Legislazione - ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 26 marzo 2020, n. 12

Chiarimento n. 12 del 26 marzo 2020

Con riferimento all'Ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all'Ordinanza n. 15/2020 e relativo chiarimento), adottata e pubblicata nel pomeriggio del 25 marzo 2020, si precisa quanto segue:

- Per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, sopravvenuto nella tarda serata del 25 marzo 2020 ed entrato in vigore in data odierna, la sanzione di cui al punto 4 del dispositivo dell’Ordinanza in menzione, secondo cui "4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro, secondo quanto previsto dal decreto legge 3 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e ss.mm.ii.", è sostituita dalle sanzioni amministrative previste dal citato art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che di seguito si riporta:

"Art. 4. Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. (omissis)

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. (omissis)

5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.".

Quanto sopra discende dal fatto che le ordinanze regionali, nella parte relativa alla sanzione, si limitano - doverosamente - a far mero richiamo (mobile), per motivi di chiarezza e completezza espositiva, alle previsioni della disciplina statale. Detta disciplina, contenuta sino al 25 marzo 2020 nel decreto legge n. 6/2020 (richiamato testualmente nell'ordinanza anche nelle sue "ss.mm.ii.", successive modificazioni ed integrazioni), si rinviene attualmente nel decreto legge n. 19/2020.

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Provvedimento pubblicato nel B.U. Regione Campania 26 marzo 2020, n. 55.