Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 dicembre 2019, n. 31614

Tributi - Imposta erariale sul consumo di energia - Contratti cd. di "service" - Violazioni - Atto di irrogazione di sanzioni - Incertezza normativa - Disapplicazione sanzioni - Esclusione

 

Osservato che

 

I'AGENZIA DELLE DOGANE emise nei confronti della G.F. S.P.A. (società poi incorporata dalla MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.) un atto di irrogazione di sanzioni per violazioni in materia di imposta erariale sul consumo di energia, dairi.4.2001 al 31.8.2006;

che la MANUTENCOOP impugnò tale provvedimento innanzi alla C.T.P. del Piemonte che, con sentenza n. 2290/2014 accolse parzialmente il ricorso, rideterminando le sanzioni. Tale sentenza fu quindi impugnata, in via principale, dall'AGENZIA DELLE DOGANE e, in via incidentale, dalla MANUTENCOOP, innanzi alla C.T.R. del Piemonte che, con sentenza 1241/2017, depositata l'11.9.2017, rigettò il gravame principale ed accolse quello incidentale, annullando il provvedimento di irrogazione delle sanzioni stante l'incertezza normativa oggettiva in relazione alla natura dei cd. contratti di "service" ed al trattamento fiscale da applicare alla fornitura di energia elettrica da parte del locatore ed in favore dei conduttori, osservando - per quanto in questa sede rileva - come, in un contesto di merito decisamente variegato, il primo intervento di legittimità riferibile a tali contratti risalisse solamente al 2013, in un quadro connotato, peraltro, da assenza di prassi e chiarimenti;

che avverso tale sentenza I'AGENZIA ha infine proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, cui ha resistito la MANUTENCOOP con controricorso;

che la R. S.P.A. (nuova denominazione assunta, nelle more del giudizio, dalla MANUTENCOOP) ha depositato, altresì, memoria ex art. 380-bis. 1 cod. proc. civ.;

Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 per avere la C.T.R. erroneamente ravvisato, nella specie, la ricorrenza di un'ipotesi di incertezza normativa oggettiva; che il motivo è fondato;

che in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi dell'art. 10 della I. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cass., Sez. 5, 1.2.2019, n. 3108, Rv. 652716-01); che, in particolare, l'incertezza normativa oggettiva è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 13.6.2018, n. 15452, Rv. 649184-01); che - come già di recente osservato, in un caso analogo, da Cass., Sez. 5, 22.9.2017, n. 22158 - le norme in esame (artt. 52-55 del T.U.A.) non pongono un problema di esegesi del dettato normativo per contenuti, oggetto e destinatari, in sé di piana interpretazione ma, al più, di valutazione dei fatti; che, d'altra parte, ad escludere l'incertezza normativa oggettiva, nel caso di specie, è la stessa Cass. 22008 del 2013 citata in motivazione dalla C.T.R., la quale evidenzia chiaramente (cfr. § 1.4.4.) come "Né rileva che per tale cessione non fosse stato convenuto dalle parti un prezzo ad hoc, essendo, per lo più ("la maggior parte delle volte"), tale fornitura ricompresa nel corrispettivo globale per il "service" fornito (godimento di una porzione di immobile con le relative utilità), o addirittura effettuata - in rari casi - gratuitamente. Quel che rileva, infatti, ai fini dell'assunzione della qualità di "cliente grossista", è che l'energia acquistata dalla contribuente non venga utilizzata dal solo soggetto acquirente, ma venga ceduta ad altri soggetti dotati di una propria autonomia gestionale, sia pure dietro un corrispettivo a forfait che cumuli il prezzo dell'energia a quello di altre utilità del pari fornite dal cedente. D'altro canto, anche la stipula di contratti a titolo gratuito, come il comodato, non è tale da escludere (a differenza dagli atti di liberalità) un interesse patrimoniale del cedente, sia pure indiretto, (Cass. 4912/96); interesse tanto più evidente, nel caso concreto, in quanto le ditte cessionarie erano imprese rientranti nel medesimo polo industriale" (d'altra parte, per ulteriormente corroborare la conclusione della insussistenza degli estremi previsti dall'art. 8 cit., si evidenzia come, in sede di liquidazione delle spese, questa Corte non ha ritenuto sussistenti, nell'occasione, gli estremi per procedere alla loro compensazione);

che - contrariamente a quanto sostenuto dalla C.T.R. - neppure milita, a favore della tesi della incertezza oggettiva, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito contrastanti, tali divergenze assumendo rilievo unicamente con riferimento alla giurisprudenza della S.C., alla quale soltanto spetta assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, ai sensi dell'art. 65 del r.d. n. 12 del 1941 (Cass., Sez. 5, 6.2.2019, n. 3431, Rv. 652523-01); Ritenuto, dunque, che il ricorso vada accolto, con conseguente cassazione della gravata decisione e rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, affinché decida la controversia attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, affinché decida la controversia attenendosi ai principi che precedono, liquidando, altresì, le spese del giudizio di legittimità.