Prassi - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 08 novembre 2019

Nuovo avviso Conciliamo

 

Pubblicato l'atto di revoca dell'avviso Conciliamo del 26 agosto e il testo del nuovo avviso Conciliamo. In allegato tutti i nuovi documenti previsti dalla procedura

 

Contenuti del nuovo avviso

"Conciliamo" è l'avviso che destinerà 74 milioni di euro per progetti di conciliazione famiglia-lavoro. I fondi sono destinati a interventi che promuovano un welfare su misura per le famiglie e per migliorare la qualità della vita di mamme e papà lavoratori.

L'avviso ha come obiettivi specifici il rilancio demografico, incremento dell’occupazione femminile, riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, sostegno alle famiglie con disabilità, tutela della salute, contrasto all'abbandono degli anziani.

 

Chi può partecipare

Possono partecipare le imprese di cui agli articoli 2082 e 2083 del Codice civile, nonché i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate, anche in forma associata.

 

Allegato

Nuovo avviso - Conciliamo

 

Articolo 1

Finalità

 

1. "#Conciliamo" è la misura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri volta a sostenere la realizzazione di progetti di welfare aziendale, che consentano ai datori di lavoro di sviluppare azioni in favore dei propri lavoratori al fine di assecondare i loro bisogni e quelli delle loro famiglie. In particolare, con il presente Avviso si intende favorire la realizzazione di interventi posti in essere nel contesto dell’ambiente di lavoro, volti a promuovere un welfare su misura e incentivare lo sviluppo di progetti capaci di risolvere problemi e priorità comuni e ad impattare positivamente sulla qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici e quindi sulla produttività delle imprese.

2. I termini utilizzati dall’Avviso sono da intendersi con riferimento alle definizioni riportate nell’Allegato 1, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste dalla normativa di riferimento.

 

Articolo 2

Obiettivi degli interventi

 

1. Le proposte progettuali devono prevedere azioni, nel contesto dell’ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione, che perseguano uno o più dei seguenti obiettivi riguardanti il rapporto tra la famiglia e l’attività lavorativa:

a. crescita della natalità;

b. riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne;

c. incremento dell’occupazione femminile;

d. contrasto dell’abbandono degli anziani;

e. supporto della famiglia in presenza di componenti disabili;

f. tutela della salute.

 

Articolo 3

Soggetti proponenti, requisiti di ammissibilità e cause di esclusione

 

1. Possono presentare domanda di finanziamento le imprese, ai sensi dell’articolo 2082 c.c. e dell’articolo 2083 c.c., aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale.

2. Possono, altresì, presentare domanda di finanziamento i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., purché tutti i partecipanti al soggetto collettivo siano finanziabili ai sensi dei commi 1 e 5.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono partecipare anche in forma associata con altri soggetti aventi gli stessi requisiti di cui ai commi 1 e 5, costituendosi in associazione temporanea di scopo (ATS), contratto di rete o associazione temporanea d’impresa (ATI).

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 individuano, un capofila che presenta una unica domanda di finanziamento, un unico progetto ed un unico piano finanziario.

5. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso il soggetto proponente di cui ai commi 1, 2 e 3 deve trovarsi nelle seguenti condizioni, a pena di esclusione:

a. aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o comunitarie;

b. non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportino l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi;

c. contribuire ai costi del progetto secondo le percentuali indicate nel successivo articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), e d);

d. essere iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente e, ove previsto, negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;

e. avere la sede legale principale, o unità operative sul territorio nazionale;

f. non trovarsi in alcuna delle situazioni previste come causa di esclusione dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

g. non essere in stato di liquidazione volontaria;

h. non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione;

6. In caso di ammissione, il finanziamento dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 sarà erogato dal Dipartimento al capofila e da questi ripartito tra i soggetti partecipanti, in base a quanto dichiarato nella domanda.

7. Il capofila dei soggetti, di cui ai commi 2 e 3, è responsabile nei confronti del Dipartimento della corretta attuazione e rendicontazione del progetto, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 16 del presente Avviso.

 

Articolo 4

Domanda di ammissione al finanziamento

 

1. Per accedere al finanziamento di cui al presente Avviso occorre presentare, a pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 del 18 dicembre 2019, via PEC all’indirizzo: conciliamo@pec.governo.it, la domanda unitamente alla documentazione di cui all’articolo 5, comma 4, protetta da password, che dovrà essere successivamente comunicata al Dipartimento, ai sensi dell’articolo 9, comma 3. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente o al capofila per i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3.

2. Il soggetto proponente che richiede il finanziamento segue le indicazioni della "Guida alla compilazione", allegata al presente Avviso (cfr. Allegato n. 2).

3. Nell’oggetto della PEC deve essere indicato il codice "AC2019" e la denominazione del soggetto proponente e per i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 la denominazione del solo capofila.

4. Il Dipartimento non risponde di eventuali disguidi dovuti alla mancata o non corretta indicazione del codice dell’Avviso e della mancata o non corretta indicazione del soggetto proponente e, per i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della mancata e non corretta indicazione del capofila.

5. La domanda di finanziamento e la documentazione di cui all’articolo 5, comma 4, allegati al messaggio PEC, devono essere in formato PDF e firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo delegato, e per i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 gli allegati al messaggio PEC devono essere inviati secondo le modalità previste dall’articolo 5, comma 4.

6. La dimensione del messaggio PEC, comprensiva dei documenti allegati non può essere superiore ai 33 Mbyte.

Qualora la domanda di finanziamento unitamente agli allegati superi il limite dei suddetti Mbyte, l’interessato invia entro lo stesso giorno più messaggi PEC. In tal caso nel primo messaggio PEC va indicato il numero progressivo delle PEC che seguiranno a completamento della domanda di finanziamento.

7. La data e l’orario di arrivo del messaggio PEC o dei messaggi PEC alla casella del Dipartimento sono comprovati dagli interessati con l’invio via PEC, a pena di irricevibilità, dell’attestazione della ricevuta di avvenuta consegna alla medesima casella dipartimentale. Pertanto le domande, ancorché inviate prima del termine indicato nel comma 1, la cui ricevuta dell’avvenuta consegna alla PEC del Dipartimento è successiva al suddetto termine saranno ritenute irricevibili.

8. Il Dipartimento non è responsabile della mancata consegna entro i termini alla casella PEC:

conciliamo@pec.governo.it o del mancato ricevimento da parte dei soggetti proponenti delle comunicazioni relative alla ricevuta dell’avvenuta consegna del messaggio PEC.

 

Articolo 5

Cause di esclusione

 

1. La domanda di ammissione, a pena di esclusione, deve essere redatta utilizzando il Modello n. 1 (cfr. Modulistica - Modello n. 1).

2. La domanda di ammissione (Modello n. 1) e il piano finanziario (Modello n. 2) sono sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo delegato. In caso di soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3: la domanda di ammissione è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del capofila, o suo delegato; il piano finanziario (Modello n. 2) è sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del capofila, o suo delegato, e dai soggetti partecipanti o da loro delegati.

3. La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione e del piano finanziario con firma digitale ovvero la compilazione non completa e/o non corretta degli stessi sono causa di esclusione.

4. Alla domanda sono allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a. il piano finanziario redatto utilizzando il Modello n. 2 (cfr. Modulistica - Modello n. 2) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato e nel caso dei soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai loro delegati;

b. patto di integrità (cfr. Modulistica - Modello n. 3) presentato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato e nel caso dei soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai loro delegati;

c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del proponente o suo delegato, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - con allegata fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (cfr. Modulistica - Modello n. 4). In caso dei soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, il legale rappresentante o suo delegato del soggetto capofila e il rappresentante legale o un suo delegato di ciascun partecipante del soggetto collettivo devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cfr. Modulistica - Modello n. 4) allegando i documenti sopra indicati;

d. la compilazione del Modello n. 5, sottoscritto digitalmente, in caso di ATS, ATI o contratto di rete (cfr. Modulistica - Modello n. 5), col quale i singoli componenti dell’ATS, dell’ATI o delle imprese che vogliono costituire la rete dichiarano la volontà di costituirsi formalmente, in caso di ammissione al finanziamento, in associazione temporanea di scopo o in associazione temporanea d’impresa o di stipulare un contratto di rete, con l’indicazione del soggetto capofila;

e. copia dell’atto costitutivo o dello statuto del proponente, in caso dei soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, ciascuno dei componenti deve presentare copia del proprio atto costitutivo o dello statuto, copia dell’atto costitutivo dell’ATS e dell’ATI, laddove già costituite, nonché in caso di contratto di rete copia dell’atto istitutivo laddove già è costituita la rete di imprese;

f. una relazione sulle attività in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro svolte negli ultimi due anni dal soggetto proponente ovvero una dichiarazione di non aver mai intrapreso azioni di welfare; in caso dei soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, il capofila e ogni partecipante devono presentare la propria relazione ovvero una dichiarazione di non aver mai intrapreso azioni di welfare;

g. il bilancio dell’ultimo esercizio finanziario concluso antecedentemente alla presentazione della domanda di finanziamento; nel caso dei soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 il capofila e ciascun partecipante devono presentare il proprio bilancio.

5. A pena di esclusione non possono essere presentate più domande di finanziamento dallo stesso soggetto individuale, dal capofila e dai partecipanti dei soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3.

6. Le spese non possono essere riconosciute se già finanziate da risorse europee, nazionali, regionali e locali.

 

Articolo 6

Dotazione finanziaria e ammontare del finanziamento

 

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari ad euro 74.000.000,00.

2. Il finanziamento pubblico è erogato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia stanziate per l’esercizio finanziario 2019.

3. La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa:

a. tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila euro) e un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila euro) per le imprese con meno di 10 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori ai 2 milioni di euro (microimprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 10% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta;

b. tra un minimo di euro 30.000,00 (trentamila euro) e un massimo di euro 100.000,00 (centomila euro) per le imprese con meno di 50 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 10 milioni di euro (piccole imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 15% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta;

c. tra un minimo di euro 100.000,00 (centomila euro) e un massimo di euro 300.000,00 (trecentomila euro) per le imprese con un numero di dipendenti che va dalle 50 alle 250 unità e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 50 milioni di euro (medie imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 20% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta;

d. tra un minimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila euro) e un massimo di euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila di euro) per le imprese con più di 250 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano superiori a 50 milioni di euro (grandi imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 30% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta.

4. Per i consorzi, le reti di imprese, i gruppi di società collegate o controllate, le associazioni temporanee di scopo e le associazioni temporanee d’impresa di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, il progetto viene finanziato - applicando la medesima percentuale di cofinanziamento - nella misura prevista alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 del presente articolo - qualora il soggetto collettivo rientri nei paramenti indicati nelle stesse lettere a), b), c) e d) del comma 3 tenendo conto della somma del numero dei dipendenti e della somma dei ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, del soggetto collettivo.

Nel caso di holding di partecipazione, si applica il criterio del decimo totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine, a prescindere dalla natura finanziaria o industriale delle partecipazioni detenute.

5. Sono escluse le richieste di finanziamento che non rispettino quanto stabilito ai commi 3 e 4 del presente articolo.

6. Nel caso in cui, a seguito della formazione della graduatoria, residuino risorse dall’importo di cui al comma 1, il Dipartimento si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria attribuendo le ulteriori risorse finanziarie ai primi soggetti proponenti utilmente inseriti nella graduatoria stessa. Qualora l’entità del finanziamento richiesto, a seguito dello scorrimento della graduatoria, sia superiore alle risorse finanziarie che residuano, la differenza di risorse finanziarie deve essere sostenuta dal soggetto proponente medesimo. Qualora quest’ultimo, decorsi 15 giorni dalla comunicazione del Dipartimento, non accetti di sostenere la differenza delle risorse finanziarie suddette, si procede allo scorrimento ulteriore della graduatoria.

7. Nel caso in cui due o più soggetti proponenti conseguano il medesimo punteggio collocandosi alla fine della graduatoria e non vi sia possibilità di finanziarli tutti per insufficienza di risorse, si procederà all’individuazione di quelli da finanziare in base alla quota percentuale di cofinanziamento di cui al comma 3, dando priorità al progetto che prevede una percentuale maggiore di cofinanziamento di cui al medesimo comma 3. Qualora la percentuale di cofinanziamento sia la stessa si procederà tramite sorteggio in seduta pubblica.

 

Articolo 7

Scorrimento della graduatoria

 

1. Qualora nei dodici mesi successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie già stanziate, il Dipartimento si riserva la possibilità di destinare tali risorse ai primi progetti utilmente inseriti in graduatoria, fino ad esaurimento delle stesse, applicando i medesimi criteri di cui all’articolo 6.

 

Articolo 8

Azioni, durata e destinatari

 

1. Le proposte progettuali devono perseguire gli obiettivi previsti all’articolo 2 e riferirsi alle categorie di azioni indicate nell’allegato 3, prevedendo lo sviluppo di azioni già intraprese e/o l’introduzione di nuove azioni di welfare aziendale nel contesto dell’ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione.

2. Le azioni progettuali possono prevedere l’attivazione di reti con enti territoriali, imprese, enti pubblici e soggetti del privato sociale. Per "reti" si intendono partenariati o altri sistemi di partecipazione integrata di soggetti pubblici e privati alla progettazione, realizzazione o finanziamento di azioni per la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, funzionali alla sostenibilità futura del progetto e all’impatto sul territorio in cui la rete e il proponente insistono. Tale partecipazione - che deve essere comprovata da specifiche lettere di intenti, da produrre unitamente alla domanda di finanziamento - è a titolo gratuito e non sono ammessi in nessun caso rimborsi spese o altre forme di corrispettivo.

3. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 30 aprile 2019 di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche della famiglia, le imprese che presentano progetti relativi ai servizi alla persona di competenza comunale coinvolgono il Comune o i Comuni di riferimento nella realizzazione del progetto, qualora l’Ente locale o gli Enti locali siano interessati.

4. A pena di esclusione la durata delle azioni progettuali è fissata in 24 mesi e ai fini del computo della durata del progetto non sono presi in considerazione la rilevazione dei dati e le attività di studio finalizzati alla redazione del progetto.

5. Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di studio e di ricerca o convegnistica.

6. I destinatari delle azioni progettuali sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in part time, del soggetto proponente sia in forma singola che associata, inclusi i dirigenti.

Sono altresì ricompresi tra i destinatari, alle medesime condizioni, i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione purché la natura e le modalità di esecuzione del rapporto siano compatibili con la tipologia e con la durata dell’azione proposta con la domanda di finanziamento.

7. La realizzazione delle attività progettuali è svolta in via esclusiva dal soggetto proponente, sia in forma singola che associata. L’affidamento a soggetti terzi è ammesso solo laddove il soggetto proponente non sia in possesso delle competenze necessarie a svolgere alcuni interventi progettati o non disponga dei beni e servizi oggetto dell’affidamento, e purché i soggetti terzi soddisfino i requisiti generali di partecipazione di cui all’articolo 3, comma 5, lett. b), d) f), g) e h) e l’affidamento sia adeguatamente descritto e motivato nel modello di domanda, nonché rispondente ai criteri di cui alla "Guida alla compilazione" (cfr. Allegato n. 2).

Si applica l’articolo 89, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

 

Articolo 9

Verifica di ricevibilità delle domande

 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvede alla verifica delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione, ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 7 e 8, e del presente articolo 9, comma 3.

2. Le domande risultate ricevibili sono trasmesse dal RUP alla Commissione di ammissione e valutazione, costituita ai sensi del successivo articolo 10.

3. I proponenti, pena l’irricevibilità della proposta progettuale, su richiesta del RUP, pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento http://famiglia.governo.it, ed effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, inviano entro cinque giorni dalla data della suddetta richiesta, mediante PEC all’indirizzo dedicato (conciliamo@pec.governo.it), la password che consente l’apertura delle proposte progettuali precedentemente inviate. Tali password sono inviate dal RUP alla Commissione di ammissione e valutazione.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Luisa Tiberio, referendario dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Articolo 10

Commissione di ammissione e valutazione

 

1. Le proposte progettuali sono valutate da un’apposita Commissione di ammissione e valutazione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali.

2. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a cinque, incluso il Presidente, e da un segretario che non ha diritto di voto.

3. La Commissione procede alla valutazione dei progetti dapprima sotto il profilo delle cause di esclusione e quindi sotto il profilo del merito, assegnando il punteggio; al termine dei propri lavori redige un elenco degli esclusi e una proposta di graduatoria di merito, che sono trasmessi al Capo del Dipartimento.

4. La graduatoria approvata con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia è pubblicata, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, esclusivamente sul sito internet istituzionale del Dipartimento: http://famiglia.governo.it nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it. L’elenco degli esclusi è pubblicato con le stesse modalità e attraverso i medesimi canali di pubblicità. Non sarà, pertanto, data alcuna ulteriore comunicazione inerente gli esiti della valutazione.

5. In relazione al numero delle domande pervenute, la Commissione adotta un regolamento interno per disciplinare i lavori a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

 

Articolo 11

Valutazione dei progetti e attribuzione dei punteggi

 

1. La Commissione di ammissione e valutazione di cui all’articolo 10 utilizza i seguenti criteri di valutazione:

a. innovatività dell’azione, intesa come introduzione di pratiche o servizi nuovi o di sviluppo rispetto a quelli già realizzati in base alla legislazione vigente, al contratto collettivo e alle azioni già poste in essere all’interno del luogo di lavoro ovvero come introduzione di azioni per i soggetti che non hanno mai realizzato attività di welfare;

b. concretezza dell’azione, intesa come chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare, tenendo conto delle peculiarità dei lavoratori destinatari degli interventi;

c. efficacia dell’azione, intesa come idoneità delle azioni a raggiungere gli specifici obiettivi di cui all’articolo 2, valutata dal grado di coinvolgimento dei soggetti interessati e dagli strumenti di monitoraggio predisposti;

d. economicità dell’azione, intesa come corretta articolazione dei costi e congruità degli stessi rispetto al progetto presentato illustrati nel piano finanziario;

e. sostenibilità dell’azione, intesa come capacità del progetto di mantenere i benefici nel tempo, oltre la durata di 24 mesi, anche mediante la costituzione di reti con soggetti pubblici e/o privati coerenti al progetto e alle politiche di conciliazione attivate a livello territoriale. Ai fini della sostenibilità dell’azione il progetto deve essere in grado di esprimere concrete sinergie con enti locali, imprese, famiglie e operatori sociali.

2. È attribuito un punteggio aggiuntivo alle iniziative progettuali che presentano i seguenti requisiti:

a. progetti in grado di utilizzare il contratto di assunzione di lavoratori e lavoratrici a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici in maternità o altri lavoratori assenti per esigenze di salute o di cura dei familiari (punti 2);

b. almeno tre imprese beneficiarie aderenti al soggetto collettivo (punti 2).

3. Ai progetti è attribuito un punteggio massimo di 100, così suddiviso:

 

Criteri Punteggio
Innovatività dell’azione fino a 18 punti
Concretezza dell’azione fino a 19 punti
Efficacia dell’azione fino a 20 punti
Economicità dell’azione fino a 22 punti
Sostenibilità dell’azione fino a 21 punti

 

4. Ogni criterio è articolato in sottocriteri ai quali viene attribuito un giudizio corrispondente ad un punteggio parziale. Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi parziali. Al punteggio totale vengono sommati i punteggi aggiuntivi per i requisiti di cui al comma 2.

 

Criteri

Giudizi

Punteggio

a. Innovatività dell'azione MAX 18
a.1

Il progetto prevede azioni che introducono nell’ azienda pratiche e/o servizi nuovi rispetto alla normativa di settore, al CCNL e a quanto già posto in essere sul luogo di lavoro ovvero non abbiano già svolto azioni di welfare

Il progetto non prevede azioni che introducono in azienda pratiche e/o servizi nuovi rispetto alla normativa di settore, al CCNL e a quanto già posto in essere sul luogo di lavoro Punti 0
Il progetto prevede azioni che introducono in azienda pratiche e/o servizi nuovi rispetto alla normativa di settore, al CCNL e a quanto già posto in essere sul luogo di lavoro (NOTA 1) Punti 2
Il progetto prevede l’uso di tecniche di facilitazione sociale Punti 1
Le azioni innovative da intraprendere per la realizzazione del progetto tengono conto chiaramente del contesto lavorativo e identificano l’impatto migliorativo che l’azione avrà sul luogo di lavoro Punti 3
Il progetto prevede la messa a disposizione di prototipi di prodotti/servizi a dipendenti selezionati Punti 4
Il progetto prevede l’impiego di soluzioni tecnologiche innovative a supporto delle attività di sperimentazione con i dipendenti Punti 5
Il progetto prevede soluzioni organizzative e gestionali capaci di rispondere a nuove esigenze di natura sociale anche tramite il coinvolgimento attivo di vari stakeholders per la realizzazione del progetto e il coinvolgimento attivo degli utenti/beneficiari nella fase di progettazione e valutazione del prodotto Punti 3
a.2

Il progetto sviluppa azioni già realizzate inerenti il welfare aziendale

Il progetto sviluppa azioni già realizzate che sono coerenti con il progetto presentato (NOTA 1) Punti 1
b. Concretezza dell'azione MAX 19
b.1

Il progetto indica il numero dei destinatari e motiva chiaramente l'applicazione del progetto ad una determinata platea dei destinatari

Il progetto non indica il numero dei destinatari e non motiva chiaramente l'applicazione del progetto ad una determinata platea dei destinatari Punti 0
Il progetto non indica il numero dei destinatari ma motiva chiaramente l'applicazione del progetto ad una determinata platea dei destinatari Punti 1
Il progetto indica il numero dei destinatari e motiva chiaramente l'applicazione del progetto ad una determinata platea dei destinatari Punti 2
Il progetto prevede il coinvolgimento dal 10% al 20% dei destinatari di cui all’art.8 comma 6 dell’impresa / i consorzi / reti di imprese / gruppi di società / associazione temporanea di scopo / associazione temporanea d’impresa in relazione alle azioni intraprese Punti 2
Il progetto prevede il coinvolgimento dal 21% al 40% dei destinatari di cui all’art.8 comma 6 dell’impresa / i consorzi / reti di imprese / gruppi di società / associazione temporanea di scopo / associazione temporanea d’impresa in relazione alle azioni intraprese Punti 4
Il progetto prevede il coinvolgimento di oltre il 41% dei destinatari di cui all’art.8 comma 6 dell’impresa / i consorzi / reti di imprese / gruppi di società / associazione temporanea di scopo / associazione temporanea d’impresa in relazione alle azioni intraprese Punti 7
b.2

Il progetto descrive chiaramente le esigenze dei destinatari individuati e le relative azioni

Il progetto non descrive le esigenze dei destinatari individuati e le relative azioni Punti 0
Il progetto descrive le esigenze dei destinatari individuati e le relative azioni Punti 3
La proposta progettuale dimostra una corrispondenza concreta tra fabbisogno percepito e fabbisogno reale dei destinatari nel contesto/ambiente lavorativo di riferimento Punti 3
Il beneficio apportato dall’applicazione delle azioni progettuali alle categorie di destinatari è dimostrato con evidenze e risulta realizzabile Punti 4
c. Efficacia dell'azione MAX 20
c.1

Le modalità di monitoraggio e valutazione dell'impatto del progetto sono adeguate rispetto alle azioni proposte anche in base ad indicatori di risultato adottati

Previsione puntuale di una modulistica e metodo di raccolta dati Punti 1
Il progetto prevede l’utilizzo di metodi quantitativi e qualitativi per la misurazione del gradimento e dei desiderata dei dipendenti Punti 1
Il progetto prevede la raccolta di informazioni ad ampio spettro circa l’usabilità, le funzionalità, le possibili specializzazioni ed il livello di accettazione sociale dei nuovi prodotti/servizi Punti 1
Fornisce almeno 3 indicatori sullo stato attuale ed atteso dell’intervento che verrà messo in atto Punti 3
Presenta un potenziale miglioramento pari al 100% di almeno due degli indicatori forniti Punti 2
c.2

Il progetto prevede azioni capaci di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2 attraverso il coinvolgimento dei destinatari

Il progetto non prevede azioni capaci di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2 attraverso il coinvolgimento dei destinatari Punti 0
Il progetto prevede azioni capaci di raggiungere, attraverso il coinvolgimento dei destinatari il seguente obiettivo dell’articolo 2: crescita della natalità; Punti 2
Il progetto prevede azioni capaci di raggiungere, attraverso il coinvolgimento dei destinatari il seguente obiettivo dell’articolo 2: riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne Punti 2
Il progetto prevede azioni capaci di raggiungere, attraverso il coinvolgimento dei destinatari il seguente obiettivo dell’articolo 2: incremento dell’occupazione femminile; Punti 2
Il progetto prevede azioni capaci di raggiungere, attraverso il coinvolgimento dei destinatari il seguente obiettivo dell’articolo 2: contrasto dell’abbandono degli anziani; Punti 2
Il progetto prevede azioni capaci di raggiungere, attraverso il coinvolgimento dei destinatari il seguente obiettivo dell’articolo 2: supporto della famiglia in presenza di componenti disabili; Punti 2
Il progetto prevede azioni capaci di raggiungere, attraverso il coinvolgimento dei destinatari il seguente obiettivo dell’articolo 2: tutela della salute; Punti 2
d. Economicità dell'azione MAX 22
d.1

Coerenza tra azioni proposte e piano finanziario

Le azioni proposte non sono coerenti con il piano finanziario, i costi indicati e la distribuzione delle risorse tra le singole voci di spesa Punti 0
Le azioni proposte sono coerenti con il piano finanziario, i costi indicati e la distribuzione delle risorse tra le singole voci di spesa Punti 3
I costi sono proporzionati rispetto ai risultati e all’obiettivo che si intende raggiungere Punti 5
In generale si riscontra coerenza tra il cronogramma delle attività e la ripartizione delle risorse per il periodo progettuale Punti 5
d.2

I costi sono chiaramente articolati (unità di misura/quantità/costo unitario) e congrui rispetto ai massimali previsti o ai prezzi di mercato.

I costi non sono articolati (unità di misura/quantità/costo unitario) rispetto ai massimali previsti o ai prezzi di mercato. Punti 0
I costi sono articolati (unità di misura/quantità/costo unitario) ma non congrui rispetto ai massimali previsti o ai prezzi di mercato. Punti 1
I costi sono articolati (unità di misura/quantità/costo unitario) e congrui rispetto ai massimali previsti o ai prezzi di mercato. Punti 4
L’articolazione dei costi, in linea con il piano finanziario, consente un efficiente raggiungimento del risultato previsto Punti 5
e. Sostenibilità dell'azione MAX 21
e.1

Capacità delle azioni progettuali di mantenere i benefici nel tempo, oltre la durata di 24 mesi, anche mediante costituzione di reti coerenti alle politiche di conciliazione attivate a livello territoriale.

La sostenibilità della proposta progettuale nel tempo non è descritta Punti 0
La sostenibilità della proposta progettuale nel tempo è descritta ma non garantisce la continuità del progetto Punti 1
La sostenibilità della proposta progettuale nel tempo è descritta e garantisce la continuità del progetto Punti 2
La sostenibilità della proposta è garantita unicamente dalla possibilità di attrarre ulteriori finanziamenti sulle attività da svolgere Punti 2
Le attività previste dal progetto proseguiranno in quanto saranno previste in interventi specifici attivati a diretto carico e tramite il coinvolgimento di organizzazioni del settore di riferimento dell’impresa Punti 4
e.2

Il progetto prevede di mantenere le azioni e/o i benefici nel tempo, oltre la durata dello stesso mediante sinergie con enti locali, Imprese, famiglie e operatori sociali.

Il mantenimento delle azioni e/o i benefici nel tempo, oltre la durata del progetto, è indicato attraverso azioni concrete previste dal progetto stesso secondo la formula α x β, dove:

α è uguale al numero di anni per i quali si prevede il mantenimento delle azioni e/o i benefici nel tempo oltre la durata del progetto. Per ogni anno verrà calcolato 1 punto sino ad un massimo di 5 punti (equivalente a 5 anni).

β è la percentuale dei destinatari di cui all’art.8 comma 6 dell’impresa / i consorzi / reti di imprese / gruppi di società / associazione temporanea di scopo / associazione temporanea d’impresa in relazione alle azioni intraprese sulla base dei seguenti paramenti:

- dal 10% al 20%: punti 1;

- dal 21% al 40%: punti 2;

- oltre il 40%: punti 3.

Punti 0-15

 

Articolo 12

Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti

 

1. Dopo la pubblicazione della graduatoria, di cui all’articolo 10, comma 4, e la registrazione della stessa da parte dei competenti organi di controllo, il soggetto ammesso a finanziamento trasmette entro 10 giorni dalla richiesta del Dipartimento per le politiche della famiglia, a pena di decadenza dal finanziamento, tramite PEC, la seguente documentazione:

a. fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, da cui sia riscontrabile la firma;

b. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa in conformità all’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto sulle imposte dirette sul reddito, prevista dall’articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i.;

c. dichiarazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

d. il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, della delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2003 e dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

e. la documentazione indicata nel Modello n. 5;

f. in caso di soggetti collettivi di cui all’art. 3 commi 2 e 3, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa in conformità all’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del capofila e dai legali rappresentanti di ogni partecipante al soggetto collettivo inerente l’esclusione del Dipartimento da ogni responsabilità di eventuali contestazioni che dovessero nascere tra le imprese che costituiscono il medesimo soggetto collettivo (Modello n. 4);

2. Il Dipartimento, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 trasmette tramite PEC ai proponenti dei progetti ammessi al finanziamento una convenzione che disciplina i rapporti reciproci in relazione alla realizzazione del progetto e all’erogazione del contributo nonché alla rendicontazione del progetto.

3. I soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti, pena la revoca del finanziamento e la risoluzione della convenzione, ad avviare le attività progettuali entro 30 giorni successivi alla sottoscrizione della stessa e a rispettare le tempistiche ivi indicate.

4. La comunicazione di inizio di attività, di cui al comma 3, nella quale viene indicata la data di avvio dell’attività del progetto, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo delegato, deve essere inviata, entro 10 giorni dalla data di avvio dell’attività medesima, mediante PEC all’indirizzo conciliamo@pec.governo.it, indicando nell’oggetto il codice identificativo "AC2019".

5. In caso di accertamento di sopravvenuti motivi che inducano a non ritenere realizzabile il progetto finanziato, ovvero qualora emerga un uso delle risorse erogate non conformi allo stesso, con inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con la convenzione, il finanziamento è revocato.

6. La conclusione del progetto deve avvenire in 24 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività. La richiesta di eventuali proroghe deve pervenire mediante PEC all’indirizzo conciliamo@pec.governo.it, entro il sessantesimo giorno antecedente il termine previsto per la conclusione del progetto, indicando nell’oggetto il codice identificativo "AC2019". L’eventuale richiesta di proroga deve essere dettagliatamente motivata, può essere concessa per una sola volta e per cause non imputabili al soggetto beneficiario, sino ad un massimo di sei mesi e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento. Il Dipartimento, che si riserva ogni valutazione al riguardo, deve rispondere nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Eventuali modificazioni del progetto ammesso a finanziamento che non ne alterino le impostazioni e le finalità e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento, devono essere preventivamente autorizzate da quest’ultimo a seguito di richiesta motivata del soggetto beneficiario da far pervenire via PEC. Entro 30 giorni dalla richiesta il Dipartimento può autorizzare le modificazioni che comunque non possono riguardare la durata del progetto di cui al comma 6. In mancanza di esplicita autorizzazione le modifiche richieste devono ritenersi non approvate. Qualora le modificazioni richieste incidano anche sul Piano finanziario, fermo restando l’importo del finanziamento riconosciuto dal Dipartimento, queste non possono comunque eccedere la misura del 20% di scostamento tra le macrovoci di spesa in esso contenute e devono essere evidenziate e motivate nella relazione e rendicontazione finale. Nel caso in cui tali modificazioni superino il suddetto limite del 20% è necessaria l’approvazione da parte del Dipartimento, pena la mancata erogazione del saldo.

8. In nessun caso sono ammissibili modifiche che determinino un aumento dell’importo complessivo già ammesso a finanziamento.

9. Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo viene corrisposto fino a concorrenza dell’importo complessivo delle spese effettivamente sostenute solo se le attività poste in essere consentano di ritenere comunque realizzato l’obiettivo del progetto

10. L’importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:

a. il 30 per cento del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario, da presentarsi, via PEC all’indirizzo conciliamo@pec.governo.it, entro 60 giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, unitamente alla trasmissione della polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto beneficiario per la responsabilità civile verso terzi, che esonera il Dipartimento da qualsiasi responsabilità per fatti o omissioni, nonché alla trasmissione di apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da banche e/o assicurazioni iscritte negli elenchi dell’Albo dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) a garanzia del predetto 30 per cento del finanziamento concesso, avente validità per l’intera durata del progetto, obbligatoriamente redatta secondo il modello che sarà pubblicato sul sito del Dipartimento www.politichefamiglia.it, che non può esssere in alcun modo modificato, neppure con l’aggiunta di condizioni generali o clausole difformi;

b. fino ad un ulteriore 40 per cento del finanziamento concesso, dopo 10 mesi calcolati dalla data di avvio delle attività, previa formale richiesta di erogazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario corredata da:

i. rendicontazione attestante lo stato della realizzazione del progetto e la spesa sostenuta relativa al periodo considerato, redatta per macrovoci e per relative singole voci di spesa in coerenza con l’impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario ;

ii. elenco dei giustificativi delle spese sostenute e quietanzate, distinto per macrovoci di spesa;

iii. documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario approvato;

iv. dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario;

v. descrizione dettagliata sullo stato di avanzamento delle attività del periodo considerato in relazione alla prima quota di risorse finanziarie erogata nonché una relazione relativa all’attività programmata fino alla conclusione della realizzazione del progetto;

vi. impegni economici assunti ulteriori per non meno del 40% dei costi del progetto ammessi al finanziamento.

11. Al 18° mese dalla data di inizio dell’attività è trasmessa tramite PEC una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento delle attività svolte nel periodo considerato sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario;

12. A saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta di erogazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto corredata da:

a. relazione finale sulle attività progettuali;

b. rendicontazione finale redatta coerentemente al piano finanziario, accompagnata dalla verifica amministrativo-contabile delle spese sostenute;

c. elenco dei giustificativi delle spese sostenute e quietanzate, distinto per macrovoci di spesa;

d. documentazione di spesa completa riconducibile al piano finanziario approvato.

13. Le spese sostenute dovranno essere documentate mediante la presentazione delle fatture quietanzate, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.), ai sensi dell’articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136. I finanziamenti saranno erogati solo a seguito dell’esito positivo del controllo amministrativo-contabile da parte del Dipartimento. Quest’ultimo si riserva di effettuare in ogni momento verifiche in loco per accertare lo stato di avanzamento del progetto, l’effettiva esecuzione delle attività e richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute. Tutta la documentazione amministrativo-contabile riferita al progetto deve essere trasmessa al Dipartimento, alla casella di posta elettronica che verrà indicata sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento http:\\famiglia.governo.it, in formato digitale unitamente alla rendicontazione e conservata dal proponente in originale, attraverso modalità di archiviazione tali da agevolare le citate attività di verifica, per il periodo prescritto dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali.

14. Le spese sostenute in contanti, regolarmente accompagnate da comprovante documentazione, non potranno superare l’importo massimo stabilito dalla normativa vigente. Non saranno, altresì, ammessi frazionamenti di spesa in contanti per lo stesso acquisto.

15. Le spese effettivamente sostenute e documentate dovranno essere comprensive della quota di cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario.

16. Nella convenzione verrà indicata l’ulteriore documentazione necessaria ai fini della erogazione del finanziamento.

 

Articolo 13

Utilizzo del loghi

 

1. Dall’assegnazione del finanziamento discende l’obbligo per il soggetto beneficiario di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le politiche della famiglia con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia" ed il logo ufficiale dell’iniziativa "Conciliamo" di cui al presente Avviso, sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. I suddetti loghi saranno forniti dal Dipartimento.

2. Il materiale informativo di cui al comma 1 dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell’eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.

 

Articolo 14

Pubblicità legale e modalità di invio quesiti

 

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del Dipartimento http://famiglia.governo.it, sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it.

2. Le pubblicazioni di cui al comma 1 saranno oggetto di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Ogni comunicazione del Dipartimento attinente l’Avviso, ivi incluse eventuali rettifiche di singole disposizioni dell’Avviso o proroghe del termine di presentazione delle domande, sarà data esclusivamente sul sito internet istituzionale del Dipartimento ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non sarà, pertanto, data alcuna ulteriore comunicazione attraverso altri canali.

4. I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica certificata all’indirizzo:

conciliamo@pec.governo.it non oltre 20 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione delle proposte progettuali, indicando nell’oggetto del messaggio anche l’articolo o gli articoli dell’Avviso circa i quali si intende ottenere informazioni.

5. Nell’oggetto della PEC deve sempre essere indicato il codice "AC2019" e la denominazione del soggetto proponente (in caso di soggetti collettivi di cui all’art. 3, commi 3 e 4, del solo capofila).

6. Le risposte a quesiti di interesse generale e/o eventuali chiarimenti che non alterino il contenuto sostanziale dell’Avviso e dei suoi Allegati (FAQ) saranno pubblicati sul sito internet http://famiglia.governo.it nell’apposita sezione "Avvisi e Bandi ".

 

Articolo 15

Informativa sul trattamento dei dati personali

 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

2. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, pro tempore, per l’esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.

4. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sui siti istituzionali:

http://www.governo.it/privacy-policy e http://famiglia.governo.it/privacy-policy.

5. I dati forniti dai soggetti proponenti sono acquisiti dall’ente che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso.

6. L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche della famiglia", attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale http://famiglia.governo.it/privacypolicy .

7. L’invio della domanda di ammissione al finanziamento presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento

dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

 

Articolo 16

Sanzioni

 

1. In caso di mancata osservanza della convenzione ovvero di irregolarità nell’attuazione o nella rendicontazione del progetto, nonché nei casi di cui all’articolo 12, comma 5, sulla base dei riscontri effettuati dal Dipartimento, l’amministrazione previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 10 giorni, ed esaminate le eventuali osservazioni dell’interessato rese, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241/1990, - con decreto motivato revoca il finanziamento e procede al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

 

Articolo 17

Iniziative in favore dei territori regionali

 

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 30 aprile 2019 di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche della famiglia il Dipartimento, a seguito della approvazione della graduatoria di cui al precedente art. 10, comma 4, del presente Avviso, potrà destinare ulteriori risorse del predetto Fondo, rispetto a quelle stanziate dal presente Avviso, fino a euro 1.500.000, per iniziative ed interventi rivolti ai territori regionali dai quali non siano pervenute proposte progettuali.

 

Articolo 18

Disposizioni finali

 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa

comunitaria e nazionale.

 

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Note:

(1) I due giudizi non possono essere sommati in quanto contrastanti

 

Allegati

(testo dell’allegato)

 

Modelli

(testo dell’allegato)