Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 luglio 2016, n. 14113
Lavoro - Risoluzione del rapporto per inabilità - Reintegra nelle mansioni compatibili con lo stato di salute
Svolgimento del processo
1 - La Corte di Appello di Lecce ha respinto l'appello di V. Di C. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di risoluzione del rapporto per inabilità, adottato il 14 dicembre 2004 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e la condanna del convenuto a reintegrare il ricorrente in mansioni compatibili con lo stato di salute. Il Di C. aveva anche domandato il risarcimento del danno ed in subordine il pagamento della pensione che gli "sarebbe spettata alla data di maturazione dell'età pensionabile".
2 - La Corte territoriale ha ritenuto l'appello infondato perché l'Amministrazione convenuta aveva dedotto di non poter ricollocare il dipendente in mansioni compatibili con lo stato di salute e detta affermazione non era stata contestata dall'appellante, il quale aveva anche omesso di indicare la diversa posizione lavorativa che il Ministero avrebbe potuto assegnargli.
3 - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso V. Di C. sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha resistito con tempestivo controricorso.
Motivi della decisione
1 - Con il primo motivo V. Di C. denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. "violazione e falsa applicazione combinato disposto dell'art. 2, comma 12, della L. 8.8.1995 n. 335, dell'art. 7 del d.m. 8.5.1997 n. 187 e dell'art. 21 del CCNL dei dipendenti del Comparto Ministeri". Rileva, in sintesi, che il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro (allegato al ricorso quale parte integrante dello stesso), era stato adottato dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge n. 335 del 1995 e dell'art. 7 del d.m. 8.5.1997 n. 187, e, quindi, sul presupposto della assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Detto presupposto non sussisteva nella fattispecie, poiché la stessa Commissione Medica Ospedaliera aveva accertato solo la non idoneità a svolgere le mansioni di assistente amministrativo ed aveva escluso che sussistessero le condizioni richieste dal richiamato art. 2 della legge n. 335/1995. La Amministrazione, quindi, facendo leva sulla asserita impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni, aveva posto a fondamento della risoluzione un presupposto diverso da quello indicato nel provvedimento.
1.1. - Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la "nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 cost, e 132 n. 4 c.p.c., circa la motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.". Richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 7.4.2014 per sostenere che la decisione impugnata è viziata da illogicità manifesta ed irriducibile contraddittorietà in quanto, pur avendo preso atto della insussistenza della totale ed assoluta inabilità, non ha dichiarato la illegittimità della risoluzione, bensì ha posto a carico del ricorrente l'onere di indicare in quali diverse posizioni di lavoro egli poteva essere riutilizzato, onere non compatibile con le ragioni per le quali il recesso era stato intimato.
2- I motivi, che in quanto connessi possono essere congiuntamente trattati, sono fondati.
Con il provvedimento del 14 dicembre 2004, il cui contenuto è stato integralmente trascritto nel ricorso, il Ministero ha disposto la risoluzione del rapporto "ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 12 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e dell'art. 7 del D.M. 8 maggio 1997 n. 187".
Entrambe le disposizioni richiamate fanno riferimento alla "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", sicché nel giudizio di merito doveva essere solo accertato se sussistesse o meno la affermata inabilità assoluta, che non può essere confusa con la inidoneità a svolgere le sole mansioni proprie della qualifica rivestita.
L'onere di contestazione e di allegazione gravante sul ricorrente restava e resta limitato dal contenuto del provvedimento di risoluzione che, come si è detto, è stato fondato sulla oggettiva impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, non già sulla impossibilità di ricollocare il dipendente in altra posizione.
2.1 - Si deve, poi, aggiungere che l'art. 22 ter del CCNL 16.5.1995 per il Comparto Ministeri, come integrato dall'art. 4 del CCNL 22.10.1997, prevede che ''l'Amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'Amministrazione, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, purché compatibili con le attitudini personali ed i titoli posseduti, appartenenti alla stessa qualifica o, in caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, alla qualifica inferiore. L'eventuale ricollocazione del dipendente riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni proprie del profilo rivestito, previo corso di riqualificazione, in altro profilo professionale appartenente alla medesima qualifica funzionale, o anche a qualifica inferiore, è regolata da appositi criteri stabiliti dall'Amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali.
La domanda di reinquadramento di cui ai commi precedenti può essere presentata dal dipendente dichiarato inidoneo dai competenti organi, entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.".
Le parti collettive, quindi, hanno posto a carico dell'Amministrazione precisi oneri, subordinando la legittimità del provvedimento di dispensa dal servizio alla previa verifica della impossibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni compatibili con lo stato di salute, in ipotesi anche inferiori rispetto a quelle corrispondenti alla categoria di inquadramento.
Non è condivisibile la esegesi della norma contrattuale prospettata dal Ministero, secondo cui il terzo comma dell'art. 22 ter porrebbe a carico del dipendente l'onere di attivarsi, una volta avuta notizia del giudizio medico di inidoneità, per ottenere dalla Amministrazione l'assegnazione a diversa posizione lavorativa.
La disciplina contrattuale, infatti, va letta nella sua interezza, valorizzando il tenore delle espressioni letterali utilizzate ed interpretando le diverse clausole le une per mezzo delle altre.
Ciò premesso osserva la Corte che, mentre il primo comma si esprime in termini di assoluta doverosità quanto ai comportamenti richiesti alla Pubblica Amministrazione (..non potrà procedere alla dispensa dal servizio prima di avere esperito ogni utile tentativo...), il terzo comma prevede una mera possibilità che la richiesta possa anche provenire direttamente dal lavoratore interessato (...la domanda di reinquadramento può essere presentata..), sicché la assenza della iniziativa da parte del dipendente non più idoneo alla mansione non esonera il datore di lavoro pubblico dal percorrere tutte le strade alternative previste nello stesso contratto prima di adottare il provvedimento di dispensa.
E' utile osservare anche al riguardo che secondo la Corte Costituzionale "sussiste un principio generale, nell'ordinamento del pubblico impiego, in forza del quale il personale inidoneo al servizio per ragioni di salute, prima di essere dispensato, deve essere posto nelle condizioni di continuare a prestare servizio nell'assolvimento di compiti e funzioni compatibili con le sue condizioni di idoneità fisica. Soltanto nel caso in cui non sia possibile tale utilizzazione, o per ragioni di carattere oggettivo o per scelta dell'interessato, ne è disposto il collocamento a riposo d’autorità" (Corte Cost. 3 agosto 2005 n. 322).
3 - La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra indicati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione.