Legislazione - MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 09 agosto 2016

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

Art. 1

Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere

 

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive-turistico alberghiere di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 2

Campo di applicazione

 

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività ricettive turistico-alberghiere di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini.

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2015.

 

Art. 3

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni

 

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.5 - Attività ricettive turistico - alberghiere», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 1.

2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti lettere:

«l) decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere";

m) decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante "Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994";

n) decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante "Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50"».

3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo il numero «64» sono inserite le seguenti parole: «66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini».

 

Art. 4

Norme finali

 

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato

(Testo dell’allegato)

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 23 agosto 2016, n. 196.