Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 giugno 2021, n. 17196

Inefficacia del trasferimento del ramo d'azienda - Persistenza del rapporto di lavoro con la cedente - Autonomia funzionale del ramo di azienda e preesistenza - Servizi qualificabili come labour intensive, cioè realizzabili essenzialmente a mezzo della prestazione dei dipendenti ivi addetti

 

Rilevato in fatto e in diritto

 

1. Con sentenza n. Ili depositata il 17.1.2016 la Corte di appello di Firenze, confermando la pronuncia del Tribunale di Siena, accoglieva la domanda proposta da S.C., dipendente della Banca Monte dei Paschi di Siena assegnata alle attività di back office, di accertamento dell'inefficacia del trasferimento del ramo d'azienda effettuato in data 31.12.2013 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena alla F. s.r.l. con conseguente persistenza del rapporto di lavoro con la detta società sin dal dicembre 2007 e con condanna della MSD al risarcimento del danno.

2. La Corte distrettuale (in conformità con altre decisioni già adottate) ha rilevato che: il complesso di beni organizzati per la prestazione dei servizi di back office da fornire "in prevalenza" al gruppo Monte dei Paschi di Siena ceduto alla società F. era il risultato di una precedente cessione dal Consorzio Operativo di Gruppo di Banca Monte dei Paschi di Siena alla banca nel marzo 2013, di un successivo accentramento dei servizi (presso la divisione interna della banca denominata DAACA) e di un successivo scorporo (concernente le attività di assistenza, operatività di rete, attività amministrative e credito, incassi e pagamenti, monetica, attività ausiliarie, attività aziendali e contabili) finalizzato alla cessione alla F. stessa; coevo alla cessione del ramo di azienda, la società F. (e la società partecipata A. s.p.a.) aveva stipulato due contratti di appalto per "utilizzare" nella prestazione dei servizi appaltati "gli applicativi e le infrastrutture di I.T. messe a disposizione del COGMPS-Consorzio della banca" in forza dei quali il Consorzio si impegnava a prestare a F. "gli applicativi, incluse le relative licenze, e le infrastrutture relative ai servizi di I.T. necessari ai fini della fornitura dei Servizi"; era pacifico che la F. svolgeva la propria attività esclusivamente in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena e che i servizi si svolgono e devono svolgersi necessariamente a mezzo del sistema informativo (applicativi e infrastrutture) "messo a disposizione" dal Consorzio (il cui fondo, ossia il 99,73%, è riferibile a Banca Monte dei Paschi di Siena). Riassunta sinteticamente la normativa e la giurisprudenza comunitaria concernente l'individuazione del requisito dell'autonomia del ramo di azienda ed esposto l'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità che concentra l'analisi della preesistenza del ramo e dell'autonomia funzionale (piuttosto che sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, anche grazie a coevi o successivi contratti di appalto) sull'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto, la Corte territoriale ha ritenuto che le attività di back office già svolte dalla divisione DAACA della banca non costituivano servizi qualificabili come labour intensive, cioè realizzabili essenzialmente a mezzo della prestazione dei dipendenti ivi addetti (che non risultavano dotati di particolare know how), essendo stato accertato che - ai fini dello svolgimento di detti servizi - erano indispensabili beni materiali e soprattutto beni immateriali costituiti dagli applicativi e dalle infrastrutture di I.T., rimasti nella esclusiva disponibilità della banca, con conseguente carenza di autonomia del ramo di azienda ceduto e relativa inefficacia della cessione in mancanza, ex art. 1406 cod.civ., del consenso dei lavoratori trasferiti.

3. Avverso la detta sentenza la banca e la società F. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione affidati, rispettivamente, a sei ed a tre motivi. La lavoratrice ha resistito con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria.

4. in data precedente all'udienza, la lavoratrice ha depositato istanza di rinunzia agli atti del giudizio notificata alle ricorrenti; la banca e la società hanno depositato verbale di conciliazione intervenuto in sede sindacale ove risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che - in caso di fasi giudiziali ancora aperte - verrà richiesta la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese per intervenuta transazione.

5. il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione essendo sopravvenuto un mutamento della situazione evocata in giudizio;

6. le spese di lite sono compensate in aderenza alla richiesta delle parti.

 

P.Q.M.

 

Dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.