Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 gennaio 2017, n. 2145

Agente contabile - Giusta retribuzione - Economo dell'ufficio speciale condono edilizio - Ius variandi

Svolgimento del processo

 

1 - La Corte di Appello di Roma ha respinto l'impugnazione proposta da B. E. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna del Comune di Roma, ora Roma Capitale, al pagamento della complessiva somma di € 73.900,42, rivendicata a titolo di "giusta retribuzione" per lo svolgimento dell'incarico di agente contabile riscuotitore speciale, conferitogli a partire dal mese di luglio 2004, espletato in aggiunta alle competenze proprie del profilo di economo dell'ufficio speciale condono edilizio.

2 - La Corte territoriale ha evidenziato che l'incarico asseritamente aggiuntivo era stato svolto durante l'orario di lavoro e presso la sede lavorativa, in quanto i compiti di incasso delle entrate derivanti dalla cessione in proprietà o dal conguaglio sul diritto di superficie erano stati affidati allo sportello di cassa dell'ufficio al quale l'appellante era assegnato. Ha escluso che l'E. potesse rivendicare alcunché, non avendo prestato lavoro straordinario ed avendo svolto mansioni riconducibili al livello di inquadramento. Ha aggiunto che il datore di lavoro, nel legittimo esercizio dello ius variandi, può diversamente organizzare le attribuzioni dei propri uffici ed anche ampliare le competenze dei singoli dipendenti nel rispetto della loro professionalità. Infine ha evidenziato che non vi era alcuna diversità qualitativa fra i compiti propri dell'Economo dell'ufficio USCE e quelli dell'Agente Riscuotitore ed ha precisato che non vale a mutare la natura delle mansioni, e la professionalità che le stesse richiedono, la sola entità delle somme incassate.

3 - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B. E. sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Roma Capitale ha resistito con tempestivo controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1.1 - Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione dell'art. 53, commi 6 e 7, del d.lgs n. 165/2001 e violazione dell'art. 2103 c.c.; violazione degli artt. 2099 c.c. e 2126 c.c.; violazione dell'art. 36 della Costituzione". Sostiene che l'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 impone alle pubbliche amministrazioni di retribuire tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio. Aggiunge che l'art. 2103 c.c. pone come limite all'esercizio dello ius variandi la equivalenza delle nuove mansioni rispetto a quelle in precedenza espletate, equivalenza non ravvisabile nella fattispecie perché il profilo professionale di economo dell'Ufficio Speciale Condono Edilizio non prevedeva la attività di riscossione e di incasso di somme di denaro, tra l'altro svolta per conto non del Comune di Roma bensì della s.p.a. G., alla quale l'ente aveva appaltato lo svolgimento delle procedure per la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani di zona. Aggiunge che le circostanze di fatto allegate in ricorso erano state confermate dai testi escussi, i quali avevano riferito che l'incarico di agente riscuotitore contabile comportava il maneggio di ingenti somme di denaro, che detti compiti esulavano da quelli propri dell'economo e che successivamente erano stati affidati alla tesoreria.

1.2 - La seconda censura è formulata ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per "insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio". Il ricorrente rileva che la Corte territoriale non ha considerato la intrinseca diversità delle mansioni riconducibili ai due profili né ha valorizzato la circostanza della estraneità della riscossione rispetto ai compiti propri dell'Ufficio Speciale Condono Edilizio. Aggiunge che la indennità maneggio valori corrisposta all'economo si riferisce alla attività propria di quest'ultimo e non è volta a compensare la prestazione, diversa ed ulteriore, di competenza di altro ufficio. 2-1 motivi, che per la loro stretta connessione logico giuridica possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Assolutamente erroneo è il richiamo all'art. 53, commi 6 e 7 del d.lgs n. 165 del 2001, che si riferisce alla diversa ipotesi di incarichi, conferiti dalle pubbliche amministrazioni o, previa autorizzazione, da soggetti privati, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività non ricomprese nei compiti e nei doveri di ufficio.

Parimenti non conferente è l'invocazione dell'art. 2103 c.c., perché la disciplina delle mansioni per i rapporti di impiego pubblico contrattualizzato è dettata dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 che, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, consente alle pubbliche amministrazioni nell'esercizio dello ius variandi di adibire il prestatore di lavoro "alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi".

2.1 - La norma va letta in combinato disposto con gli artt. 2 e 45 del decreto che riservano alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio, escludendo che il datore di lavoro pubblico, nel contratto individuale, possa attribuire un trattamento diverso, anche se di miglior favore per il dipendente.

Analizzando il complesso di dette disposizioni questa Corte ha ripetutamente affermato che la disciplina tiene conto delle perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore, condizionato nella organizzazione del lavoro da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse (in tal senso Cass. 21.5.2009 n. 11835 e Cass. 11.5.2010 n. 11405).

Ne ha tratto la conseguenza che, a differenza di quanto accade nell'impiego privato, il datore di lavoro pubblico, quanto alla individuazione delle mansioni esigibili da parte del lavoratore, ha solo "la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato. È conseguentemente nullo l'atto in deroga, anche "in melius", alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovendosi escludere che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva." (Cass. S.U. 14.10.2009 n. 21744).

Parimenti consolidato è nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (nel testo anteriore alla novella recata dall'art. 62, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2009) "assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ. e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione" (fra le più recenti in tal senso Cass. 13 giugno 2016 n. 12109).

Infine non è senza rilievo, ai fini che qui interessano, sottolineare che il datore di lavoro pubblico incontra precisi limiti nella determinazione del trattamento economico spettante al personale, poiché detta voce di spesa deve essere "evidente, certa e prevedibile nella evoluzione" (art. 8), con la conseguenza che il trattamento economico non può che essere quello definito dai contratti collettivi (art. 45, commi 1 e 2), la cui conclusione è assoggettata ad un rigoroso procedimento di determinazione degli oneri finanziari conseguenti (art. 47).

2.2 - Per gli enti del comparto regioni ed autonomie locali il CCNL 31.3.1999 di revisione del sistema di classificazione del personale ha previsto l'articolazione dello stesso in quattro categorie, stabilendo, all'art. 3: che le categorie sono individuate dall'insieme "dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse" (comma 4); che "gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell'allegato A." ( comma 6); che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro." (comma 2).

Quanto, poi, al trattamento economico il CCNL 1.4.1999 ed i contratti successivi, hanno riservato alla contrattazione collettiva decentrata la individuazione delle fattispecie e dei criteri per la corresponsione di compensi aggiuntivi finalizzati a "compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A , B e C " (artt. 4 lett. c e 17 lett. e del CCNL 1.4.1999).

Le parti collettive, quindi, oltre a stabilire, nell'esercizio del potere delegato dall'art. 45 del d.lgs 165/2001, il trattamento economico fondamentale, hanno rimesso alla contrattazione decentrata di ente anche la individuazione delle ipotesi in cui le condizioni di maggiore gravosità della prestazione giustificano il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

2.3 - Come già affermato da questa Corte in precedenti decisioni (Cass. 15.12.2015 n. 25246 e negli stessi termini Cass. ord. nn. 14105, 16094, 18133/2016) la questione che qui viene in rilievo, relativa alla sussistenza del diritto del dipendente pubblico ad essere retribuito ex art. 36 cost. per la prestazione aggiuntiva resa nell'ambito del normale orario di lavoro, non può prescindere dal quadro normativo e contrattuale sopra delineato nei suoi tratti essenziali.

Dai principi di diritto richiamati, infatti, discende innanzitutto che il parametro di riferimento per la stessa configurabilità in astratto di una "prestazione aggiuntiva" deve essere il sistema di classificazione dettato dalla contrattazione collettiva, giacché la mansione potrà essere considerata ulteriore rispetto a quelle che il datore di lavoro può legittimamente esigere ex art. 52 d.lgs 165/2001 solo a condizione che la stessa esuli dal profilo professionale delineato in via generale dalle parti collettive.

Non a caso le pronunce di questa Corte (Cass. 19.3.2008 n. 7387 e Cass. 3.6.2014 n. 12358), che hanno ammesso la astratta possibilità di riconoscere ex art. 36 Cost. una maggiorazione stipendiale al dipendente pubblico chiamato a svolgere mansioni aggiuntive, si riferivano a fattispecie nelle quali le prestazioni ulteriori pacificamente non erano ricomprese nel profilo, come delineato in un caso dalla legge nell'altro dalla contrattazione collettiva.

Non è, invece, possibile porre a fondamento della pretesa il solo mansionario con il quale il datore di lavoro pubblico abbia individuato in concreto i compiti da assegnare al prestatore, poiché detta individuazione è comunque condizionata nella sua validità dal rispetto del sistema contrattuale di classificazione, che, a sua volta, costituisce l'unico parametro ex art. 52 d.lgs 165/2001 per la individuazione della mansione esigibile.

2.4 - Va, poi, precisato che la prestazione può essere considerata aggiuntiva solo qualora la mansione assegnata esuli dal profilo professionale, non già nella diversa ipotesi in cui, a fronte di un inquadramento che comporti una pluralità di compiti, il datore di lavoro, nell'ambito del normale orario, eserciti il suo potere di determinare l'oggetto del contratto dando prevalenza all'uno o all'altro compito riconducibile alla qualifica di assunzione o individuando il settore di attività nel quale la mansione deve essere espletata.

2.5. - La sentenza impugnata è, quindi, corretta nella parte in cui, sia pure richiamando impropriamente l'art. 2103 c.c. anziché l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, evidenzia che rientra nella potestà dell'ente il diritto di organizzare le attribuzioni dei propri uffici e che non può parlarsi di differenza qualitativa delle mansioni solo valorizzando l'entità delle somme oggetto di incasso.

2.6 - Il ricorrente continua a fare leva sulle competenze dell'ufficio VI e del IX dipartimento e sul mansionario aziendale, mentre nulla deduce sulla classificazione del personale dettata dalla contrattazione collettiva, unica determinante ai fini del giudizio di equivalenza ex art. 52 del d.lgs n. 165 del 2001, sicché il ricorso, anche a voler prescindere dal mancato rispetto degli oneri di specificazione ed allegazione di cui agli artt. 366 e 370 c.p.c. (i documenti richiamati non sono trascritti nel ricorso, nel quale non vengono precisate le modalità della produzione nel giudizio di merito), non può che essere rigettato.

3 - Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico di B. E. nella misura liquidata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.