Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 giugno 2023, n. 15539

Tributi - Atto di contestazione e di determinazione delle sanzioni - Violazione di disposizioni doganali - Autovettura di nazionalità estera - Regime di franchigia dai dazi e dall'IVA - Residenza - Beni con trattamento tariffario favorevole - Assenza manovra fraudolenta - Rigetto

 

Rilevato che

 

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un atto di contestazione e di determinazione delle sanzioni per violazione di disposizioni doganali relative all'introduzione nello Stato di un'autovettura con targa di nazionalità marocchina e, quindi, di nazionalità estera, emesso dall'Agenzia delle dogane nei confronti di M.S. a seguito di controllo su strada eseguito nel giugno 2017 e successiva segnalazione effettuati dalla Polizia municipale di Gravellona Toce, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Piemonte rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che la contribuente era cittadina italiana residente nello Stato dal 9 settembre 2016, che l'autovettura costituiva bene personale sicché era applicabile l'art. 7 del REG. CE n. 1186 del 2009 che accorda una franchigia su tali beni per dodici mesi - nella specie non erano ancora decorsi - dalla data in cui il proprietario stabilisce la residenza normale nell'ambito della Comunità.

2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l'intimata replica con controricorso.

 

Considerato che

 

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle dogane deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del reg. CE n. 1186/2009 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, 79 e 134 del reg. CE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (CDU) e 135 e segg. del Reg. Delegato UE n. 2446/2015 della Commissione (RD), sostenendo che, diversamente da quanto affermato dalla CTR, la circostanza che l'introduzione nel territorio dello Stato dell'autovettura, immatricolata all'estero, di proprietà della contribuente, avente residenza normale in Italia fin dal 9 settembre 2016 - circostanza che escludeva l'applicabilità del regime dell'ammissione temporanea del bene - fosse comunque sottoposta a franchigia non escludeva che la dichiarazione in dogana dovesse essere contestuale alla sua introduzione, come previsto dalle disposizioni censurate.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 282, 292, 295bis e 301 TULD, D.P.R. n. 633 del 1972, n. 65, artt. 67 e 70 nonché art. 198, par. 1, lett. a), CDU, sostenendo che l'affermazione della CTR secondo cui "l'omessa segnalazione alle Dogane dell'immissione sul suolo nazionale di un veicolo immatricolato all'estero non si può configurare, come sostenuto dall'appellante, contrabbando illecito ma una semplice irregolarità formale risolvibile nel periodo di franchigia previsto (nel caso attuale nel momento che l'autovettura ritornerà nella disponibilità della proprietaria)", con conseguente annullamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e della confisca del bene, si pone in contrasto con le disposizioni censurate.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito indicate, con conseguente conferma della sentenza impugnata di rigetto dell'appello dell'ufficio, che va soltanto corretta in diritto ex art. 384 c.p.c., u.c..

4. Nella fattispecie in esame trova applicazione il regime di franchigia dai dazi e dall'iva, rispettivamente regolato, quanto ai dazi, dal reg. CE n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009, di rifusione del precedente regolamento CEE n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 e, quanto all'iva, dalla direttiva 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009.

5. In particolare e per quanto qui di interesse, il citato reg. CE n. 1186/2009 prevede:

- all'art. 3 che "Fatti salvi gli artt. da 4 a 11, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale della Comunità";

- all'art. 4 che "La franchigia è limitata ai beni personali che:

a) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati in possesso dell'interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale nel paese terzo di provenienza;

b) sono destinati a essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale.

Gli Stati membri possono inoltre subordinare la loro ammissione in franchigia alla condizione che per essi siano stati corrisposti, nel paese d'origine o nel paese di provenienza, i dazi doganali e/o i diritti fiscali cui sono normalmente soggetti";

- all'art. 5 che "1. Possono beneficiare della franchigia solo le persone che hanno avuto la residenza normale fuori del territorio doganale della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi.

2. Tuttavia le autorità competenti possono concedere deroghe alla norma di cui al paragrafo 1 qualora l'interessato abbia veramente avuto l'intenzione di dimorare fuori del territorio doganale della Comunità per una durata minima di dodici mesi";

- all'art. 7 che "1. Salvo circostanze particolari, la franchigia è accordata solo per i beni personali dichiarati per la libera pratica entro un termine di dodici mesi dalla data alla quale l'interessato ha stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità.

6. L'immissione in libera pratica dei beni personali può essere effettuata in più tempi entro il termine di cui al paragrafo 1".

7. Premesso che nel caso di specie non sono in contestazione i requisiti previsti dall'art. 4 (qualificazione dell'autovettura introdotta nel territorio dello Stato quale bene personale non consumabile, suo possesso da parte della contribuente e suo utilizzo, sia precedente, per il termine previsto, che successivo all'introduzione) e art. 5 (residenza normale della contribuente nel territorio dello Stato), osserva il Collegio che il termine di dodici mesi fissato dall'art. 7, par. 1, del citato Reg. CE, per beneficiare della franchigia dai dazi doganali per i beni personali del soggetto importatore, riguarda il periodo massimo (decorrente dalla data alla quale l'interessato ha stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità) entro il quale quest'ultimo può introdurre nel territorio dello Stato, anche "in più tempi" (par. 2), i propri beni personali godendo della franchigia, sicché sotto tale profilo è errata in diritto l'affermazione della CTR secondo cui la contribuente beneficiava del termine di un anno, nella specie non ancora decorso, per effettuare la dichiarazione doganale dell'introduzione della propria autovettura nel territorio nazionale.

8. Va però rilevato che con riferimento a tali beni l'art. 212-bis del medesimo Regolamento (reg. CE n. 1186/2009) che stabilisce che, "Quando la normativa doganale prevede che una merce possa beneficiare di un trattamento tariffario favorevole, a motivo della sua natura o della sua destinazione particolare, di una franchigia o di un esonero totale o parziale dai dazi all'importazione o dai dazi all'esportazione a norma degli artt. 21, 82, 145 o da 184 a 187, tale trattamento favorevole, tale franchigia o esonero è altresì applicabile ai casi in cui sorge un'obbligazione doganale a norma degli artt. da 202 a 205, 210 o 211, a condizione che il comportamento dell'interessato non implichi né manovra fraudolenta né negligenza manifesta e quest'ultimo fornisca la prova che sono soddisfatte le altre condizioni per l'applicazione del trattamento favorevole, della franchigia o dell'esonero".

9. Come precisato in Cass. n. 20076 del 2022, la versione iniziale dell'art. 212-bis è stata inserita dal regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, il dodicesimo "considerando" del quale stabilisce che "... se la normativa comunitaria prevede una franchigia o un'esenzione da dazi all'importazione o all'esportazione, questa franchigia o questa esenzione deve potersi applicare in ciascun caso, prescindendo dalle condizioni in presenza delle quali sorge un'obbligazione doganale; che, in siffatta situazione, qualora le norme di procedura doganale non siano rispettate, l'applicazione del dazio normale non sembra costituire una sanzione adeguata".

10. Disposizioni speculari si trovano nella direttiva n. 2009/132/CE in materia di IVA.

11. Evidenzia il considerando 3 del regolamento n. 1186/2009, il quale riproduce il secondo considerando del precedente reg. CE n. 918/83, che le franchigie doganali ivi previste sono giustificate dal fatto che è ammissibile non tassare merci importate nel territorio dell'Unione se "le condizioni particolari dell'importazione delle merci non richiedono l'applicazione delle misure abituali di protezione dell'economia". Si è difatti considerato, come si evince dai lavori preparatori del reg. CE n. 918/83, che "i beni ammessi in franchigia sono importati in condizioni tali che non possono né competere effettivamente con le analoghe produzioni comunitarie né compromettere il gettito fiscale degli Stati membri". Sicché, interpellata sull'interpretazione di disposizioni del reg. CE n. 918/83, la giurisprudenza unionale ha evidenziato che gli "obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione al momento dell'adozione (di tale) regolamento (...) consist(eva)no nel semplificare, da un lato, lo stabilimento della nuova residenza nello Stato membro e, dall'altro, il lavoro delle autorità doganali di tale Stato membro" (Corte giust. Causa C-487/11, T., punto 24).

12. Ne consegue che, nel caso di specie, richiamando quanto affermato nel dodicesimo "considerando" della versione iniziale dell'art. 212-bis inserita dal  regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, secondo cui "qualora le norme di procedura doganale non siano rispettate, l'applicazione del dazio normale non sembra costituire una sanzione adeguata" e considerato che non è stato nemmeno dedotto che la contribuente abbia tenuto un comportamento che implicasse una "manovra fraudolenta" o una "negligenza manifesta", cui l'art. 212-bis citato condiziona l'applicazione della franchigia, mentre è pacifico, come si è sopra detto, la sussistenza delle altre condizioni per l'applicazione della franchigia, deve pervenirsi alla conclusione che la contribuente non è incorsa nel contestato "contrabbando" dell'autovettura, ma nemmeno le erano applicabili i dazi e l'IVA per l'importazione della stessa.

13. Conclusivamente, il ricorso va rigettato intendendosi corretta in diritto la sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., come precisato al precedente p. 7, con integrale compensazione delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.