Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 luglio 2016, n. 14768

Fondo Autoferrotranvieri - Soppressione - Ricalcolo della pensione - Nuovo computo del trattamento pensionistico

 

Svolgimento del processo

 

A. Z., premesso che a seguito di soppressione del Fondo Autoferrotranvieri, avvenuta con d.lgs n. 414/1996, aveva visto transitare, in base a tale normativa, la sua posizione contributiva esistente presso quel Fondo, dapprima, all'I.N.P.D.A.I e poi, a decorrere dall'1/1/2003, all'Inps, per effetto della legge 27.12.2002 n. 289 che aveva soppresso l'I.N.P.D.A.I., e ritenendo di essersi vista determinare in modo erroneo la domanda di ricalcolo della pensione formulata in base alle aliquote di rendimento ed alle scale di accrescimento vigenti presso il Fondo Autoferrotranvieri, chiese ed ottenne dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma il riconoscimento del diritto al nuovo computo del trattamento pensionistico secondo la predetta modalità, con esclusione del cosiddetto limite soggettivo, corrispondente alla misura massima della pensione dovuta ai soggetti che disponevano della sola contribuzione presso l'INPDAI. Conseguentemente il ricorrente si vide accogliere la richiesta di condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione delle relative differenze economiche.

Tuttavia, a seguito di impugnazione dell'Inps, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 2.11 - 12.3,2010, ha accolto il gravame dell'istituto ed ha rigettato la domanda dello Z., dopo aver rilevato che la pensione non poteva essere superiore a quella massima erogabile dall'Inpdai secondo il regime in vigore al momento della maturazione del diritto, comprensivo dello "ius superveniens", rappresentato nella fattispecie dal tetto pensionabile e dai coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale correttamente applicati dall'istituto previdenziale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso A. Z. con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso l'Inps.

Rimangono solo intimati L. A., C. A., M. E. e G. D.

 

Motivi della decisione

 

1. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 295 c.p.c., della legge n. 848/1955 e della legge n. 12/2006, in quanto lamenta il mancato accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento che era stata avanzata sulla base della pendenza di altre questioni analoghe presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Secondo il ricorrente, stante la precettività delle sentenze della predetta Corte Europea, i giudici d'appello avrebbero dovuto sospendere il procedimento di secondo grado ai sensi dell'art. 295 c.p.c., almeno fino alla pronuncia di procedibilità dei ricorsi ex art. 56 del regolamento di procedura della C.E.D.U., sussistendo tra il procedimento in esame e quelli pendenti innanzi alla Corte Europea, sia un rapporto di mera pregiudizialità logica, sia un rapporto di pregiudizialità giuridica. In subordine il ricorrente solleva questione di costituzionalità della legge 9.1.2006, n. 12, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede, nei casi di procedimenti pendenti dinanzi alla C.E.D.U., l'obbligo per i giudici di applicare obbligatoriamente l'art. 295 c.p.c. per procedimenti identici in Italia, al fine di evitare condanne seriali nei confronti dello Stato italiano per procedimenti identici.

Osserva la Corte che tale motivo è infondato in quanto non supera la validità del rilievo espresso dalla Corte territoriale sia in merito alla riscontrata mancanza di corrispondenza tra la fattispecie in esame e quella proposta dinanzi alla Corte europea, sia in ordine alla verificata mancanza di delibazioni di ricevibilità dei ricorsi in quella stessa sede. Oltretutto, non si è in presenza di ipotesi di sospensione necessaria difettando la prova della pregiudizialità logico- giuridica del procedimento pendente innanzi alla Corte Europea rispetto a quello oggetto della presente impugnazione. Né è ravvisabile il prospettato vizio di incostituzionalità, per contrarietà agli artt. 3 e 24 Cost., della legge 9.1.2006, n. 12 (Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo) nella parte in cui non prevede per i procedimenti identici in Italia l'applicazione obbligatoria della norma di cui all'art. 295 c.p.c. sulla sospensione necessaria, posto che la predetta legge nazionale disciplina l'esecuzione di pronunzie già rese.

Si è, infatti, affermato (Cass. sez. 6-3, Ordinanza n. 22784 del 6.11.2015) che "la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. presuppone una necessaria pregiudizialità, esistente laddove nel giudizio, che abbia per parti le medesime della causa pregiudicata, debba adottarsi una pronuncia di portata vincolante, o che sia destinata a spiegare efficacia di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, sicché la decisione del processo pregiudicante è idonea a definire, in tutto o in parte, il tema dibattuto nel processo del quale si chiede la sospensione."

In effetti, la c.d. pregiudizialità tecnica o necessaria sussiste quando una controversia (pregiudiziale) costituisca l’indispensabile antecedente logico- giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, in ragione del fatto che il rapporto giuridico della prima rappresenta un elemento costitutivo della situazione sostanziale dedotta nella seconda, per cui il relativo accertamento si imponga nei confronti di quest'ultima con efficacia di giudicato, al fine di assicurare l’uniformità di decisioni (ex multis: Cass., Sez. un., ord. 27 luglio 2004, n. 14060, sent. 5 giugno 2000, n. 408, 11 aprile 1994, n. 3354; Sez. I, ord. 2 agosto 2007, n. 16995, 27 gennaio 2006, n. 1741; Sez. IlI, ord. 28 dicembre 2009, n. 27426, 25 maggio 2007, n, 12233 , 30 giugno 2005, n. 13950; Sez. lav., 24 gennaio 2006, n. 1285; Sez. VI, ord, 29 luglio 2014, n, 17235, 8 febbraio 2012, n. 1865, 9 dicembre 2011, n. 26469, 18 febbraio 2011, n. 3059).

Va aggiunto che la pregiudizialità necessaria si pone tra rapporti giuridici diversi, collegati in modo tale per cui la situazione giuridica della causa pregiudiziale si pone come elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa dipendente, la cui esistenza è dunque necessariamente presupposta dalla prima. Il rapporto dì pregiudizialità in senso tecnico è pertanto configurabile quando il petitum della domanda pregiudiziale costituisce al contempo la causa petendi o, per converso fatto paralizzante (impeditivo, modificativo, estintivo), della domanda dedotta nella causa dipendente.

In estrema sintesi, il nesso di pregiudizialità-dipenden2a intercorre tra distinti rapporti giuridici quando l'esistenza di uno dipende dall'esistenza o inesistenza dell'altro ed in base a ciò il fondamentale principio di unità dell'ordinamento giuridico impone la conformità tra giudicati.

Al di fuori di questa ipotesi la sospensione non è obbligatoria, perché come debitamente evidenziato dalla Suprema Corte nella citata ordinanza del 27 luglio 2004, n. 14060, essa determina l'arresto del processo dipendente per un tempo indeterminato «e certamente non breve (...) fino al passaggio in giudicato della decisione sulla causa pregiudiziale (...) onde evitare il rischio di conflitto tra giudicati», cosi dilatando i tempi della decisione finale del giudizio e le aspettative ad una sua rapida definizione che le parti che si oppongono alla sospensione legittimamente possono vantare.

2. Col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 181/97, dell’art. 1, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 58/1976, in relazione all'art. 5, primo e quarto comma, delta legge n. 44/73 ed all'art. 2 del D.M. 7/7/1973, nonché dell'art. 59, primo comma, della legge n. 449/97.

In pratica il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello ha fatto discendere dalla modifica dei coefficienti di rendimento introdotta nel 1988, con il d.m. n. 422/1988, l'effetto di sostituire il massimale pensionabile, in precedenza individuato con criteri oggettivi nell'80% della retribuzione pensionabile, con un "limite soggettivo", ottenuto applicando anche alla contribuzione del Fondo Autoferrotranvieri i coefficienti di rendimento introdotti presso l'INPDAI con il d.m. n. 422/1988. In tal modo, secondo il ricorrente, la Corte di merito ha finito per disapplicare l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 181/1997 che rappresenta, a decorrere dal 10/7/1997, l'unica disposizione in tema di massimale pensionabile INPDAI, l'art. 59, comma 1, I. n. 449/1997 che - con riferimento alle gestioni sostitutive - fa salvi i coefficienti preesistenti per la contribuzione, nonché l'art. 1 del dpr n. 58/1976 che - al secondo comma - fa riferimento alla pensione massima erogabile in astratto, trascurando, al tempo stesso, che il massimale al quale va confrontata la pensione complessiva si ricava direttamente dalla retribuzione pensionabile (80% di tale valore), quale che sia l'anzianità contributiva complessiva maturata dall'iscritto e quale che sia la sua retribuzione pensionabile (massimale oggettivo estrinseco al processo di liquidazione). Quindi, la sentenza impugnata, anziché porre a raffronto la pensione complessiva, ottenuta a seguito della distinta liquidazione dei periodi presenti presso l'INPDAI, con un valore ottenibile direttamente dal massimale di retribuzione pensionabile, nel determinare il limite massimo pensionabile .INPDAI ha errato nell'affermare apoditticamente che il d.m. n. 422/1988 ha mutato il parametro di riferimento, già individuato nell'80% della retribuzione pensionabile, per il solo fatto che a partire dal 1988 la pensione massima concretamente eseguibile da un dirigente INPDAI in base alla sola contribuzione INPDAI non potrebbe raggiungere l'80% della retribuzione pensionabile. Aggiunge il ricorrente che, se la disciplina relativa alla liquidazione della contribuzione trasferita non è stata modificata per effetto dell'entrata in vigore del D.M. del 1988, ciò significa che non è neppure mutato il parametro dell'80% in base al quale va calC.ta la retribuzione pensionabile per l'individuazione del limite di trattamento suscettibile di essere posto in pagamento, per cui non può ritenersi abrogato il criterio oggettivo di computo del massimale col criterio soggettivo aleatorio che fornisce, a posteriori, percentuali diverse da applicare alla retribuzione pensionabile. Ne consegue che sia l'art. 1, comma 2, del dpr n. 58/1976 che l'art. 3 del d.lgs. n. 181/1997 individuano nell'80% della base pensionabile l'unico limite legale al trattamento erogabile in caso di ricongiunzione contributiva. In definitiva, in base alla presente prospettazione difensiva, la natura premiale della concessione della facoltà di trasferire presso l'INPDAI la precedente contribuzione può giustificare il beneficio di mantenere il diritto all'applicazione delle scale di accrescimento e delle aliquote di commisurazione dei Fondi di provenienza, pur utilizzando quale parametro di calcolo della retribuzione pensionabile lo stipendio da dirigente.

3. Col terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione sotto altri profili dell’art. 1, commi 1 e 2, del d.p.r. 8/1/76 n. 58, del DM 7/7/73, del DM 25/7/88 n. 422, dell'art. 59, primo comma, della legge n. 449/97, dell'art. 111 della Costituzione e degli artt. 6 e 14 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione.

Si sostiene che la sentenza impugnata, nel riconoscere la validità del "limite soggettivo" individuato dall’Inpdai e dall'Inps, ha violato il principio della parità di trattamento poiché, a parità di anzianità complessiva, si discriminano tutti coloro, come il ricorrente, che hanno trasferito la contribuzione da altro fondo ed i pensionati iscritti esclusivamente all'INPDAI, per i quali - vigendo I rendimenti decrescenti per fasce di pensione di cui al D.M. n. 422/88 - diviene praticamente impossibile il raggiungimento dell'80% della retribuzione pensionabile. Inoltre, la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto della minore contribuzione ottenuta dal ricorrente rispetto all'anzianità contributiva massima prevista per l'INPDAI, né del maggior rendimento prodotto dalla contribuzione trasferita, fino al raggiungimento della pensione massima conseguibile in base ad una contribuzione esclusivamente INPDAI. Infine, il risultato cui è pervenuta la Corte territoriale sarebbe contrario al combinato disposto degli artt. 6 e 14 della C.E.D.U., poiché configgerebbe con la natura e la funzione del massimale, che vale a contenere gli effetti della liquidazione e non ad interferire con lo stesso procedimento di liquidazione, comportando la sostituzione del massimale oggettivo con uno soggettivo e riproducendo con criteri discriminanti II procedimento di liquidazione.

Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.

Le norme rilevanti per la decisione sono le seguenti:

1. a) Il D.P.R 8 gennaio 1976, n. 58, art. 1 (il quale detta norme per l'esecuzione della L. 15 marzo 1973 n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali): "il dirigente ... ha diritto ad una pensione annua ... pari a tanti trentesimi dell'80% della retribuzione media annua, di cui alla L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 7, per quanti sono gli anni di contribuzione all'Istituto medesimo con un massimo di trenta trentesimi".

2. b) La L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 5 (Norme integrative della L. 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali): "Per i dirigenti iscritti all'Inpdai i periodi precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto coperti da contribuzione obbligatoria, figurative e volontaria nella assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti ... sono riconosciuti validi ... ai fini della determinazione presso l'Istituto medesimo dell'anzianità contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l'assicurazione generale suddetta, secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro; ed il comma 4 estende la disciplina del comma 1 alle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, come quella dei dirigenti".

3. c) Il D.M. 7 luglio 1973, emanato in forza della L. 15 marzo 1973, n. 44 cit., art. 5: "Ai fini della determinazione della pensione, per le anzianità contributive acquisite in forza dei trasferimenti di cui ai commi precedenti sì applica la stessa retribuzione annua pensionabile stabilita per le anzianità contributive maturate presso l'Inpdai".

4. d) Il citato D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58, art. 1, comma 2: "L'ammontare della pensione comprensivo della quota parte derivante dall'esercizio della facoltà di cui alla L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 5, non può essere in ogni caso superiore a quello della pensione massima erogabile dall'Inpdai ai sensi del comma precedente".

Tanto premesso, si rileva che la Corte d'Appello, nell'accogliere l'impugnazione dell'INPS, ha aderito ai principi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 2223 del 2007, che ha affermato; "in tema di anzianità contributiva maturata presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi dall’INPDAI, alla stregua della disciplina che regola la materia - D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, L. n. 44 del 1973, art. 5, D.M. 7 luglio 1973 - sono previsti due distinti calcoli, operanti su piani diversi (citato D.P.R. n. 58, art. 1), l'uno rilevante per il calcolo della pensione, l'altro introdotto come limite in ogni caso all'importo della pensione, per cui questa non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall’INPDAI ai sensi del comma precedente, cioè secondo il regime generale dell'INPDAI, che non può non essere quello in vigore al momento della maturazione del diritto a pensione, con rinvio necessariamente formale, comprensivo dello "ius superveniens", nella specie l’introduzione del tetto pensionabile ed i coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale". La Corte d'Appello ha, quindi, prestato adesione al suddetto orientamento per il quale il rinvio di cui al D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2, ha introdotto nell'ordinamento il limite soggettivo costituito dall'impossibilità per il lavoratore che abbia esercitato l'opzione di cui alla L. n. 44 del 1973, art. 5, di conseguire una prestazione superiore a quella che gli sarebbe spettata se fosse stato iscritto per tutta la propria vita assicurativa presso l'INPDAl. Né tale assunto veniva incrinato dal dettato del D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, che si limitava a prevedere un ulteriore limite per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo, pari all'80 per cento della retribuzione pensionabile, determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Tale disciplina non suscita dubbi di legittimità costituzionale, né tanto meno di violazione delle citate norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: il limite è paritario per tutti i dirigenti assicurati all'INPDAI, né sussiste lesione del principio dell’affidamento perché la riduzione delle aspettative di pensione rispetto al fondo di provenienza - nella specie il fondo elettrico - dipende da un'opzione espressa in epoca successiva all'introduzione della norma comportante il limite, infine, il carattere formale del rinvio, confermato dall'art. 3 della d.lgs. n.181 del 1997, in attuazione della delega di cut alla legge n. 335 del 1995, conferita per l'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, esclude la pretesa abrogazione implicita dell'altro limite ex art. 1 comma 2, d.P.R. n. 58 cit., ad opera del d.lgs. n.181 del 1997, suscettibile di nuove disarmonie tra assicurati INPDAI.

Come detto in precedenza tali principi sono stati affermati con le sentenze n. 2223 e 2224 del 2007 di questa Corte e, successivamente, sono stati ribaditi con le più recenti pronunce n. 724 del 2009, n. 14467 del 2009, n. 9172 del 2010, n. 11668 del 2011 e n. 21665 del 14.10.2014.

A tale indirizzo, il Collegio intende dare continuità, pienamente condividendo le considerazioni che danno fondamento alle decisioni da ultimo citate e non ravvisando nelle censure del ricorrente argomenti che inficino la suddetta ricostruzione interpretativa.

Occorre precisare che la disciplina richiamata - nel delineare l'anzidetto procedimento separato di liquidazione della contribuzione trasferita, palesa una utilità evidente ove l'interessato non abbia raggiunto la "massima" anzianità contributiva dei quaranta anni, e proprio in ragione di ciò, questa Corte, fermo restando il principio sopra enunciato, con orientamento giurisprudenziale successivo alle prime pronunce sopra richiamate (cfr., Cass. n. 2415 del 2012 e decisioni nella stessa citate), ha sancito che il limite posto dal D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, non ha natura totalmente soggettiva, trattandosi, all'opposto di un limite commisurato alla pensione percepibile, a parità di retribuzione, con la massima anzianità pensionabile perseguibile presso l'INPDAI, potendo venire così in rilievo la storia assicurativa e contributiva del lavoratore, perché il confronto non è tra la pensione risultante dalla sommatoria e la pensione INPDAI commisurata alla sua propria anzianità, bensì al raffronto tra la pensione risultante dalla sommatoria e la pensione "massima" erogabile dall’IINPDAI, ove per pensione massima deve intendersi quella commisurata alla massima anzianità contributiva. Si deve quindi concludere che il rinvio "formale" non vale a sottrarre ogni effetto alla disposizione che prevede la conservazione, per la contribuzione trasferita, delle aliquote di rendimento dei Fondi di provenienza. Con l’ulteriore precisazione che la pensione massima erogabile in caso di massima anzianità contributiva rappresenta comunque un tetto non superabile.

Infatti, con la sentenza n. 2415 del 20.2.2012 della Sezione Lavoro di questa Corte si è statuito quanto segue: "In tema di trasferimento presso l’INPDAI di contribuzione versata presso li Fondo elettrici, previsto dall'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, l'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 8 gennaio 1976, n, 58, il quale recita: "L’ammontare della pensione comprensivo della quota parte derivante dall'esercizio della facoltà di cui alla legge 15 marzo 1973, n. 44, art. 5, non può essere in ogni caso superiore a quello della pensione massima erogabile dall'INPDAI ai sensi del comma precedente", contiene un rinvio non recettizio, per cui la pensione massima erogabile INPDAI non si determina, in conformità alla previsione originaria, in base a tanti trentesimi dell'80% della retribuzione annua media quanti sono gli anni di contribuzione (come prevedeva il d.P.R. n. 58 del 1986), ma, stante la natura formale del rinvio, occorre avere riguardo alla pensione massima INPDAI - cioè relativa all’Ipotesi di conseguimento della massima anzianità pensionabile - erogabile al momento del pensionamento e, quindi, applicando lo "jus superveniens", in base al quale si deve tenere conto dell'introduzione, nel sistema INPDAI, del coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale di cui al d.m. 25 luglio 1988, n. 422, emanato in forza del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, art. 3, commi 2 e 2 bis, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160. Tale disciplina non pone dubbi di legittimità costituzionale, dì per sé inammissibili con riguardo ad un d.m. dovendosi escludere la violazione del principio dell'affidamento e del "prò rata temporis" atteso che i coefficienti di rendimento del Fondo elettrici restano salvaguardati, dipendendo il minore importo della pensione esclusivamente dalla determinazione del limite massimo della pensione INPDAI, e non sussistendo alcuna disparità di trattamento tra pensionati iscritti solo all'INPDAI e pensionati che ivi hanno trasferito la contribuzione a parità di anzianità."

La Corte d'Appello, pertanto, ha correttamente ritenuto la sussistenza del duplice limite, così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo in favore dell'Inps.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese nei riguardi di L. A., C. A., M. E. e G. D. in quanto i medesimi sono rimasti solo intimati.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 3600,00, di cui € 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti degli altri intimati.