Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 giugno 2023, n. 15717

Avvisi di addebito e cartelle di pagamento - Contributi previdenziali INPS - Premi assicurativi INAIL - Obbligo di previa notifica - Intimazione di pagamento - Procedimento notificatorio delle cartelle - Interruzione della prescrizione delle istanze di dilazione e dei relativi pagamenti - Prescrizione delle sanzioni - Mancata tempestiva opposizione alle cartelle - Rigetto

 

Fatti di causa

 

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di L’Aquila ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che, in contraddittorio con INPS, INAIL e ADER, aveva rigettato l’opposizione svolta dall’attuale ricorrente avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa in riferimento a plurimi avvisi di addebito e cartelle di pagamento relativi a contributi previdenziali INPS e premi assicurativi INAIL.

2. Per la Corte di merito non rilevava, stante la natura dell’atto impugnato (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e non iscrizione d’ipoteca), la dedotta violazione dell'art. 50,co.2 d.P.R. n.603 del 1977 (ndr art. 50,co.2 d.P.R. n. 602 del 1973), per essere l'obbligo di previa notifica di avviso di intimazione prescritto solo con riferimento alla procedura di espropriazione e non già con riferimento all’iscrizione ipotecaria; gli atti prodromici - cartelle di pagamento e avvisi di addebito - tutti ritualmente notificati, non erano stati opposti nei termini di legge, per cui il credito contributivo era definitivamente acclarato, con conseguente inammissibilità del ricorso quanto alle doglianze, ivi contenute, attinenti alla regolarità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito (proposte oltre il termine perentorio di giorni sessanta); quanto al termine di prescrizione quinquennale, maturato nel periodo successivo alla notifica degli atti di riscossione (cartelle ed avvisi), l'efficacia dell’istanza di dilazione, interruttiva della prescrizione, si estendeva alle sanzioni e, in conclusione, la prescrizione era maturata solo per alcune delle cartelle opposte.

3. Per la Corte, in definitiva, il credito contributivo e assicurativo era risultato definitivamente accertato sia perché negato genericamente, sia perché gli atti prodromici non erano stati tempestivamente opposti; quanto alle spese di lite, lo sgravio di una sola fra le plurime cartelle di pagamento non si riverberava sul generale principio di soccombenza.

4. Avverso tale sentenza la snc I.C.D., di D.M.D.B.C. & C. ha proposto ricorso affidato a quindici motivi, avverso il quale INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., INAIL e ADER hanno depositato controricorso e quest’ultima ha proposto ricorso incidentale avverso il quale non sono state svolte attività difensive.

 

Ragioni della decisione

 

5. Con i motivi di ricorso si deduce variamente: violazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. n.603 del 1973 (ndr artt. 50 e 77 d.P.R. n.602 del 1973) (primo), dell'art. 26 d.lgs. n.602 del 1973 (secondo) dell'art. 26 cit. e artt. 1355, 2697 cod.civ. e artt. 115, 116 cod.proc.civ. (terzo), dell'art. 294 cod.civ. (quarto), degli artt. 115, 116, 2697 cod.civ. (quinto), degli artt. 2943, 2944 cod.civ. e art. 3 l. n. 335 del 1995 (sesto), dell'art. 2697 cod.civ. (settimo), dell'art. 112 cod.proc.civ. (ottavo, nono, decimo, undicesimo), dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1977 (ndr art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973) e dell'art. 7 legge n.212 del 2002 (ndr art. 7 legge n.212 del 2000) (dodicesimo), dell'art. 2697 cod.civ. e artt. 115, 116 cod.proc.civ. (tredicesimo), dell'art. 112 cod.proc.civ. (quattordicesimo), degli artt. 91, 92 e 336 cod.proc.civ..

6. Il primo motivo di ricorso, con il quale si reputa necessaria l’intimazione di pagamento ove l’iscrizione d’ipoteca avvenga oltre l’anno dalla notifica della cartella, è infondato atteso che, da un canto, nel caso all'esame si tratta dell'impugnazione di un preavviso d’iscrizione ipotecaria e non di un'iscrizione ipotecaria, e che, dall’altro, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto dell'espropriazione forzata, configurandosi in termini di procedura ad essa alternativa, così che non è richiesta la previa intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. Cass. 10272 del 2021 ed i precedenti richiamati).

7. Infondato è anche il secondo motivo, incentrato su sollecitazione a rimeditare, vanamente,

l’orientamento di legittimità consolidato secondo cui la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (cfr., fra tante, Cass. n. 4160 del 2022 ed i precedenti richiamati).

8. Il terzo motivo, attinente al procedimento notificatorio delle cartelle e degli atti presupposti, è inammissibile perché carente di specificità, per essere formulato tramite il richiamo ad una serie indistinta di deduzioni proposte nel giudizio di appello.

9. Ad ogni buon conto, per il profilo relativo all'onere della prova della incompletezza degli atti ricevuti, il motivo risulta infondato alla luce della giurisprudenza della Corte secondo cui in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o la diversità dello stesso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (fra le tante, Cass. n. 16528 del 2018).

10. Sono infondati anche il quarto e il quinto motivo di ricorso - con i quali si pretende di rimettere in discussione l’affermata idoneità ad interrompere la prescrizione delle istanze di dilazione e dei relativi pagamenti - in applicazione del principio espresso da questa Corte di legittimità (fra le altre, Cass. 24555/2010) secondo cui il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.

11. Peraltro, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione (fra tante, v. Cass. n. 10327 del 2017).

12. Nel caso di specie la Corte territoriale ha rinvenuto il comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà di non riconoscere la pretesa contributiva non solo nelle istanze di dilazione ma anche nei correlati versamenti rateali e pagamenti spontanei confermando la decisione di primo grado attributiva di valenza interruttiva ai pagamenti spontanei posti in essere dal debitore.

13. E‘ infondato anche il sesto motivo di ricorso - volto a far rimeditare la soluzione della Corte di merito in tema di prescrizione delle sanzioni - alla luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione dell’automaticità prevista dalle fonti normative, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili (v., fra tante, Cass. n.29751 del 2022).

14. Il settimo motivo di ricorso - in tema di regolazione della prova della debenza dei crediti portati dalle cartelle - per quanto carente di specificità, è infondato per il rilievo assorbente per cui la mancata, tempestiva opposizione alle cartelle e agli avvisi di addebito ha reso incontestabili i relativi crediti, per contributi, premi, sanzioni e accessori.

15. Le medesime ragioni di preliminare inammissibilità e assorbente infondatezza si riverberano sui motivi dall'ottavo al tredicesimo.

16. Il tredicesimo mezzo d’impugnazione, peraltro, ripropone, con altrettanta genericità, doglianze che, per le medesime ragioni, non avevano superato il vaglio della Corte d'appello ed ora, con il ricorso all’esame, si offrono al vaglio di legittimità, replicando, ancora e inammissibilmente, che «il motivo di opposizione non era generico né esplorativo e quindi andava esaminato nel merito e accoglierlo perché l'onere della prova di un credito spettava ai resistenti».

17. E‘ infondato anche il quattordicesimo motivo: sulla doglianza costituente il fulcro del mezzo d’impugnazione all’esame (con il quale si assume che i giudici del gravame non abbiano esaminato la censura inerente le spese per il fermo ammnistrativo), la Corte d'appello non ha omesso di pronunciarsi, per avere, invece, implicitamente rigettato detto motivo di gravame, come ben risulta dal tenore complessivo della sentenza.

18. Anche il quindicesimo motivo di ricorso - la cui doglianza investe la regolazione delle spese del primo grado e la relativa condanna integrale, confermata in appello, sia pur ridotta nel quantum - è infondato alla luce del principio secondo cui, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi; e, ancora, che, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione, in concreto, del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (v., fra tante, Cass. n. 4608 del 2021, ed ivi ulteriori precedenti).

19. Infondato è anche il ricorso incidentale proposto da Agenzia delle Entrate – Riscossione, alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non comporta anche la conversione del termine di prescrizione breve quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995, in quello ordinario decennale (Cass.,Sez.Un., n. 23397 del 2016 e successive conformi, fra le tante, Cass. n. 1826 del 2020).

20. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

21. L’esito del giudizio di legittimità consiglia la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta entrambi i ricorsi; spese compensate.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, principale e incidentale, ex art.13,co. 1, se dovuto.