per la somma totale di € 273,97 così ripartita:

- € 64,84 per il periodo 05/2015;

- € 87,16 per il periodo 06/2015;

- € 58,51 per il periodo 10/2015;

- € 63,46 per il periodo 11/2015.

3. L’opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.

4. Al fine di comprendere il percorso argomentativo utilizzato, il Tribunale ritiene che possa farsi legittima applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", affermato dalla Corte di Cassazione in varie occasioni (Cass. n. 11458 del 2018; Cass. n. 12002 del 2014; SS.UU. n. 9936 del 2014 ) e desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente anche le altre. Ciò a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, preferendo un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, sostituendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.. Per questa ragione, viene esaminato immediatamente il merito della controversia, senza soffermarsi sulle numerose questioni sollevate in via preliminare dall’ opponente, che attengono alla notificazione degli avvisi di addebito.

5. La l. 296 del 27.12.2006 (l. finanziaria 2007), ai commi 1175 e 1776 dell'art.1, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'obbligo dell'attestazione della regolarità contributiva per la fruizione dei benefici normativi e contributivi connessi al versamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti.

6. L’art. 1, comma 1175 legge n. 296/2006 stabilisce che "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". L’art. 4 del d.l. n. 34 del 2014 convertito in L. n. 78 del 2014, con riferimento al DURC, ha disciplinato le modalità di verifica, rilascio e diniego, in forma telematica del documento stabilendo che "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2...[e che] Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1 [e che] Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri: c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". Infine, l'art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 sopra citato, ha previsto che "Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo [e che] L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1 che l'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato [che] La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7 [e infine che] Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità'".

7. Sulla base di tale quadro normativo, il Tribunale non ignora che l'Inps ha avviato una vasta attività di recupero contributivo avente ad oggetto benefici goduti da datori di lavoro che, pur non avendo subito alcun formale provvedimento di diniego di rilascio del DURC nel momento in cui ne hanno beneficiato, siano stati successivamente individuati dall'Inps come inadempienti per irregolarità di carattere formale.

8. Invero, è decisivo comprendere se la disposizione di cui all’art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 debba essere letta nel senso che una qualsiasi irregolarità contributiva che dia luogo al mancato rilascio del DURC (ove richiesto) giustifichi il recupero di tutte le agevolazioni contributive fruite (anche se la contestazione dell'inadempienza da parte dell'Inps avvenga successivamente al godimento delle agevolazioni stesse), ovvero nel senso che l'irregolarità contributiva da cui dipende l'emissione di DURC negativo abbia come unica conseguenza quella dell’impossibilità di continuare a fruire dei benefici.

9. Ebbene, si ritiene che in un’ottica ermeneutica di tutela dell’affidamento del contribuente, si lasci preferire la seconda delle due soluzioni interpretative, in base alla quale la norma di cui all’art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 impedisce per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l’irregolarità venisse accertata (cfr Tribunale di Chieti, Sez. Lav. 276/2020). In questo senso, d’altronde, depone il tenore letterale della norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio. In tal senso, lo stesso art. 4 del D.M. 30 gennaio del 2015, ha previsto una specifica disciplina volta a consentire al contribuente di sanare l’accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell’attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati. In tale prospettiva, solo all’esito di tale procedimento, nell’ambito del quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l’Inps potrà, ai sensi dell’art. 1 comma 1175 della l. n. 296 del 2006 disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti, a godere non potendo, invece, disconoscere benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano condotto al diniego di rilascio del DURC ovvero all’attivazione di un procedimento come quello di cui all’art. 4 del DM citato.

10. Inoltre, con la circolare n. 3/2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni rilevanti chiarimenti proprio in merito alla fruizione dei benefici normativi e contributivi di cui trattasi. In tale nota viene ribadito che l’assenza del DURC, in linea generale, determina il mancato godimento dei benefici di cui gode l’intera compagine aziendale, ma solo per il relativo periodo. Ciò comporta che l’accertata assenza del DURC determini il venir meno dei benefici de quibus limitatamente al relativo periodo di assenza dello stesso senza, invece, legittimare un’efficacia retroattiva per i periodi connotati da regolarità contributiva.

11. Si ritiene, dunque, illegittimo l’avviso di addebito emesso da INPS, mediante il quale viene intimata la ripetizione al Consorzio F. M. di tutte le agevolazioni contributive godute nel periodo compreso tra l’aprile 2016 e il luglio 2018, a seguito di emissione di DURC negativo solo nel 2018 per l’omesso versamento della aliquota contributiva dello 0,8%, relativa al trattamento speciale per la disoccupazione dei dipendenti del settore edile ex lege 427 del 1975 riguardo ai periodi 05/2015, 06/2015, 10/2015 e 11/2015, peraltro per una cifra irrisoria rispetto all’importo dei contributi richiesto con l’avviso di addebito.

12. Peraltro, in questa sede non può non essere considerato che il Consorzio ha dimostrato che alla data di trasmissione dell’invito, pervenuto in data 22.3.2018 tramite PEC non riconoscibile quale effettivo invito a regolarizzare, era in una situazione di evidente credito rispetto all’INPS, per somme di gran lunga superiori a quelle richieste con tale invito.

13. Vi erano state, infatti, diverse note di rettifica via via comunicate dall’INPS per gli anni 2016, 2017 e 2018 e non è contestato che il Consorzio alla data di notifica dell’invito a regolarizzare del 22.3.2018 aveva già versato all’INPS somme in eccesso su quelle stesse posizioni contributive relative ai dipendenti stabilizzati. Ciò può avere oggettivamente indotto in errore la società opponente, della quale va tutelato il legittimo affidamento.

14. I contrasti giurisprudenziali in materia costituiscono ragione sufficiente per addivenire all’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

 

P.Q.M.

 

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:

- Annulla l’avviso di addebito impugnato;

- Compensa tra le parti le spese di lite.