Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901

Inps - Cartella esattoriale - Vizio di notificazione - Prescrizione del credito

 

Fatti di causa

 

Con sentenza del 26.9.14, la Corte di Appello di Roma -per quel che qui rileva- ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del tribunale della stessa sede del 3.4.12, che aveva rigettato l'opposizione della signora M.A. ad intimazione di pagamento con la quale le era stato richiesto il pagamento della somma di euro 1.806 in forza di cartella esattoriale non opposta relativa a contributi anno 1998.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto tardiva l'opposizione perché proposta oltre il termine di venti giorni.

Avverso tale sentenza ricorre la contribuente per un articolato motivo di ricorso, cui resiste con controricorso Equitalia; l'INPS è rimasto intimato.

 

Motivi della decisione

 

Con unico motivo di ricorso,articolato in più doglianze, si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., la violazione degli articoli 615 e 617 c.p.c. e 2712, 2719, 2944 e 2948 c.c., e 26 DPR 602 del 73, ed il vizio di motivazione della sentenza. In particolare la contribuente lamenta che la corte territoriale ha erroneamente qualificato l'intera domanda quale opposizione agli atti esecutivi e ritenuto che il decorso del termine di 20 giorni precludesse l'esame delle eccezioni di merito relative alla prescrizione del credito ed ai vizi di notificazione della cartella; lamenta inoltre vizio di motivazione della sentenza e violazione di legge, per aver escluso l'interesse della ricorrente alla pronuncia sulla prescrizione, erroneamente esclusa dal tribunale sulla base di tabulato proveniente dall'INPS (benché atto proveniente dalla medesima parte) e di copia disconosciuta della cartella e della relata di notifica.

La sentenza impugnata, qualificata l'azione della contribuente quale opposizione agli atti esecutivi e rilevato che la parte nulla ha dedotto circa la statuizione di primo grado della tardività dell'opposizione per decorso del termine di 20 giorni, ha dichiarato inammissibile l'appello per giudicato interno. Ha quindi ritenuto che detta inammissibilità "preclude l'esame di tutte le eccezioni e le difese concernenti la prescrizione ed i vizi della notificazione".

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018, Rv. 651687 — 01), in materia di riscossione di contributi previdenziali, che l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (v. pure Sez. L, Sentenza n. 6119 del 26/03/2004, Rv. 571592 - 01) che.

Nella specie, premesso che (come si desume dalla medesima sentenza qui impugnata) il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto le questioni sollevate con l'opposizione relative alla nullità ed inesistenza della notificazione della cartella esattoriale ed alla eccepita prescrizione del credito portato dalla cartella, la domanda relativa a tali profili va qualificata come opposizione all'esecuzione, sicché l'eventuale tardività della opposizione agli atti esecutivi congiuntamente proposta resta irrilevante. Il ricorso può trovare accoglimento in relazione al profilo indicato. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio sopra riportato, deve dunque essere cassata in parte qua; la causa va rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia la causa alla medesima corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.