Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 17 settembre 2020, n. 368

Raccolta fondi per iscritti di Federazione professionale. Adempimenti fiscali. Articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e articolo 6 del Testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La Federazione istante, fa presente di essere un ente pubblico non economico, sussidiario dello Stato, che nel mese di aprile 2020, ha attivato una raccolta fondi destinata ad alimentare il fondo di solidarietà "ALFA" (di seguito "Fondo di Solidarietà").

Il Fondo di Solidarietà verrà utilizzato per supportare con l'intero ammontare delle donazioni i propri iscritti colpiti da COVID-19 e le loro famiglie. Nello specifico,le risorse del fondo saranno utilizzate per le seguenti finalità:

1. sostenere gli iscritti costretti a dover lasciare la propria abitazione per il periodo di quarantena, anche volontaria, per evitare il contagio ai propri familiari. A tal fine, è previsto il rimborso delle spese sostenute per affitto, spesa alimentare,spostamenti, ed aiuto alla gestione familiare durante l'assenza, mediante l'erogazione di un importo forfetario di euro 75 al giorno, per un massimo di 30 giorni. Il richiedente dovrà produrre ricevuta di pagamento di spese di affitto/locazione/albergo/altra sistemazione abitativa durante il periodo di quarantena e dovrà autocertificare di essersi allontanato dal proprio nucleo familiare per ragioni di quarantena e di aver dovuto reperire un diverso alloggio a pagamento. Il rimborso dell'importo di euro 75 al giorno sarà erogato anche se superiore alla spesa di affitto documentata per coprire le altre spese (alimentari, spostamenti ed aiuto alla gestione familiare) non agevolmente documentabili.

2. sostenere gli iscritti che sono guariti dal contagio per le spese extra per cure mediche e riabilitative dovute al contagio, con un'attenzione anche al sostegno psicologico.

È previsto il rimborso delle spese fino ad un massimo di euro 10.000 per le spese mediche e riabilitative e di euro 2.000 per le spese di sostegno psicologico. Il richiedente dovrà allegare, oltre alla certificazione medica attestante la malattia o la prescrizione medica della terapia di supporto psichiatrico/psicologico/psicoterapia, i documenti di spesa sanitaria/riabilitativa/di supporto psicologico.

3. sostenere gli iscritti che sono impossibilitati a lavorare a causa del contagio da coronavirus. È prevista la corresponsione di un'indennità di euro 100 al giorno per ogni giorno di degenza e successivo periodo di riabilitazione (massimo 30giorni lavorativi successivi alla dimissione da struttura ospedaliera ovvero da ultimo tampone negativo e comunque sino ad un massimo di 50 giorni). Il richiedente dovrà allegare la certificazione medica attestante la malattia.

4. sostenere le famiglie degli iscritti deceduti per Covid-19. È prevista la corresponsione di un'indennità forfetaria di un minimo di euro 20.000 in favore di coniuge, convivente more uxorio e figli di età non superiore a 26 anni dell'iscritto deceduto a causa del COVID-19. Il richiedente dovrà allegare il certificato di decesso ed il certificato medico attestante la causa del decesso da COVID-19.

Ciò premesso, la Federazione in considerazione di quanto previsto dall'articolo 6 del Testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e dagli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, chiede quali siano gli obblighi in capo alla stessa in merito all'assoggettamento a ritenuta d'acconto e certificazione degli importi da corrispondere sulla base delle finalità e con i criteri sopra riportati.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

La Federazione ritiene che ai sensi degli articoli 27 e seguenti del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le somme di cui ai punti 1, 2 e 3 non siano da qualificarsi proventi conseguiti in sostituzione di redditi e, conseguentemente, da non assoggettare a ritenuta d'acconto ai fini Irpef.

Analogamente, la Federazione ritiene che le somme di cui al punto 4 non siano imponibili ai sensi dell'articolo 6 del Tuir.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

Con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. decreto "Cura Italia"), sono state introdotte misure volte a proteggere la salute dei cittadini, nonché a sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro.

In particolare, relativamente a tali ultimi due obiettivi, il citato decreto ha previsto specifiche disposizioni, anche di carattere tributario, volte ad affrontare l'impatto economico dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese.

Per quanto d'interesse in questa sede, si rileva che l'articolo 27 del decreto Cura Italia riconosce ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.

Il successivo articolo 28, invece, riconosce ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un'indennità per il mese di marzo 2020,pari a 600 euro.

Entrambi gli articoli menzionati dispongono che le citate indennità non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

Inoltre, al comma 2, gli articoli 27 e 28 in esame, prevedono, rispettivamente, che «L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda».

Nella fattispecie rappresentata nell'istanza, si rileva che le indennità, alcune delle quali erogate a titolo di rimborso spese, sono corrisposte direttamente dalla Federazione istante e non dall'Ente previdenziale previa domanda dell'interessato,come richiesto dal legislatore.

Al riguardo, si evidenzia che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, le norme di esenzione in materia tributaria, per effetto della loro natura derogatoria di carattere speciale, sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile che dispone «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Ne consegue che alle indennità in esame non possono essere estesi in via analogica i regimi esentativi previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto Cura Italia, dal momento che, come evidenziato, sono erogate non nel rispetto dei presupposti richiesti dal legislatore.

Per completezza, si fa presente, infine, che non si ritengono pertinenti alla fattispecie rappresentata gli articoli 29 e 30 del decreto Cura Italia, menzionati dalla Federazione, dal momento che tali disposizioni attengono, rispettivamente, alle «Indennità dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali» e alle «Indennità del settore agricolo».

Ciò considerato, si osserva che il Regolamento (reperito sul sito istituzionale dell'istante), disciplinante la campagna di raccolta fondi in esame, prevede, tra l'altro,che la predetta raccolta ha carattere di straordinarietà ed è realizzata in conformità di quanto previsto dall'articolo 99 del D.L. n. 18 del 2020 secondo cui «per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità».

Inoltre, il citato Regolamento stabilisce che "Le erogazioni avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario dal conto corrente dedicato sulla base dei criteri elencati nelle parti seguenti.

La Federazione registrerà in modo separato ciascuna singola erogazione rilasciando al beneficiario le certificazioni previste dalla normativa vigente.

Sulla piattaforma saranno visibili le donazioni effettuate".

Infine è previsto che «Qualora al termine della campagna siano presenti nel fondo di solidarietà ... delle somme non impegnate e non erogabili, ... le stesse saranno destinate, previa delibera del Comitato Centrale» a specifiche iniziative nei confronti degli iscritti.

In ragione di tali disposizioni, è ragionevole considerare la Federazione istante,nella fattispecie rappresentata, un mero strumento organizzativo nella raccolta e nella destinazione delle donazioni che, altrimenti, sarebbero versate direttamente agli iscritti colpiti da COVID-19.

Considerato che in quest'ultima ipotesi, tali erogazioni non genererebbero materia imponibile in capo ai beneficiari, si ritiene, analogamente, che le medesime indennità percepite per il tramite della Federazione istante non possano costituire reddito imponibile per i beneficiari, in quanto non inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui all'articolo 6 del Tuir.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.