Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 novembre 2016, n. 24006

IRPEF - Reddito di capitale - Applicazione dell'aliquota del 12,50% - Istanza di rimborso

 

Ritenuto in fatto

 

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'Emilia Romagna, n. 27/10/09 dep. 16 marzo 2009, che in controversia sul silenzio rifiuto opposto all'istanza di rimborso instaurata da G. F. ex dirigente ENEL, oggi V. R. D., F. C. e F. Giuseppe nella qualità di eredi, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, riconoscendo il diritto al rimborso della maggiore Irpef in applicazione dell'aliquota del 12,50% sulla somma erogata dal datore di lavoro (nell'anno 2000), quale reddito di capitale corrisposto ai vecchi iscritti alla previdenza integrativa aziendale dei dirigenti Enel, secondo il prospetto di calcolo allegato fin dal primo grado di giudizio.

I contribuenti si costituiscono con controricorso e depositano successiva memoria.

 

Considerato in diritto

 

1. Col primo motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (artt. 16, 17, 42 e 47 TUIR; art. 6 I. 482/85 e art. 1 comma 5 dl. 669/96), per avere la CTR statuito che le prestazioni erogate da forme di previdenza complementare istituite prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 124/93 ai vecchi iscritti sono da assoggettare al regime di tassazione di cui agli art. 42 comma 4 TUIR e art. 6 I. 482/85, in quanto assimilate a redditi di capitale (dovendosi invece ritenere prestazioni di previdenza complementare, disciplinate dagli artt. 16 lett. A) e 17 TUIR).

2. Col secondo motivo del ricorso si denunzia violazione di legge (art. 1 comma 5 d.l. 669/96, conv. In L. n. 30/97; art. 16 lett. A), art. 17 e art. 42 TUIR; art. 6 I. 482/85; artt. 1325 e 1919 c.c.; artt. 1 e 33 d.P.R. 449/59), per avere la CTR ritenuto che la prestazione di previdenza integrativa in forma di capitale erogata dall'Enel nell'anno 2000 al F. in luogo della prestazione pensionistica aziendale prevista dall'accordo Enel/Fndai del 16.4.1986 sia assoggettabile all'aliquota del 12,50%, mentre, in quanto corrisposta per la cessazione del rapporto di lavoro, è assoggettabile a tassazione separata.

3. Col terzo motivo si deduce omessa motivazione su un punto decisivo, costituito dalla dipendenza da contratti di assicurazione o capitalizzazione della prestazione di previdenza integrativa erogata in forma di capitale dall'Enel, ed avendo sul punto la CTR apoditticamente affermato che è applicabile il regime di tassazione di cui agli artt. 42, comma 4 TUIR e art. 6 L. 482/85, senza alcuna disamina del rapporto fra Enel e contribuente.

4. Col quarto motivo si deduce insufficiente motivazione sulla prova dei presupposti del diritto al rimborso, avendo la CTR considerato a tal fine sufficiente il prospetto di calcolo dell'importo da rimborsare, senza indagare sulla natura della prestazione (in particolare la dipendenza di questa da contratti di assicurazione vita o capitalizzazione).

5. Il ricorso va accolto nei termini di cui in prosieguo.

Sulla questione oggetto della presente controversia si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze nn. 13642 e 13643 del 2011 (cui sono seguite numerose conformi a sezioni semplici), affermando il seguente principio: "In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17".

Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla legge n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale (cfr., tra le tante, Cass. n. 15594 del 2016; nn. 2602 e 2600 del 2016; n.n. 13723 e 15627 del 2015; n. 3785 del 2013; n.n. 287 e 5376 del 2012).

1. In tali termini il ricorso merita pertanto accoglimento, non essendosi la CTR attenuta agli indicati principi.

2. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.