Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 dicembre 2019, n. 31587

Tributi - Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi urbani ed assimilati - Agevolazioni - Misura ridotta - Condizioni - Utilizzo di un impianto mobile di vagliatura/triturazione - Mera riduzione volumetrica o materiale dei rifiuti - Esclusione

 

Esposizione dei fatti di causa

 

1. R. S.c.r.l. impugnava l'avviso di accertamento emesso dalla provincia di Savona con cui veniva comunicata la debenza del maggior tributo speciale per l'anno 2004 dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. La pretesa impositiva nasceva dal fatto che la società R. gestiva una discarica per rifiuti solidi urbani ed assimilati nel comune di Varazze di talché era tenuta al pagamento del tributo speciale previsto dalla legge 28 dicembre 1995 numero 549, cui la regione Liguria aveva dato attuazione con la legge regionale numero 21 del 13 maggio 1996, per il deposito dei rifiuti solidi in discarica.

Assumeva la società ricorrente di essere stata autorizzata ad utilizzare un impianto mobile di vagliatura/triturazione dei rifiuti che legittimava, secondo l'articolo 3, comma 4, della legge regionale numero 21/2006, ad effettuare il pagamento in misura ridotta del contributo speciale istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge numero 549/1995. La commissione tributaria provinciale di Savona rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Liguria sul rilievo, tra l'altro, che la legge regionale numero 21/1996, attuativa della legge numero 549/1995, prescriveva, per l'ottenimento dell'agevolazione, che fossero osservate, nel conferimento in discarica, precise modalità di separazione dei rifiuti tra quelli oggetto di recupero e non; inoltre doveva sussistere il riscontro documentale delle operazioni di recupero a monte ed il conferimento avrebbe dovuto essere debitamente autorizzato nel mentre le autorizzazioni provinciali del 25 marzo 2004 e del 27 aprile 2004, ottenute dalla ricorrente, non erano pertinenti; infine, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale numero 21/96, all'esito delle operazioni sui rifiuti era necessario vi fosse il recupero di materia o energia. Per contro le operazioni di fatto eseguite dalla società, per come dalla stessa descritte in ricorso ed in appello, avevano determinato la sola riduzione volumetrica o meramente materiale dei rifiuti.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a quattro motivi. La provincia di Savona e la regione Liguria si sono costituite con distinti controricorsi. La provincia di Savona ha altresì depositato memoria.

 

Esposizione delle ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi all'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 546/92. Sostiene che ha errato la CTR per non aver provveduto ad estromettere dal giudizio la regione Liguria, intervenuta volontariamente in causa, benché l'intervento di siffatto ente non fosse consentito.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi all'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 19, comma 2, del d. Igs. 546/92. Sostiene che l'atto impugnato è illegittimo in quanto difetta della firma e dell'indicazione del soggetto che lo ha emesso nonché dell'indicazione del termine entro il quale il ricorso doveva essere proposto.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi all'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione alla legge 549/95 ed alla legge regionale Liguria numero 21/96. Sostiene che, a norma dell'articolo 3, comma 40, della legge 549/95, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio nonché per i fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20% dell'ammontare. Sulla base dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 21/96 gli scarti ed i sovvalli di rifiuti urbani speciali assimilati o assimilabili agli urbani, sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio sono soggetti al pagamento della tassa nella misura del 20% di quella per i rifiuti urbani. Ciò posto, poiché la società R. è stata autorizzata dalla provincia di Savona con provvedimenti numero 2004/2196 e numero 2004/2990 ad iniziare l'attività di triturazione e vagliatura dei rifiuti ed al recupero della frazione umida nonché al riutilizzo di essa per la ricopertura giornaliera di rifiuti abbancati, sussisteva il presupposto per l'applicazione della cosiddetta ecotassa ridotta sugli scarti e sovvalli derivanti dal trattamento dei rifiuti. Inoltre, a seguito della medesima autorizzazione, la frazione organica stabilizzata ( cosiddetta FOS ) è esclusa da imposta poiché recuperata ed interamente riutilizzata per la ricopertura giornaliera dei rifiuti abbancati.

4. Con il quarto motivo deduce omessa motivazione sul fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi all'articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ.. Sostiene che la CTR non ha motivato in ordine al rilievo, fatto oggetto di appello, circa il fatto che la motivazione dell'atto impugnato era carente ed incongrua poiché conteneva il mero richiamo alla nota n. 45770 del 30/6/2008 della Provincia di Savona.

5. Osserva la Corte che le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte da entrambe le parti controricorrenti, le quali deducono che esso manca delle indicazioni prescritte dall'art. 366 cod. proc. civ., sono infondate in quanto dal ricorso è dato evincere quali siano i fatti di causa, i motivi di doglianza e le parti della sentenza oggetto di censura.

6. Il primo motivo è infondato. La ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 3, eccepisce la inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente spiegato nel giudizio dalla Regione Liguria, la quale è ente beneficiario del tributo, a norma dell'art. 3, comma 27, della legge 549/1995 che prevede altresì che alle province spetti una quota del 10 per cento di esso.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, al quale questo collegio intende uniformarsi, secondo cui solo sulla scorta di una mera interpretazione letterale del disposto del citato art. 14 potrebbe giungersi ad escludere l'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente nel giudizio tributario; tuttavia una simile interpretazione comporterebbe l'immotivata esclusione della possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono (come nella specie) portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale fra adiuvante e adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato. Invero in caso di ritenuta inammissibilità di intervento, per tali soggetti sarebbe esclusa ogni possibilità di tutela giurisdizionale ( Cass. n. 255 del 12/01/2012 ). Ed è stato altresì osservato che una differente e restrittiva interpretazione non sarebbe giustificata neppure dalla necessità di salvaguardare la ragionevole durata del processo in quanto l'interventore adesivo dipendente, il quale non propone alcuna domanda, non amplia l'oggetto del processo e non ne comporta rallentamenti o regressioni di sorta ( Cass. n. 14000 del 03/08/2012 ).

7. Il secondo motivo è inammissibile in quanto privo del requisito dell'autosufficienza sancito dall'art. 366 cod. proc. civ.. La ricorrente, invero, ha censurato la sentenza della commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla legittimità dell'atto impositivo pur essendo esso carente della firma e dell'indicazione del soggetto che lo ha emesso nonché dell'indicazione del termine entro il quale il ricorso doveva essere proposto ma ha omesso di riportarne il testo. Ciò facendo la ricorrente non ha consentito la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, dovendosi considerare che il predetto avviso non è un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento ( cfr. Cass. n. 9536 del 19/04/2013; Cass. n. 8312 del 04/04/2013).

8. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3,comma 24, prevede: << Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, cosi come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.>> Il successivo comma 40 prevede: << Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti

di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38.>>

La legge regionale 13 maggio 1996 n. 21, art. 3, prevede: << 1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità' di rifiuti conferita in discarica determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del d.P.R. 915/1982. 2. L'ammontare del tributo è fissato con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo. 3. I rifiuti speciali assimilati agli urbani che vengono conferiti in discariche di prima categoria sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani. 4. Gli scarti ed i sovvalli di rifiuti urbani e speciali assimilati e assimilabili agli urbani, sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti al fini dello smaltimento in discariche di prima categoria, sono soggetti al pagamento della tassa nella misura del 20 per cento di quella per i rifiuti urbani. Gli scarti e sovvalli di rifiuti speciali, tossici e nocivi, sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di seconda e terza categoria, sono soggetti al pagamento della tassa nella misura del 20per cento di quella stabilita per gli altri rifiuti speciali.>>

Dalle norme citate si evince dunque che possono beneficiare della riduzione di imposta solamente gli scarti ed i sovvalli di rifiuti urbani e speciali assimilati e assimilabili agii urbani che siano sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa.

Nel caso che occupa la CTR, con valutazione in fatto incensurabile in questo giudizio se non sotto il profilo del vizio di motivazione, ha accertato che le operazioni eseguite dalia ricorrente, come dalla stessa affermato - e sulla base delle autorizzazioni della provincia di Savona numero 2004/2196 e numero 2004/2990 - avevano avuto ad oggetto l'attività di triturazione e vagliatura dei rifiuti già conferiti in discarica ed il recupero della frazione umida nonché il riutilizzo di essa per la ricopertura giornaliera dei rifiuti stessi. Dunque l'attività della ricorrente era volta alla sola ottimizzazione dello stoccaggio dei rifiuti, attività che esula da quella di recupero cui la legge regionale 21/1996 ricollega la riduzione del tributo.

9. Il quarto motivo è inammissibile sia in quanto la ricorrente non ha riportato il testo dell'atto impugnato, impedendo la verifica esclusivamente in base al ricorso, sia in quanto la censura di omessa pronuncia sul motivo di appello afferente la carenza motivazionale dell'atto impositivo avrebbe dovuto essere formulata secondo il paradigma dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. e non già secondo quello di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

10. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla Regione Liguria ed alla Provincia di Savona le spese processuali che liquida in euro 6.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.