Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 agosto 2016, n. 17220

Istanza di rimborso dell’IRPEF trattenuta e versata all'Erario - Somma erogata a titolo di capitalizzazione della pensione integrativa al momento della collocazione a riposo - Silenzio rifiuto

 

Fatto e diritto

 

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di G.G., avverso la su indicata sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con la quale - in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio erariale ad un’istanza del G., già dirigente dell’ENEL, di rimborso dell’IRPEF trattenuta e versata all'Erario, tramite ritenute operate dall’Enel in qualità di sostituto d’imposta, sulla somma erogatagli, al momento della collocazione a riposo, a titolo di capitalizzazione della pensione integrativa prevista dall’accordo collettivo del 16/04/1986 ENEL/Fndai, con l'aliquota superiore al 12,50% -, in sede di rinvio a seguito di cassazione (con ordinanza n. 29214/2011) di pregressa decisione di appello, è stata parzialmente riformata la decisione di primo grado, riconoscendo in euro 157.489,35 (oltre interessi) il diritto al rimborso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, pronunciandosi in sede di rinvio, hanno sostenuto che il ricorso del contribuente era accoglibile nella detta misura, dovendo applicarsi l’aliquota del 12,50% alla parte di capitale, erogato dal Fondo, riferibile al rendimento di polizza e tenuto conto del fatto che l’Agenzia delle Entrate non aveva contestato l’ammontare del rendimento, quale risulta dalla certificazione Enel, prodotta in giudizio.

Il contribuente resiste con controricorso, illustrato anche da successiva memoria.

Il primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta - ex art. 360 n. 4 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., non avendo i giudici della C.T.R. applicato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio, verificando l’effettivo impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato, limitandosi a quantificare erroneamente il rendimento sulla base della certificazione Enel, priva di valenza probatoria, è fondato, con assorbimento del secondo.

Nel caso di specie, invero, la sentenza impugnata non appare in linea con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella pronuncia n. 13642/2011, richiamata dall’ordinanza n. 29214/2011.

In particolare, non è stato compiuto un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, nella qualità, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l'impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest'ultimo rendimento l'affermata tassazione al 12,50%.

Invero, i giudici d’appello si sono limitati a rinviare al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal contribuente, non contenente alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce "rendimento", così da chiarire se si trattasse effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di "investimenti effettuati dal gestore sul mercato".

Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; per l’effetto va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla C.T.R. Lombardia, in diversa composizione, perché accerti, in coerente applicazione con il principio sopra enunciato, sulla base delle norme contrattuali applicabili, la natura e quantità del rendimento liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest'ultimo rendimento l'affermata tassazione al 12,50% (sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lombardia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.