Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 aprile 2021, n. 9397

Tributi - Accertamento - Associazione sportiva dilettantistica - Importi versati dai soci - Prelevamenti dal conto dell’associazione - Esenzione - Condizioni - Delibere di ammissione dei soci - Convocazioni assemblee - Metodo democratico di gestione - Prova - Necessità

 

Rilevato che

 

Con sentenza n. 224/21/12 pubblicata il 12 novembre 2012 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Viterbo n. 51/1/11 che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dalla F.P. associazione sportiva dilettantistica avverso gli avvisi di accertamento n. RCT040301201/2008 e n. RCT040301202/2008 con i quali erano stati accertati, per gli anni 2004 e 2005 ricavi non dichiarati nella misura rispettivamente di € 24.286,00 e di € 130.731,00 importi considerati corrispettivi specifici versati da soci per i servizi erogati dall'Associazione, con conseguenti redditi, rispettivamente, di € 6.072,00 ed € 31.933,00 considerando la percentuale di redditività del 25%, e maggiori imposte dovute nella misura di € 2.004,00 per IRES, € 258,00 per IRAP ed € 4.857,00 per IVA per l'anno 2004, e € 10.538,00 per IRES, € 1.49,00 per IRAP ed € 26.046 per IVA per l'anno 2005, oltre sanzioni ed interessi;

che la Commissione tributaria regionale ha motivato tale decisione considerando che le associazioni senza fini di lucro, come quella in causa, possono svolgere attività commerciale e, ai sensi dell'art. 111 del d.lgs. 917 del 1986 nella formulazione vigente ratione temporis, le attività svolte in favore degli associati non sono considerate commerciali, e sussistono i requisiti indicati dall'art. 148, comma 4 del medesimo d.Igs. e contestato dall'Ufficio, avendo l'associazione in questione provato la permanenza della qualità di associato dei singoli soci, mentre i prelevamenti di somme di denaro da parte dell'associazione non potevano considerarsi distribuzione di utili ai soci stante la tracciabilità dei movimenti finanziari consentita dal nastrino di cassa;

che l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che la F.P. associazione sportiva dilettantistica resiste con controricorso eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso proposto oltre il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ.;

che con l'unico motivo si lamenta insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. o, comunque, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (nuova formulazione); in particolare si lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato riguardo alla sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 148 del TUIR per l'esenzione fiscale delle operazioni commerciali e riguardo alla contestata distribuzione degli utili comprovato dal prelevamento di somme dal conto dell'associazione;

considerato che l'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata. Infatti il termine ultimo per la proposizione del ricorso per cassazione, di un anno e quarantasei giorni secondo la disciplina degli artt. 327 cod. proc. civ. e 1 legge n. 742 del 1969 applicabile ratione temporis, è fissato al 28 dicembre 2013 giorno di sabato di modo che trova applicazione l'art. 155, quarto comma cod. proc. civ. per cui il termine viene a scadere al lunedì successivo 30 dicembre 2013 giorno in cui la ricorrente ha spedito il ricorso a mezzo posta ex art. 55 legge 69 del 2009; che il ricorso è fondato.

La Commissione tributaria regionale non ha infatti affatto esaminato varie circostanze dedotte nel ricorso e indicate a motivazione dell'avviso di accertamento impugnato con il ricorso di primo grado, quali il mancato rinvenimento di alcuna delibera di ammissione a socio, l'insufficienza delle modalità di convocazione dell'assemblea ed il mancato rispetto del metodo democratico, circostanze che, ove esaminate, avrebbero rivestito carattere decisivo nel giudizio sulla legittimità degli atti impositivi per cui è giudizio, stante la loro rilevanza ai fini del decidere (Cass. 11 marzo 2015, n. 4872);

che la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione che terra conto delle circostanze di cui sopra e provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.