Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 marzo 2024, n. 8469

Tributi - Cartelle di pagamento - Imposte dirette - IVA - Scissione di società - Responsabilità per debiti - Solidarietà illimitata - Rigetto

 

Fatti di causa

 

La CTP di Vicenza rigettava i ricorsi riuniti proposti dalla M.I. Srl avverso diverse cartelle di pagamento, riguardanti imposte dirette e IVA, in relazione agli anni 2009 e 2010.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del Veneto rigettava l'appello proposto dalla società contribuente, rilevando che:

- le norme applicabili al caso in esame sono quelle previste dagli artt. 2506-quater, ult. comma, cod. civ. e 15 del D.Lgs. n. 472 del 1997, secondo le quali, nel caso di scissione di società, responsabili per i debiti, compresi quelli tributari, sono in solido sia la società risultante dalla trasformazione che quella originariamente obbligata;

- l'art. 173, commi 12 e 13 del TUIR, invocato dalla contribuente, non si riferisce ai debiti, bensì al diverso tema dell'individuazione del soggetto obbligato agli adempimenti tributari (tenuta della contabilità, dichiarazioni annuali, ecc.) per i periodi di imposta anteriori alla scissione;

- l'agente della riscossione può emettere e notificare cartelle di pagamento anche nei confronti di soggetti diversi da quelli a carico dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo, in conformità alle disposizioni sulla responsabilità per debiti tributari, senza che sia necessaria un'ulteriore attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria;

Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a quattro motivi.

L'A. resisteva con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 173, comma 13, del TUIR e 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che la ricorrente, in quanto beneficiaria di un atto di scissione parziale, fosse solidalmente responsabile dei debiti tributari della società scissa (la W. Srl).

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, "In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione, rispondono, ai sensi dell'art. 173, comma 13, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come conferma l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506 bis, comma 2 e 2506 quater, comma 3, cod. civ., prevedono limiti precisi" (ex multis, Cass. n. 13059 del 24/06/2015).

1.3 In forza della disciplina prevista dalle richiamate disposizioni tributarie - le quali prevalgono, per il principio di specialità, sull'art. 2506-quater, comma 3, cod. civ. - la responsabilità per i debiti fiscali, fermi gli obblighi erariali in capo alla società scissa e a quella designata, si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente, tenuto conto altresì del principio dell'unitarietà dell'imposta, a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, rispondendo tale differente trattamento all'esigenza di un'agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018 (Cass. n. 3233 del 10/02/2021; Cass. n. 31591 del 6/12/2018).

2. Con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 173, comma 13, del TUIR, 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che non fosse necessaria la previa notificazione dell'atto impositivo anche alla società contribuente, in qualità di coobbligato in solido in posizione paritaria, nei confronti della quale andava elevato un ruolo esattoriale autonomo.

3. Con il terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l'illegittimità delle cartelle impugnate, in quanto non erano state notificate alla contribuente entro il termine di decadenza previsto dalla legge.

3.1 Anche i predetti motivi, che per connessione vanno esaminati unitariamente, sono infondati.

3.2 In tema di obbligazioni solidali per i debiti tributari è stato affermato che non è necessaria la formazione di atti di accertamento prodromici nei confronti del coobbligato, atteso che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti (ex multis, Cass. n. 27189 del 22.12.2014).

3.3 Il richiamato principio ha trovato applicazione anche nei casi di scissione, avendo questa Corte condivisibilmente affermato che nei confronti delle società beneficiarie solidalmente responsabili possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge e compiute le attività di riscossione, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'amministrazione, salvo a consentire alle società coobbligate, su loro istanza, di partecipare ai suddetti procedimenti riguardanti la società scissa, eventualmente proseguiti presso la designata, e di prendere cognizione dei relativi atti (Cass. n. 23342 del 16/11/2016).

3.4 Con specifico riguardo alla decadenza, poi, è stata sottolineata l'estraneità all'obbligazione tributaria della concezione tipicamente civilistica di quest'istituto: l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici che la decadenza presidia nel diritto civile per mezzo della regolazione del conflitto d'interessi fra le parti non trova rispondenza nel diritto tributario (Cass. Sez. U. n. 8094 del 2020, punto 10.1).

3.5 Non è necessario, pertanto, che la cartella esattoriale sia notificata anche alla società beneficiaria nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'ente creditore che agisce per mezzo dell'agente della riscossione aziona un titolo, costituito dal ruolo che si è formato nei confronti del proprio debitore d'imposta, obbligato in via principale, e che diviene riferibile alla coobbligata, anche se in base a presupposti distinti (Cass. n. 24582 del 10.08.2022 e n. 32469 del 3.11.2022).

3.6 Qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, quindi, la tempestiva notificazione della cartella nei confronti di uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 (Cass. n. 24582/2022 cit.).

4. Con il quarto motivo, deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sollecitando l'eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale per valutare la legittimità costituzionale degli artt. 173, comma 13, TUIR e 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., o, in subordine, la sospensione del processo, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla medesima questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza n. 322 del 2015 dalla CTP di Pisa.

4.1 La richiesta è infondata, essendosi la Corte costituzionale già pronunciata sulla legittimità costituzionale delle predette norme con la prima citata sentenza n. 90 del 2018.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato e la società soccombente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la M.I. Srl al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate - Riscossione delle spese liquidate in complessivi Euro 18.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.