Legislazione - AGENZIA DELLE DOGANE - Determinazione 01 giugno 2021, n. 172999/RU

Regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta

 

CAPO 1

(DISPOSIZIONI GENERALI)

 

Articolo 1

(Finalità)

 

1. Le disposizioni del presente provvedimento definiscono, in attuazione dell’articolo 110, comma 7-ter del T.U.L.P.S., le regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente.

 

Articolo 2

(Nomenclatore)

 

1. Ai soli fini del presente provvedimento, si intende per:

a) ADM: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) apparecchio: un apparecchio o congegno da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., completo esclusivamente delle componenti necessarie al suo corretto funzionamento, ivi incluse le componenti sensibili;

c) apparecchio comma 7a): l’apparecchio, appartenente alla categoria di cui all’articolo 110, comma 7, lettera a), del T.U.L.P.S., di tipo elettromeccanico, privo di monitor, attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabile unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuisce, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, il premio, consistente in prodotti di piccola oggettistica, non convertibile in denaro o scambiabile con premi di diversa specie, il cui valore non è superiore a venti volte il costo della partita;

d) apparecchio comma 7c): l’apparecchio, appartenente alla categoria di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c), del T.U.L.P.S., basato sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuisce premio, per il quale la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore;

e) apparecchio comma 7c-bis): l’apparecchio, appartenente alla categoria di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c-bis) del T.U.L.P.S., meccanico o elettromeccanico differente dagli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a) e c) del T.U.L.P.S., attivabile con moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento e che può distribuire tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita;

f) apparecchio comma 7c-ter): l’apparecchio, appartenente alla categoria di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c-ter) del T.U.L.P.S., meccanico o elettromeccanico, per il quale l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;

g) certificato, il certificato di esito positivo della verifica tecnica di conformità alle regole tecniche di produzione e funzionamento degli apparecchi eseguita dagli OdV;

h) gestore, colui che, iscritto al Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all’art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, una volta entrato in vigore, esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi, per i quali è titolare del relativo nulla osta per la messa in esercizio, posseduti a qualunque titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli od associazioni di qualunque specie.

È equiparato al gestore l'esercente del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso in cui egli ne sia proprietario;

i) importatore: il soggetto che, iscritto al Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all’art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, una volta entrato in vigore, immette in libera pratica nel territorio italiano, per essere ivi tecnicamente verificati od installati, apparecchi finiti in ogni loro parte e prodotti fuori dal territorio comunitario;

j) nulla osta di distribuzione, il titolo autorizzatorio previsto dal comma 4 dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni;

k) nulla osta per la messa in esercizio, il titolo autorizzatorio previsto dal comma 5 dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni;

l) OdV: organismo di certificazione convenzionato con ADM, il cui elenco è reso pubblico sul sito di ADM all’indirizzo www.adm.gov.it;

m) produttore: il soggetto che, iscritto al Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all’art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, una volta entrato in vigore, costruisce un apparecchio nel territorio comunitario e intende commercializzarlo nel territorio italiano;

n) regole tecniche previgenti, le regole tecniche di produzione e funzionamento degli apparecchi di cui al decreto interdirettoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d’intesa con il Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza 8 novembre 2005, così come modificato dal decreto interdirettoriale 20 aprile 2011;

o) regole tecniche vigenti, le regole tecniche di produzione e funzionamento degli apparecchi di cui alla determinazione direttoriale n. 151294/RU del 18 maggio 2021;

p) tagliando: il supporto, anche cartaceo, emesso direttamente dall’apparecchio, che riporta un punteggio unitario, valido esclusivamente all’interno del locale ovvero dell’esercizio nel quale l’apparecchio è installato, idoneo, anche attraverso accumulo di una pluralità di identici supporti, al ritiro di oggetti di modico valore;

q) T.U.L.P.S.: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, recante l’approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

r) elenco apparecchi AMEE, l’elenco degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. non soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito ai sensi dell’articolo 18-ter, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; (1)

s) apparecchi AMEE, gli apparecchi da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici senza vincita in denaro previsti dall’articolo 110, comma 7, lettere c-bis) e c-ter), individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fra quelli basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o sono privi di interazione con il giocatore e che non distribuiscono tagliandi. (1)

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(1) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), Determinazione 28 dicembre 2022, n. 624151/RU.

 

CAPO 2

(REGOLE AMMINISTRATIVE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE E PER LINSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI)

 

Articolo 3

(Regole per gli apparecchi prodotti o importati a decorrere dal giugno 2021)

 

1. Gli apparecchi prodotti o importati a decorrere dal 1° giugno 2021 devono essere conformi alle prescrizioni stabilite dall’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. e alle regole tecniche vigenti, nonché alle altre disposizioni normative operanti in materia.

2. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, gli importatori e i produttori degli apparecchi presentano ad uno degli OdV un esemplare di ogni modello di apparecchio che intendono produrre o importare per la verifica di conformità alle disposizioni normative e alle regole tecniche vigenti.

3. A conclusione della verifica effettuata da uno degli OdV, in caso di esito positivo, ADM rilascia certificazione di esito positivo della verifica tecnica di conformità.

4. La distribuzione sul territorio nazionale degli apparecchi prodotti o importati è subordinata al rilascio da parte di ADM del nulla osta di distribuzione previsto dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni.

5. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio di cui al precedente comma gli importatori e i produttori presentano richiesta ad ADM nella quale autocertificano la conformità degli apparecchi prodotti o importati all’esemplare di modello certificato, nonché alle disposizioni normative vigenti.

6. L’installazione degli apparecchi è subordinata al rilascio da parte di ADM del nulla osta per la messa in esercizio previsto dall’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.

7. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio di cui al precedente comma e del dispositivo di identificazione elettronica, i gestori degli apparecchi presentano richiesta ad ADM indicando la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui intendono installare l’apparecchio.

8. Gli apparecchi di cui all’elenco AMEE non necessitano della verifica di conformità del modello, né del rilascio dei titoli autorizzatori a produttori e importatori, nonché ai loro gestori, di cui all’articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per tali apparecchi si applica il regime previsto dall’articolo 3 della DRAMEE. (1)

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(1) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a), Determinazione 28 dicembre 2022, n. 624151/RU.

 

CAPO 3

(REGOLE AMMINISTRATIVE APPLICABILI AGLI APPARECCHI GIÀ INSTALLATI O VERIFICATI E CERTIFICATI ALLA DATA DEL GIUGNO 2021 SECONDO LE REGOLE TECNICHE PREVIGENTI)

 

Articolo 4 (1)

(Regole per gli apparecchi installati prima del gennaio 2003)

 

1. I nulla osta rilasciati per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dall’articolo 14-bis, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, cessano di avere efficacia al 28 febbraio 2022.

2. Dal 1° marzo 2022 possono essere installati solo gli apparecchi di cui al comma 1 provvisti di un nulla osta per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi seguenti e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.

3. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta di cui al comma 1 possono presentare, entro il 28 febbraio 2022, apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° marzo 2022 e del dispositivo di identificazione elettronica.

4. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta devono essere altresì indicate la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui si intende installare l’apparecchio.

5. Entro il 31 dicembre 2024 gli apparecchi per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti. (2)

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(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a), Determinazione 16 dicembre 2021, n. 480037/RU.

(2) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, Determinazione 19 dicembre 2023, n. 756965/RU.

 

Articolo 5 (1)

(Regole per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 110, comma 7, c-bis e c-ter del t.u.l.p.s già installati)

 

1. Fatto salvo quanto previsto per gli apparecchi di cui all’elenco AMEE ai quali si applica il regime previsto dall’articolo 3 della DRAMEE, gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni e che possono distribuire tagliandi, già installati alla data del 1° giugno 2021, sono inquadrati tra gli apparecchi comma 7c-bis) e comma 7c-ter). (2)

2. Dal 1° marzo 2022 possono essere installati solo gli apparecchi di cui al comma 1 provvisti di un titolo autorizzatorio per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.

3. I gestori degli apparecchi di cui al comma 1 possono presentare, entro il 28 febbraio 2022, apposita richiesta a ADM per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° marzo 2022 e del dispositivo di identificazione elettronica.

4. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta devono essere altresì indicate la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui si intende installare l’apparecchio.

5. Entro il 31 dicembre 2024 gli apparecchi di cui al comma 1 che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti. (3)

6. Entro il 31 dicembre 2024 gli apparecchi di cui al comma 1 che non distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti. (4)

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(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), Determinazione 16 dicembre 2021, n. 480037/RU.

(2) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), Determinazione 28 dicembre 2022, n. 624151/RU.

(3) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), Determinazione 28 dicembre 2022, n. 624151/RU; successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), Determinazione 19 dicembre 2023, n. 756965/RU.

(4) Comma modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), Determinazione 19 dicembre 2023, n. 756965/RU.

 

Articolo 6 (1)

(Regole per gli apparecchi comma 7 a) e comma 7 c) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti)

 

1. I certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per apparecchi comma 7 a) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangono validi.

2. I certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per gli apparecchi comma 7 c) che non consentono l’azzeramento delle classifiche e dei record o che non consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangono validi.

3. I nulla osta per la messa in esercizio rilasciati per gli apparecchi indicati nei commi 1 e 2 sulla base delle regole tecniche previgenti cessano di avere efficacia al 30 giugno 2022.

4. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta per la messa in esercizio di cui al precedente comma possono presentare, entro il 30 giugno 2022, apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° luglio 2022, e del relativo dispositivo di identificazione elettronica, qualora smarrito o non funzionante.

5. Per gli esemplari di modelli di apparecchi comma 7 c) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti che consentono l’azzeramento delle classifiche e dei record o che consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, cessano di avere efficacia al 30 giugno 2022 sia i certificati che i nulla osta già rilasciati per la distribuzione e la messa in esercizio.

6. L’elenco degli esemplari di modelli di cui al comma 5, predisposto sulla base delle dichiarazioni acquisite dagli OdV, sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia.

7. Entro il 30 giugno 2022 gli apparecchi di cui al comma 5 devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), Determinazione 16 dicembre 2021, n. 480037/RU.

 

CAPO 4

(TIPOLOGIA DEI PUNTI DI OFFERTA PRESSO I QUALI È CONSENTITA LINSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI, PARAMETRI NUMERICI E CRITERI DI INSTALLAZIONE)

 

Articolo 7

(Tipologia dei punti di offerta)

 

1. L’installazione degli apparecchi è consentita in:

a) bar ed esercizi assimilabili;

b) ristoranti ed esercizi assimilabili;

c) alberghi ed esercizi assimilabili;

d) stabilimenti balneari;

e) edicole;

f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.;

g) aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente;

h) circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.;

i) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito;

j) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro;

k) agenzie e negozi di gioco per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e su eventi non sportivi;

l) punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

m) sale bingo;

n) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;

o) attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S..

2. Non è consentita l’installazione degli apparecchi al di fuori degli spazi delimitati e controllati dei punti di offerta.

 

Articolo 8

(Prescrizioni e criteri per linstallazione )

 

1. Ai fini dell’installazione degli apparecchi presso i punti di offerta di cui al precedente articolo 7 è, comunque, necessario il possesso di una delle licenze previste dall’articolo 86 o dall’articolo 88 del T.U.L.P.S., secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Nei punti di offerta di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), m) e n) del comma 1 dell’articolo 7 possono essere installate, esclusivamente, le tipologie di apparecchi di seguito elencate:

a) apparecchi comma 7a);

b) apparecchi comma 7c) che non sono attivabili a gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;

c) apparecchi comma 7c) che non consentono il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché, nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse;

d) apparecchi comma 7c-bis) che non sono attivabili a gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;

e) apparecchi comma 7c-bis) che non distribuiscono tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita;

f) apparecchi comma 7c-ter).

3. Gli apparecchi di cui all’articolo 5 che distribuiscono tagliandi della presente determinazione, purché muniti dei nuovi titoli autorizzatori per la messa in esercizio rilasciati a seguito di autocertificazione possono essere installati esclusivamente nei punti di offerta di cui alle lettere i), j) e o) del comma 1 dell’articolo 7. (1)

4. Nei punti di offerta di cui alle lettere i), j) e o) del comma 1 dell’articolo 7 sono installabili tutte le tipologie di apparecchi.

5. Per i punti di offerta rimangono ferme le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti, ove prevista, nonché quelle che vietano l’ingresso dei minori di anni diciotto e la partecipazione degli stessi ai giochi pubblici con vincita in denaro.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), Determinazione 16 dicembre 2021, n. 480037/RU; successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), Determinazione 28 dicembre 2022, n. 624151/RU.

 

Articolo 9

(Parametri numerici per linstallazione)

 

1. Il numero di apparecchi installabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di offerta individuati nell’articolo 7, nonché all’estensione della superficie degli stessi, secondo quanto riportato nei commi successivi.

2. Per il calcolo della superficie del punto di offerta ai fini dell’installazione degli apparecchi non si considera superficie utile quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

3. Nei punti di offerta di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e h) del comma 1 dell’articolo 7 è consentita l’installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di dieci apparecchi.

4. Nei punti di offerta di cui alle lettere g) ed i) del comma 1 dell’articolo 7 è consentita l’installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati.

5. Nei punti di offerta di cui alle lettere l), e n) del comma 1 dell’articolo 7 è consentita l’installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di 4 apparecchi.

6. Nei punti di offerta di cui alle lettere k) e m) del comma 1 dell’articolo 7 è consentita l’installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di 75 apparecchi.

7. Nei punti di offerta di cui alla lettera j) ed o) del comma 1 dell’articolo 7 è consentita l’installazione di un apparecchio ogni 2 metri quadrati.

 

CAPO 5

 

Articolo 10 (1)

(Disposizioni transitorie)

 

1. Nel periodo intercorrente fra il 1° giugno 2021 e il 28 febbraio 2022 è consentito il rilascio di titoli autorizzatori relativi ad apparecchi certificati sulla base delle regole tecniche previgenti, nonché l’installazione degli apparecchi sulla base delle regole amministrative previgenti.

2. Gli apparecchi di cui al comma precedente dovranno adeguarsi alle disposizioni recate dal capo 3 del presente provvedimento.

3. I nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi rilasciati sulla base delle regole tecniche previgenti cessano, comunque, di avere efficacia al 1 marzo 2022, fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 3 della presente determinazione.

4. Con successivi provvedimenti del Direttore Giochi saranno determinate la tempistica e le modalità con cui potranno essere richiesti i titoli autorizzatori sulla base delle regole tecniche vigenti e delle regole amministrative definite dal presente provvedimento, le modalità di presentazione delle richieste di verifica tecnica di conformità degli apparecchi e la modulistica da utilizzare per le richieste e per le autocertificazioni, nonché gli ulteriori aspetti attuativi.

5. L’applicazione della regolamentazione posta dal presente provvedimento e dalla determinazione direttoriale n. 151294 del 18 maggio 2021 agli apparecchi in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. decorre dal 1 luglio 2022. Le modalità relative all’utilizzo degli apparecchi nelle attività di spettacolo viaggiante saranno definite con successivo provvedimento condiviso con il Ministero della Cultura.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. e), Determinazione 16 dicembre 2021, n. 480037/RU.

 

Articolo 11

(Abrogazioni, decorrenza)

 

1. La presente determinazione abroga e sostituisce la antecedente disciplina amministrativa sull'installazione degli apparecchi di cui al comma 7 dell’articolo 110 del T.U.L.P.S. contenuta nei provvedimenti emanati da ADM.

2. La presente determinazione entra in vigore il 1° giugno 2021.